CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 1 aprile 2026
Cassazione n. 19080/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile ilricorso;ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc.pen.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 30/10/2025 la Corte di appello di Brescia confermava lasentenza del Tribunale di Mantova in data 06/06/2024, che aveva condannatoRoberto Bizzarri per il reato di cui all’art. 186, commi 2, lett. c) e 2-bis, Codicedella strada2. L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione.2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 114 disp. att. cod. proc. pen., 356,comma 1, 178, lett. b) e 191 cod. proc. pen. Rileva che la Corte di appello haerrato nel ritenere utilizzabili gli esiti del prelievo ematico, atteso che è statoeseguito senza che l’imputato fosse avvertito della facoltà di farsi assistere da undifensore di fiducia; che, invero, quando il Bizzarri era giunto in ospedale era“vigile ma confuso”, circostanza questa che non esonerava gli agenti operantidagli adempimenti di legge; che, dunque, il mancato rispetto delle garanzie dilegge determina la nullità generale a regime intermedio dell’accertamentoematochimico e la sua radicale inutilizzabilità; che, del resto, il prelievo non èstato eseguito nel contesto delle cure prestate dal personale sanitario al soggettocoinvolto nel sinistro, vale a dire, a fini terapeutici, ma su richiesta della poliziagiudiziaria; che in questi casi l’avviso deve precedere l’esecuzione materialedell’esame.2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen., con riferimento all’art. 131 bis cod. pen. Osserva che laCorte territoriale non ha ritenuto applicabile la causa di non punibilità perparticolare tenuità del fatto con una motivazione apparente, che non ha tenutoconto della concreta offensività della condotta; che né il superamento delle sogliealcolemiche previste dall’art. 186 Codice della strada, né il verificarsi di unsinistro stradale possono costituire ragioni ostative automatiche alriconoscimento della particolare tenuità, essendo all’uopo necessaria unamotivazione specifica, ancorata ad elementi concreti di effettiva gravità del fatto.2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.c), cod. proc. pen, con riferimento alla revoca della patente di guida.Rappresenta che, sebbene l’art. 186, comma 2-bis, Codice della strada prevedala revoca della patente di guida, la giurisprudenza costituzionale ha tracciato unsolco netto verso il superamento degli automatismi sanzionatori rigidi in materiastradale, in favore di un principio di proporzionalità e di ragionevolezza; chel’automatismo della revoca – che non consente al giudice di graduare la sanzionein base alla reale gravità del sinistro ed alla pericolosità specifica del conducente– si pone in contrasto con il volto costituzionale della pena e delle sanzionipunitive; che, invero, in ragione della natura sostanzialmente afflittiva dellasanzione amministrativa accessoria, assimilabile alla pena, la sua applicazionedeve essere ispirata ai principi fondamentali che presidiano il sistema penale, percui deve conformarsi ai principi di colpevolezza, proporzionalità, ragionevolezza efinalità rieducativa della sanzione; che l’applicazione automatica della misura indiscorso determina una grave compromissione di tali principi, traducendosi inuna presunzione assoluta di pericolosità del soggetto; che, dunque, alla lucedelle concrete modalità del fatto, il giudice avrebbe potuto legittimamente optareper la sospensione della patente di guida, in luogo della revoca, all’esito di unavalutazione individualizzata della risposta sanzionatoria; che una siffattaimpostazione risulta conforme anche alla giurisprudenza della Corte EDU, che hasuperato la tradizionale distinzione tra sanzioni in senso stretto e misuremeramente ripristinatorie o ablative, affermando una concezione ampia esostanziale della sanzione penale, in base alla quale hanno natura penale tutte lemisure che costituiscono una reazione dell’ordinamento alla commissione di unillecito e che siano connotate da un sufficiente grado di severità,indipendentemente dalla loro qualificazione formale; che, dunque, le sanzioniamministrative previste dall’ordinamento nazionale, indipendentemente dal lorogrado di severità, devono essere ricondotte alla materia penale, con laconseguente applicazione integrale delle relative garanzie; che anche la Cortecostituzionale ha ritenuto l’estensibilità delle garanzie penalistiche a tutte lesanzioni, anche formalmente amministrative, che presentino carattere punitivo eafflittivo; che in tale prospettiva la revoca della patente di guida presentaindubbiamente un contenuto afflittivo, incidendo sulla possibilità di esercitareun’attività e costituendo una misura inibitoria fondata su un giudizio dipericolosità del soggetto autore del reato; che, proprio in ragione di tale marcatocarattere afflittivo, la revoca della patente non risulta compatibile con i principicostituzionali e convenzionali. La difesa, per l’ipotesi che il motivo non siaaccolto, chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 186,comma 2-bis, Codice della strada nella parte in cui prevede la revoca automaticaanziché facoltativa.2.4. In data 01/04/2026, sono pervenute conclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.1.1. Il primo motivo è reiterativo di analoghe doglianze già avanzate allaCorte territoriale e risolte con motivazione adeguata ed immune da vizi logici,con la quale il ricorso non si misura.Entrambe le sentenze di merito, invero, hanno ritenuto validol’accertamento del tasso alcolemico, anche in mancanza del consensodell’imputato e dell’avviso allo stesso di farsi assistere da un difensore,evidenziando come il personale del 118 intervenuto sul luogo del sinistro avessedato atto che il Bizzarri, per quanto cosciente, si trovava in uno stato diagitazione e di disorientamento e come i sanitari avessero constatato che lostesso non era in grado di sottoscrivere gli atti, né era capace di intendere larichiesta di accertamenti e di farsi assistere dal difensore; come dagli attirisultasse che all’arrivo in ospedale il ricorrente alle ore 17.23 era “vigile maconfuso” ed alle ore 17.40 “non era in grado di firmare, né al momento in gradodi intendere la richiesta di prelievo”. Dunque, entrambe le sentenze mettono inrisalto il precario stato mentale in cui versava l’imputato, che non era in grado dicomprendere il senso di eventuali avvisi, tenuto conto della gravità delle lesioniriportate nel sinistro, alle quali conseguiva poi la subamputazione del piedesinistro ed un trauma cranico commotivo. In altri termini, evidenziano i giudici dimerito che all'imputato non si sarebbe potuto richiedere alcun consenso, néeffettuare alcun avviso di farsi assistere dal difensore. Del resto, nemmeno sisarebbe potuto pretendere dagli agenti operanti l’obbligo di attendere che questitornasse in condizione di comprendere e recepire l’accertamento in questione,trattandosi di atto urgente e indifferibile legato al decorso del tempo, che potevaessere compromesso definitivamente dall’attesa (Sez. 4, n. 4841 del28/11/2025, dep. 2026, [OSCURATO:PERSONA], n.m.).Ebbene, rispetto all’articolato tessuto motivazionale della sentenza diappello, che si sviluppa in maniera piana, esaustiva e convincente, il motivo silimita a reiterare sterilmente, oltre che del tutto genericamente, le stessedoglianze già avanzate nel giudizio di secondo grado, senza argomentarecriticamente in ordine ad eventuali illogicità del percorso argomentativo seguitodalla Corte territoriale, senza confrontarsi con esso. Dunque, sotto questoaspetto, la doglianza è aspecifica, atteso che ignora gli snodi decisivi dellamotivazione. Invero, contenuto essenziale del ricorso in cassazione è proprio ilconfronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto diimpugnazione (per tutte, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli,Rv. 268822 – 01).1.2. Anche il secondo motivo è reiterativo di questioni già poste al giudice disecondo grado ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corteterritoriale, per cui sotto questo profilo è aspecifico, atteso non si confronta conla trama argomentativa del provvedimento impugnato. In particolare, lasentenza ha evidenziato come la valutazione complessiva della fattispecieconcreta impedisse l’applicazione della invocata causa di non punibilità, avendogiudicato il fatto grave, in considerazione del tasso alcolemico riscontrato, dellegravi lesioni riportate dal ricorrente, che avevano imposto la subamputazione delpiede sinistro e della esposizione degli altri utenti della strada ad un gravepericolo per la propria incolumità, tutte circostanze indicative della violenzadell’impatto e, dunque, della complessiva pericolosità della condotta. Trattasi diuna valutazione compiuta sulla base dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., cherientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e che, di conseguenza, nonpuò essere sindacata in sede di legittimità, se non nei limiti della mancanza odella manifesta illogicità della motivazione.Orbene, le argomentazioni spese dalla Corte territoriale sonocompletamente ignorate dalla difesa, che si limita a censurare l’apparenza dellamotivazione, in quanto asseritamente fondata solo sull’avvenuto sinistro,tralasciando di considerare la completa analisi svolta in ordine alla pericolositàdella condotta, che ha impedito l’applicazione della causa di non punibilitàinvocata.1.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato.Va, innanzitutto, premesso che la ratio sottesa all’art. 186, comma 2-bis,Codice della strada – che prevede come obbligatoria la revoca della patente diguida per l’ipotesi in cui il conducente, che versi in stato di ebbrezza, ai sensi delcomma 2, lett. c), abbia provocato un incidente stradale – va ricercata nellavolontà del legislatore di punire più gravemente situazioni nelle quali la turbativadella circolazione sia correlata all’accertamento di un elevato stato di ebbrezzadel conducente (superiore a 1.5 g./l.), in quanto ritenute maggiormente idonee aporre in pericolo l’incolumità personale dei soggetti e dei beni coinvolti nellacircolazione. Il legislatore, invero, con la formulazione letterale della disposizione(“la patente di guida è sempre revocata”), coerente con la ratio di rigore sottesaalla disciplina, ha inteso imporre una prescrizione a carattere oggettivo eancorare il regime della sanzione alla sola presenza della circostanza aggravanterichiamata. Ciò che viene in considerazione ai fini della revoca è ilcomportamento dell’agente, consistente nell’aver posto in essere, in stato diebbrezza alcolica, un fatto potenzialmente dannoso e idoneo a determinare unarilevante turbativa nella circolazione stradale (Sez. 4, n. 32917 del 18/09/2025,[OSCURATO:PERSONA], n.m.).Diversamente, l’art. 222 Codice della strada disciplina le sanzioniamministrative accessorie all’accertamento di reati, ha portata generale eche siano derivate da reati colposi commessi con violazione delle norme sullacircolazione stradale, laddove la condizione di ebbrezza rappresenta ulterioreragione di aggravamento (a cui è collegata la revoca della patente di guida) diuna condotta colposa di danno autonomamente sanzionata in via amministrativamediante la sospensione della patente di guida (Sez. 4 n. 16638 del 11/02/2016,Nella fattispecie contemplata dall’art. 186, comma 2-bis, Codice dellastrada, il reato di riferimento è proprio la guida in stato di ebbrezza e cioè unaipotesi contravvenzionale di pericolo e non di danno, che determina la revocadella patente di guida, quale sanzione amministrativa accessoria, ove ilconducente in stato di ebbrezza alcolica provochi un incidente stradale, aprescindere da profili di danno a cose o a persone che possano essere derivatidal sinistro. Va, dunque, ribadita la assoluta autonomia e diversità ontologica trale previsioni di cui all'art. 222 cod. strada, riferibili alla commissione di un reatocolposo di danno con violazione delle norme sulla circolazione stradale e la guidain stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanza stupefacente,aggravata dal fatto di avere provocato un incidente stradale con conseguenteturbativa alla sicurezza della circolazione. Il richiamo operato all'art. 222 Codicedella strada dall'art. 186, comma 2-bis, cit., pertanto, non rappresenta unaragione di collegamento tra le due disposizioni (cfr. Sez. 4, n. 16638/16 cit. eSez. 4, n. 4640 del 08/01/2015, Rv. 262437 – 01). Peraltro, la giurisprudenza dilegittimità ha avuto cura di precisare che la declaratoria di parziale illegittimitàcostituzionale dell’art. 222 cit., ad opera della sentenza n. 88 del 2019 dellaCorte costituzionale, non ha inciso sulla coerenza sistematica delle disposizioni inmateria di revoca e sospensione della patente attualmente vigenti (Sez. 4, n.7950 del 11/02/2021, Zappalorto, Rv. 280951 – 01; Sez. 1, n. 17506 del20/02/2020, Ritucci, n.m.).Va, altresì, evidenziato come il Giudice delle leggi abbia avuto cura diprecisare che il processo di assimilazione delle sanzioni amministrative«punitive» alle sanzioni penali ha comportato l’estensione alle prime di largaparte dello «statuto costituzionale» delle seconde, ma non anche una totaleparificazione delle rispettive discipline, che risentono necessariamente della noncoincidenza delle funzioni perseguite, rilevando tra l’altro che il regimesanzionatorio amministrativo è sotto taluni aspetti maggiormente severo diquello penale, in quanto diretto alla tutela, oltre che di istanze punitive, diconcorrenti istanze preventive (Corte cost. n. 68 del 2021).In definitiva, risulta del tutto coerente con il sistema, oltre che compatibilecon le disposizioni costituzionali e convenzionali, prevedere che colui che, come ilBizzarri, abbia cagionato un incidente stradale, guidando in stato di ebbrezza,con un tasso alcolemico superiore a 1.5 g./l., debba sottostare – nonostante lasospensione condizionale della pena principale – all’esecuzione di una sanzioneamministrativa caratterizzata anche da finalità preventive.Quanto alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 186, comma 2-bis, Codice della strada sollevata dal ricorrente, peraltro, in termini alquantogenerici, si osserva che questa Corte di legittimità ha già avuto occasione didichiararla manifestamente infondata (Sez. 4, n. 7950/2021, cit.). È stato,invero, evidenziato come il Giudice delle leggi, con ordinanza del 21 ottobre2013, n. 247, avesse avuto modo di fornire chiarimenti di ordine generale inordine alla conformità ai principi costituzionali dell’art. 186, comma 2-bis, cit. Intale arresto, la Corte costituzionale è partita dalla ratio della norma, individuata,come si è già detto, nella volontà del legislatore di punire più gravementequalsiasi turbativa delle corrette condizioni di guida, in quanto ritenutapotenzialmente idonea a porre in pericolo l’incolumità personale dei soggetti edei beni coinvolti nella circolazione, a causa della strutturale pericolositàconnessa alla circolazione dei veicoli che richiedono una particolare abilitazionealla guida; ha, poi, chiarito che il trattamento sanzionatorio previsto consente giàal giudice un margine di apprezzamento sufficiente, perché la sanzione inflitta siaproporzionata alla complessiva considerazione delle peculiarità oggettive esoggettive del caso di specie, potendo l’aumento della pena oscillare tra ilminimo e il massimo in funzione della gravità del danno derivante dal sinistro odel grado della colpa; che le scelte legislative nella commisurazione dellesanzioni involgono apprezzamenti tipicamente politici e sono sindacabili solo nelcaso trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio; che la previsionedi limiti all’applicazione di sanzioni sostitutive è valutazione che spetta allegislatore e che la scelta di non distinguere, ai fini dell’operatività dellapreclusione, in funzione della gravità dell’incidente sembra corrispondere a uncriterio di prevenzione generale non irragionevole. Tali considerazioni, dunque,consentono di respingere la posta questione di legittimità costituzionale, avendoil Giudice delle leggi già offerto indicazioni chiare in ordine alla conformità aiprincipi costituzionali dell’art. 186 comma 2-bis Codice della strada.2. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila,così equitativamente fissata. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso in Roma, il giorno 22 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDonato D’[OSCURATO:PERSONA]