CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 settembre 2022
Cassazione n. 39071/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso proposti dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], ritenuta responsabile dei reati di cui agli artt. 189, comma 6 e 7, cod. strada e 590 cod. pen. nelle due sentenze conformi di merito. Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso: I) Vizio di motivazione in relazione al punto 1 dell'atto di appello; violazione della legge processuale in tema di silenzio dell'imputato; II) Vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen. III) Vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente ed adeguata motivazione in relazione a tutti i punti dedotti dalla difesa. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputata, non si confronta con le argomentazioni sostenute in sentenza, in cui si pone in evidenza come, sulla base delle circostanze emerse in istruttoria, non è sostenibile che la imputata non si fosse resa conto dell'investimento (violenza dell'urto, rovinosa caduta della persona offesa, ripartenza del veicolo condotto dalla imputata dopo breve sosta) Ritenuto, quanto al diniego dell'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., che la Corte di merito ha fatto buon governo della norma e dei criteri stabiliti in sede di legittimità in materia, offrendo congrua motivazione in ordine alle ragioni del decisum. Considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 settembre 2022 Il Consigliere estenso