CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 26009/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
bunale di Pavia – quale giudice della esecuzione - ha respinto la domanda introdotta da [OSCURATO:PERSONA], tesa ad ottenere la rideterminazione del trattamento sanzionatorio in ragione di quanto statuito da Corte cost. n. 86 del 2024. Nel valutare la domanda, basata sulla ritenuta applicabilità della pronunzia Corte cost. - secondo cui è illegittimo l’art. 628 cod. pen. nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità - il Tribunale afferma che, sebbene l’esiguità del valore dei beni sottratti (50.000 lire e un telefono cellulare) e la scarsità dell’offesa personale nei confronti delle vittime depongano nel senso della lieve entità, non altrettanto può dirsi in ordine alla occasionalità ed estemporaneità delle condotte, risultando, al contrario, che l’istante e il concorrente nel reato erano soliti commettere rapine ed esercitavano un concreto potere di intimidazione. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a due motivi, con cui si deduce erronea applicazione della disciplina regolatrice e vizio di motivazione. Secondo il difensore del ricorrente, in sintesi,i parametri individuati dalla Corte costituzionale, per la concessione dell’attenuante della lieve entità, hanno natura oggettiva: natura, specie, mezzi, modalità o circostanze dell’azione, ovvero particolare tenuità del danno o del pericolo. Sarebbe, pertanto, arbitraria la valutazione anche alla occasionalità o meno della condotta, trattandosi di requisito di natura soggettiva, estraneo tanto al dispositivo della sentenza n. 86/2024 che all’art. 311 cod. pen. . La motivazione sarebbe carente nella individuazione di altre condotte precedenti, basata solo sulle affermazioni delle vittime. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 2. Come è noto la decisione del giudice delle leggi di cui in parte narrativa (Corte cost. n.86 del 2024) contiene la declaratoria di illegittimità costituzionale di tutte le ipotesi contenute nell’articolo 628 cod.pen. (anche in forma aggravata) nella parte in cui dette disposizioni non prevedono che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. In premessa va qui ribadito che il portato della decisione di illegittimità costituzionale – in quanto potenzialmente incidente sulla legalità complessiva del trattamento sanzionatorio - è sempre valutabile in sede di esecuzione, nei limiti del fatto accertato in cognizione, per costante indirizzo interpretativo nomofilattico:(v. Sez. I n. 5973 del 4.12.2014, dep. 2015, rv 262270:in tema di sequestro di persona a scopo di estorsione, il condannato con sentenza divenuta irrevocabile prima della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 630 cod. pen., nella parte in cui non prevedeva l'attenuante della lieve entità del fatto-Corte cost., sent. 19 marzo 2012, n. 68-, può richiedere, con incidente di esecuzione, l'applicazione della predetta attenuante al fine di rideterminare il trattamento sanzionatorio, ed il giudice adito "in executivis" è tenuto a compiere una valutazione circa la sussistenza della circostanza nei limiti consentiti dalla decisione di merito, ovvero sulla base delle risultanze acquisite e degli apprezzamenti operati, in base ad esse, nel giudizio di cognizione). Nessun dubbio può esservi circa l’esistenza di un potere di rivalutazione, affidato al giudice della esecuzione, anche in riferimento alle ricadute di Corte Cost. n.80 del 2024 : Sez. I n. 9599 del 12.2.2015, rv 287685 ove si è affermato che il condannato per il delitto di rapina all'esito di giudizio definito prima che, con sentenza n. 86 del 2024, la Corte costituzionale dichiarasse illegittimo l'art. 628 cod. pen., nella parte in cui non prevede la possibilità di diminuire la pena in caso di lieve entità del fatto, può chiedere al giudice dell'esecuzione di riconoscere la circostanza attenuante rideterminando il trattamento sanzionatorio, salvo che si versi in un caso di rapporto esaurito. 3. Ciò posto, la valutazione espressa dal giudice della esecuzione – nel caso concreto – non appare incongrua né viziata in diritto. Secondo il contenuto della decisione del giudice delle leggi vi è una sostanziale continuità di ratio tra la decisione n.86 del 2024 e la numero 120 del 2023 in tema di estorsione. Da ciò deriva che non è estraneo al tema del riconoscimento della attenuazione il profilo della «occasionalità», già valorizzato nel precedente del 2023, in cui si parla espressamente di condotte occasionali, di minimo impatto personale, volte a conseguire un lucro irrisorio e tali da recare alla vittima un pregiudizio esiguo. Dunque non può dirsi “fuori fuoco” il riferimento – contenuto nella decisione impugnata - ad un disvalore del fatto che include l’apprezzamento del parametro della non occasionalità della condotta, come nel caso in esame. Da ciò deriva la infondatezza del ricorso, atteso che il riferimento al potere di intimidazione derivante da condotte antecedenti è espresso con chiarezza nella decisione emessa in sede di cognizione. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il