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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39336/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata ed esaminati i ricorsi presentati con due distinti atti, aventi il medesimo contenuto, da [OSCURATO:PERSONA] e Florio lAic) Letta la memoria con allegati conclusioni scritte della parte civile.

Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, reiterativi di censure formulate in appello, disattese con motivazione congrua con la quale il ricorso non si confronta, limitandosi la difesa a ribadire il proprio dissenso.

A pag. 11 della sentenza impugnata, la Corte di appello fornisce congrua motivazione circa l'insussistenza dei presupposti per ritenere integrata la causa di giustificazione di cui all'art. 393- bis cod. pen., evidenziando che non risultava in alcun modo dimostrato che i militari avessero ecceduto, con atti arbitrari, i limiti delle loro attribuzioni, avendo piuttosto agito nel ligio espletamento dell'ufficio ricoperto, al netto di qualsivoglia comportamento connotato da difetto di congruenza tra le modalità impiegate e le finalità per le quali era loro attribuita la pubblica funzione.

Il motivo relativo al mancato riconoscimento dei presupposti di cui all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile per aspecificità, in quanto la Corte di appello, con motivazione congrua ed esaustiva, ha posto a fondamento dell'esclusione della causa di non punibilità invocata dai ricorrenti la gravità della condotta, tale da escluderne la particolare tenuità (pag. 11).

Osservato, infine, che nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato per qualsiasi causa inammissibile, va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria.

Nella specie, deve essere esclusa la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile che ha prodotto una memoria contenente l'indicazione di elementi di contrasto ultronei rispetto alla valutazione preliminare di inammissibilità operata dal Collegio secondo i presupposti e le peculiari finalità del meccanismo di cui all'art. 610, comma primo, cod. proc. pen. (Sez. 7, Ordinanza n. 44280 del 13/09/2016, C., Rv. 268139 — 01).

Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata ed esaminati i ricorsi presentati con due distinti atti, aventi il medesimo contenuto, da [OSCURATO:PERSONA] e Florio lAic) Letta la memoria con allegati conclusioni scritte della parte civile. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, reiterativi di censure formulate in appello, disattese con motivazione congrua con la quale il ricorso non si confronta, limitandosi la difesa a ribadire il proprio dissenso. A pag. 11 della sentenza impugnata, la Corte di appello fornisce congrua motivazione circa l'insussistenza dei presupposti per ritenere integrata la causa di giustificazione di cui all'art. 393- bis cod. pen., evidenziando che non risultava in alcun modo dimostrato che i militari avessero ecceduto, con atti arbitrari, i limiti delle loro attribuzioni, avendo piuttosto agito nel ligio espletamento dell'ufficio ricoperto, al netto di qualsivoglia comportamento connotato da difetto di congruenza tra le modalità impiegate e le finalità per le quali era loro attribuita la pubblica funzione. Il motivo relativo al mancato riconoscimento dei presupposti di cui all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile per aspecificità, in quanto la Corte di appello, con motivazione congrua ed esaustiva, ha posto a fondamento dell'esclusione della causa di non punibilità invocata dai ricorrenti la gravità della condotta, tale da escluderne la particolare tenuità (pag. 11). Osservato, infine, che nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato per qualsiasi causa inammissibile, va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria. Nella specie, deve essere esclusa la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile che ha prodotto una memoria contenente l'indicazione di elementi di contrasto ultronei rispetto alla valutazione preliminare di inammissibilità operata dal Collegio secondo i presupposti e le peculiari finalità del meccanismo di cui all'art. 610, comma primo, cod. proc. pen. (Sez. 7, Ordinanza n. 44280 del 13/09/2016, C., Rv. 268139 — 01). Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm
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