Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 659/2006
ECLI:EU:T:2006:104
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa T‑351/02
[OSCURATO:PERSONA] AG
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee
«Aiuti concessi dagli Stati — Denuncia di un concorrente — Direttiva 92/81/CEE — Accise sugli oli minerali — Oli minerali utilizzati come carburante per la navigazione aerea — Esenzione dall’accisa — Lettera della [OSCURATO:PERSONA] a un denunciante — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Atto impugnabile — Regolamento (CE) n. 659/1999 — Nozione di aiuto — Imputabilità allo Stato — Parità di trattamento»
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) 5 aprile 2006
Massime della sentenza
1.
Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Nozione — Atti che producono effetti giuridici vincolanti
[Art. 230, quarto comma, CE; regolamento (CE) del Consiglio n. 659/1999, artt. 4, n. 2, 10, n. 1, 20 e 25]
2.
Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Attribuzione di benefici imputabile allo Stato
[Art. 87, n. 1, CE; direttiva del Consiglio 92/81/CEE, art. 8, n. 1, lett. b)]
3.
Aiuti concessi dagli Stati — Esame delle denunce
(Art. 253 CE; direttiva del Consiglio 92/81)
4.
Trasporti — Trasporti aerei — Direttiva 92/81
[Direttiva del Consiglio 92/81, art. 8, n. 1, lett. b)]
1. Possono costituire oggetto di azione di annullamento ai sensi dell’art. 230 CE solamente i provvedimenti che producono effetti
giuridici vincolanti idonei a incidere sugli interessi di chi li impugna. In tal senso, possono essere impugnate con un ricorso
di annullamento tutte le disposizioni adottate dalle istituzioni, indipendentemente dalla loro natura e forma, che mirino
a produrre effetti giuridici.
Tale è il caso di una lettera indirizzata ad un’impresa denunciante dalla [OSCURATO:PERSONA] allorché quest’ultima, avendo ricevuto
informazioni in merito a presunti aiuti illegali ed essendo perciò obbligata ad esaminarli senza indugio in applicazione dell’art. 10,
n. 1, del regolamento n. 659/1999, non si accontenta, come le consente l’art. 20 del detto regolamento, di informare la denunciante
che non vi sono motivi sufficienti per pronunciarsi sul caso, ma prende una posizione chiara, motivata e definitiva indicando
che la misura controversa non costituisce un aiuto poiché, così facendo, la [OSCURATO:PERSONA] può infatti solo adottare una decisione
ai sensi dell’art. 4, n. 2, di tale regolamento. [OSCURATO:PERSONA] non è pertanto legittimata a sottrarla al sindacato del giudice
comunitario dichiarando di non aver preso tale decisione, cercando di ritirarla o decidendo di non inviare la decisione allo
Stato membro interessato, in violazione dell’art. 25 del regolamento n. 659/1999.
La ragione per cui la [OSCURATO:PERSONA] è pervenuta alla conclusione che non si trattava di un aiuto di Stato e il fatto che l’esame
preliminare non le abbia richiesto un’analisi approfondita e prolungata delle informazioni su cui verteva la denuncia sono
irrilevanti sotto tale profilo.
È irrilevante anche il fatto che la lettera non risulti dall’adozione di una decisione definitiva sulla denuncia ad opera
del collegio dei commissari, in quanto una tale decisione può essere adottata solo se una proposta in questo senso sia stata
presentata dal commissario responsabile.
Poco importa infine che la lettera della [OSCURATO:PERSONA] non sia stata pubblicata; non è infatti necessario che un atto sia pubblicato
perché possa formare oggetto di un ricorso di annullamento.
(v. punti 35, 41, 43, 49, 51-52, 58-59)
2. L’art. 87, n. 1, CE si riferisce alle decisioni unilaterali ed autonome degli Stati membri, prese per il perseguimento di
finalità economiche e sociali loro proprie, di fornire risorse alle imprese o ad altri soggetti dell’ordinamento, o di procurare
loro vantaggi destinati a favorire la realizzazione delle finalità economiche o sociali perseguite. Ne consegue che determinati
vantaggi, per poter essere qualificati come aiuti ai sensi dell’art. 87, n. 1 CE, devono in particolare essere imputati allo
Stato.
Tale non è il caso dell’esenzione fiscale prevista da una normativa nazionale che si limita a dare attuazione all’art. 8,
n. 1, lett. b), della direttiva 92/81, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali, in quanto
quest’ultima disposizione impone agli Stati membri un obbligo chiaro e preciso di non assoggettare all’accisa armonizzata
il carburante utilizzato per la navigazione aerea commerciale. Trasponendo l’esenzione nel diritto interno, gli Stati membri
non fanno che dare esecuzione alle norme comunitarie in conformità degli obblighi che incombono loro in virtù del Trattato.
Ne deriva che la disposizione nazionale di cui trattasi non è imputabile allo Stato membro, ma deriva in realtà da un atto
del legislatore comunitario. Poco importa a tal riguardo che l’esenzione sia stata concessa mediante risorse dello Stato,
in quanto l’imputabilità di un aiuto ad uno Stato è distinta dal problema di stabilire se l’aiuto sia stato concesso mediante
risorse dello Stato. Si tratta infatti di condizioni distinte e cumulative. Poiché alcune delle condizioni essenziali per
l’applicazione dell’art. 87 CE non sono soddisfatte, una tale esenzione non rientra quindi nell’ambito di applicazione di
tale articolo.
(v. punti 99-104)
3. La motivazione richiesta dall’art. 253 CE dev’essere adeguata alla natura dell’atto e deve fare apparire in forma chiara e
inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere
le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. La necessità
della motivazione dev’essere valutata in relazione alle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della
natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone da questo riguardate direttamente e
individualmente possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi
di fatto e di diritto pertinenti, in quanto si accerta se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’art. 253 CE
non solo alla luce del suo tenore, ma anche del suo contesto, e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia.
Soddisfa un tale requisito la decisione della [OSCURATO:PERSONA] con cui viene respinta una denuncia poiché l’esenzione fiscale denunciata
costituisce l’attuazione della direttiva 92/81, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali,
e non un tentativo di concedere un aiuto in quanto una tale motivazione, seppure sommaria, è sufficientemente chiara e comprensibile.
(v. punti 119-120)
4. Il principio di parità di trattamento vieta di trattare in modo diverso situazioni analoghe che comportano uno svantaggio
per taluni operatori rispetto ad altri, a meno che un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato.
L’esenzione fiscale del carburante per aerei fondata sull’art. 8, n. 1, lett. b), della direttiva 92/81, relativa all’armonizzazione
delle strutture delle accise sugli oli minerali, e sulla norma che traspone in diritto interno tale disposizione non viola
il principio di parità di trattamento, in quanto la situazione delle imprese di trasporto aereo è manifestamente distinta
da quella delle imprese di trasporto ferroviario. Per quanto riguarda le loro caratteristiche operative, la struttura dei
loro costi e le disposizioni regolamentari a cui sono soggetti, i servizi di trasporto aereo e ferroviario sono molto diversi
e non sono comparabili ai sensi del principio di parità di trattamento. Inoltre, e in ogni caso, tale differenza di trattamento
è obiettivamente giustificata, tenendo conto dell’ampio potere discrezionale del Consiglio quanto all’obiettiva giustificazione
di un eventuale trattamento diverso. Infatti, stante la prassi internazionale dell’esenzione dalle accise a favore del carburante
per aerei, sancita dalla convenzione di Chicago relativa all’aviazione civile internazionale del 7 dicembre 1944, nonché da
accordi bilaterali conclusi tra Stati, la concorrenza tra gli operatori comunitari del trasporto aereo e gli operatori degli
Stati terzi sarebbe alterata se il legislatore comunitario imponesse unilateralmente accise su tale carburante.
(v. punti 137-139)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata)
5 aprile 2006 (
*
)
«Aiuti concessi dagli Stati – Denuncia di un concorrente – Direttiva 92/81/CEE – Accise sugli oli minerali – Oli minerali utilizzati come carburante per la navigazione aerea – Esenzione dall’accisa – Lettera della [OSCURATO:PERSONA] a un denunciante – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Atto impugnabile – Regolamento (CE) n. 659/1999 – Nozione di aiuto – Imputabilità allo Stato – Parità di trattamento»
Nella causa T-351/02,
[OSCURATO:PERSONA] AG,
con sede in Berlino ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata inizialmente dagli avv.ti M. Schütte, M. Reysen e W. Kirchhoff, successivamente
dagli avv.ti Schütte e Reysen, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee,
rappresentata dai sigg. V. Kreuschitz e J. Flett, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
sostenuta da
Consiglio dell’Unione europea,
rappresentato dalla sig.ra A.‑M. Colaert, dai sigg. F. [OSCURATO:PERSONA] e C. Saile, in qualità di agenti,
interveniente,
avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 12 settembre 2002 recante rigetto di una denuncia
presentata dalla ricorrente il 5 luglio 2002,
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Prima Sezione ampliata),
composto dal sig. B. [OSCURATO:PERSONA], presidente, dai sigg. J.D. [OSCURATO:PERSONA] e R. [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e dalle sig.re I. [OSCURATO:PERSONA] e V. [OSCURATO:PERSONA],
giudici,
cancelliere: sig.ra K. Andová, amministratore,
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 21 settembre 2005,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Contesto normativo
1 L’art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/81/CEE, relativa all’armonizzazione delle strutture delle
accise sugli oli minerali (GU L 316, pag. 12), prevedeva che gli Stati membri applicassero agli oli minerali un’accisa armonizzata
in conformità della direttiva stessa.
2 In base all’art. 8, n. 1, della direttiva 92/81, gli Stati membri dovevano esentare dall’accisa armonizzata, in particolare,
gli «oli minerali forniti per essere utilizzati come carburanti per la navigazione aerea diversa dall’aviazione privata da
diporto».
3 La direttiva 92/81 è stata abrogata con effetto dal 31 dicembre 2003 dalla direttiva del Consiglio 27 ottobre 2003, 2003/96/CE,
che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (GU L 283, pag. 51).
4 Ai sensi dell’art. 4, n. 1, del Mineralölsteuergesetz (legge tedesca sulle accise sugli oli minerali) 21 dicembre 1992 (BGBl.
1992 I, pag. 2185; rettifica in BGBl. 1993 I, pag. 169; in prosieguo: il «MinöStG»):
«1. Salve restando le disposizioni dell’art. 12, gli oli minerali possono essere utilizzati in regime di esenzione da imposta
(...)
3) come carburante per la navigazione aerea
a) dalle compagnie aeree che effettuano a titolo commerciale il trasporto di persone e beni o la fornitura a titolo oneroso di
servizi,
(...)».
5 Ai sensi dell’art. 4 del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’articolo
[88 CE] (GU L 83, pag. 1):
«1. [OSCURATO:PERSONA] procede all’esame della notifica non appena questa le è pervenuta. Fatto salvo l’articolo 8, la [OSCURATO:PERSONA]
adotta una decisione a norma dei paragrafi 2, 3 o 4.
2. [OSCURATO:PERSONA], se dopo un esame preliminare constata che la misura notificata non costituisce aiuto, lo dichiara mediante
una decisione.
3. [OSCURATO:PERSONA], se dopo un esame preliminare constata che non sussistono dubbi in ordine alla compatibilità con il mercato
comune della misura notificata, nei limiti in cui essa rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo [87 CE], paragrafo 1,
la dichiara compatibile con il mercato comune (…). La decisione specifica quale sia la deroga applicata a norma del trattato.
4. [OSCURATO:PERSONA], se dopo un esame preliminare constata che sussistono dubbi in ordine alla compatibilità con il mercato
comune della misura notificata, decide di avviare il procedimento ai sensi dell’articolo [88 CE] (…)».
6 L’art. 10 del regolamento n. 659/1999 recita quanto segue:
«1. [OSCURATO:PERSONA] esamina senza indugio le informazioni di cui sia eventualmente in possesso, in merito a presunti aiuti
illegali, da qualsiasi fonte esse provengano.
2. Se necessario, essa chiede informazioni allo Stato membro interessato. Si applicano, con gli opportuni adattamenti, l’articolo
2, paragrafo 2, e l’articolo 5, paragrafi 1 e 2.
(...)».
7 L’art. 13, n. 1, del regolamento n. 659/1999 così stabilisce:
«L’esame di presunti aiuti illegali dà luogo ad una decisione a norma dell’articolo 4, paragrafi 2, 3 o 4 (...)».
8 Ai sensi dell’art. 20 del regolamento n. 659/1999:
«(...)
2. Ogni parte interessata può informare la [OSCURATO:PERSONA] di ogni presunto aiuto illegale e di ogni presunta attuazione abusiva
di aiuti. [OSCURATO:PERSONA], se ritiene che, in base alle informazioni in suo possesso, non vi siano motivi sufficienti per esprimere
un parere sul caso, ne informa l’interessato. [OSCURATO:PERSONA], se adotta una decisione su un caso riguardante l’argomento delle
informazioni fornite, invia copia di tale decisione alla parte interessata.
3. A sua richiesta, ogni parte interessata ottiene copia di qualsiasi decisione adottata a norma degli articoli 4, 7, 10,
paragrafo 3, e 11».
9 Ai sensi dell’art. 25 del regolamento n. 659/1999:
«Le decisioni adottate a norma dei capi II, III, IV, V e VII sono indirizzate allo Stato membro interessato. [OSCURATO:PERSONA]
notifica le decisioni tempestivamente a quest’ultimo e gli offre la possibilità di comunicare alla [OSCURATO:PERSONA] quali informazioni
siano a suo parere soggette all’obbligo del segreto professionale».
Fatti e procedimento
10 [OSCURATO:PERSONA] AG è la società ferroviaria nazionale tedesca. Ritenendo che l’esenzione fiscale prevista dall’art. 4, n. 1,
punto 3, lett. a), del MinöStG di cui beneficia il carburante per aerei comportasse una distorsione della concorrenza tra
le imprese di trasporto ferroviario (più in particolare per quanto riguarda i treni ad altà velocità) e le imprese di trasporto
aereo, con lettera del 5 luglio 2002 la ricorrente ha presentato alla [OSCURATO:PERSONA] una denuncia relativa a tale esenzione,
invitandola ad avviare un procedimento di esame ai sensi dell’art. 88 CE.
11 Il 12 settembre 2002 la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] de Palacio, all’epoca commissario responsabile dei trasporti, ha inviato alla ricorrente
una lettera, erroneamente datata 21 settembre 2002, redatta nei seguenti termini (in prosieguo: la «decisione impugnata»):
«Vi ringrazio per la Vostra recente lettera relativa alla concorrenza in [OSCURATO:PERSONA] tra la [OSCURATO:PERSONA] e le ‘compagnie aeree
low-cost’, in cui chiedete alla [OSCURATO:PERSONA] di prendere provvedimenti per quanto riguarda l’esenzione fiscale per il carburante
per aviazione.
Nella denuncia formale allegata alla vostra missiva sostenete che l’esenzione fiscale per il carburante per aviazione è incompatibile
con il mercato interno. Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] europea ritiene che l’esenzione di cui si tratta non costituisca un aiuto
di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, del Trattato CE. L’esenzione fiscale si basa sulla direttiva del Consiglio relativa
all’armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali, che è stata adottata all’unanimità dagli Stati membri,
in conformità dell’art. 93 (...) CE. Si deve inoltre sottolineare che la direttiva non lascia alcun margine discrezionale
allo Stato membro. Conseguentemente, l’esenzione fiscale menzionata all’art. 4, n. 1, punto 3, lett. a), del [MinöStG] deve
considerarsi un’attuazione della direttiva [92/81], e non un tentativo di concedere un aiuto.
Inoltre, la direttiva europea è conforme alla prassi internazionale, basata sulle politiche stabilite dall’Organizzazione
dell’aviazione civile internazionale (ICAO) nell’ambito della convenzione sull’aviazione civile internazionale (in prosieguo:
la «convenzione di Chicago»).
Poiché si ritiene che l’esenzione fiscale per il carburante per aviazione non sollevi un problema di aiuti di Stato, la [OSCURATO:PERSONA]
non ha l’intenzione di avviare un procedimento d’indagine in materia di aiuti di Stato in applicazione dell’art. 88 (...)
CE.
[OSCURATO:PERSONA] europea – come fate giustamente osservare nella Vostra lettera – ha effettivamente esaminato ripetutamente
il problema dell’esenzione fiscale. In più occasioni la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che la questione fosse discussa in seno all’ICAO
al fine dell’introduzione di una tassa sul carburante per aerei o di misure equivalenti. Un gruppo di lavoro dell’ICAO sta
attualmente esaminando le modalità di introduzione, per l’aviazione civile internazionale, di misure basate sul mercato, quali
tasse, scambi di quote di emissioni e meccanismi volontari.
Indipendentemente dalla questione del diritto internazionale, la [OSCURATO:PERSONA] europea fa osservare, nel libro bianco sulla
politica europea dei trasporti, pubblicato nel 2001, che si potrebbe prendere in considerazione “la soppressione dell’esenzione
fiscale del carburante per aerei sui voli intracomunitari. Tale orientamento non è privo di difficoltà, in quanto imporrebbe
una parità di trattamento tra vettori non comunitari che effettuino voli intracomunitari”. Fino ad oggi, gli sforzi della
[OSCURATO:PERSONA] non hanno condotto ad alcuna modifica della [direttiva 92/81]».
12 In risposta a tale lettera, il 30 settembre 2002 la ricorrente ha inviato alla [OSCURATO:PERSONA] una lettera del seguente tenore:
«Vi ringrazio per la Vostra lettera del [12] settembre 2002, nella quale prendete posizione sulla denuncia presentata dalla
[OSCURATO:PERSONA] contro l’esenzione dalle accise sugli oli minerali per il carburante per aviazione. È con interesse e soddisfazione
che ho appreso che anche la [OSCURATO:PERSONA] non ritiene più opportuna l’esenzione fiscale per il cherosene. A questo proposito,
la [OSCURATO:PERSONA] vede espressamente confermata la sua opinione secondo cui l’esenzione dai diritti d’accisa sugli oli minerali
comporta una crescente concorrenza sleale, in particolare da parte delle compagnie aeree low cost, a detrimento del trasporto
ferroviario ad alta velocità ICE.
Siamo conseguentemente ancor più delusi dal fatto che non vogliate avviare alcuna indagine in materia di aiuti di Stato su
un’esenzione fiscale che altera la concorrenza. Vi chiediamo di rivedere nuovamente le Vostre posizioni. A nostro avviso,
l’adozione della direttiva sugli oli minerali non osta ad un esame degli aspetti relativi agli aiuti di Stato. All’epoca,
non vi era concorrenza tra il trasporto ferroviario e il trasporto aereo. Questa situazione si è modificata nel corso degli
ultimi dieci anni. Secondo noi, la [OSCURATO:PERSONA] può e deve tener conto di tale modifica.
Se la [OSCURATO:PERSONA] dovesse ribadire la posizione giuridica esposta nella Vostra lettera, la questione dovrebbe essere sottoposta
alle giurisdizioni europee competenti al fine di un chiarimento.
Nella speranza di poter evitare di adire le vie legali, restiamo a Vostra disposizione».
13 In una lettera del 25 novembre 2002, ricevuta dalla ricorrente successivamente alla presentazione del ricorso in esame, la
sig.ra [OSCURATO:PERSONA] de Palacio ha sostanzialmente riprodotto il contenuto della sua lettera del 12 settembre 2002.
14 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 28 novembre 2002, la ricorrente ha presentato il ricorso
in esame.
15 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 5 dicembre 2002, essa ha altresì presentato un ricorso
per carenza (iscritto a ruolo con il numero T‑361/02) volto a far dichiarare che la [OSCURATO:PERSONA] si è illegittimamente astenuta
dallo statuire sulla sua denuncia.
16 Il 9 gennaio 2003, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] de Palacio ha inviato alla ricorrente una lettera dal seguente testo:
«Faccio riferimento alla mia lettera del 12 settembre 2002, che è stata erroneamente datata 21 settembre, e a quella del 25
novembre 2002, di cui vorrei ribadire e confermare il contenuto alla luce dei successivi eventi.
Ritengo che la presente questione non rientri nell’ambito delle norme sugli aiuti di Stato. Né la sottoscritta né la [OSCURATO:PERSONA]
europea hanno adottato a questo proposito una decisione in applicazione del regolamento [n. 659/1999] o sulla base di un altro
fondamento giuridico. [OSCURATO:PERSONA] non ha neanche adottato una posizione. Dalle lettere citate risulta chiaramente che condivido
quest’opinione. Tuttavia, al fine di evitare ogni possibile equivoco, vorrete considerare qualsiasi parte delle mie lettere
da cui Voi o i Vostri consulenti poteste trarre un’altra conclusione come conformi alla mia posizione ovvero come ritirate».
17 Lo stesso giorno, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato tale lettera al Tribunale, informandolo di aver ritirato le due lettere succitate
del 12 settembre e del 25 novembre 2002. [OSCURATO:PERSONA] ne concludeva che il presente ricorso era divenuto privo di oggetto.
18 Il 25 febbraio 2003 la ricorrente ha presentato le sue osservazioni sulla detta lettera del 9 gennaio 2003, sottolineando
che permaneva il suo interesse a proseguire l’azione.
19 Con ordinanza 6 novembre 2003, il presidente della Quinta Sezione ampliata del Tribunale ha autorizzato il Consiglio ad intervenire
a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] nel presente procedimento. La memoria d’intervento del Consiglio è stata depositata
il 22 dicembre 2003. La ricorrente ha depositato le sue osservazioni su tale memoria il 15 marzo 2004.
20 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Prima Sezione ampliata) ha deciso di passare alla fase orale del procedimento
e, quale misura di organizzazione del procedimento, ha invitato le parti a rispondere ad alcuni quesiti. Queste hanno ottemperato
a tali richieste.
21 Con ordinanza 20 giugno 2005, causa T‑361/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (non pubblicata nella Raccolta), il Tribunale ha dichiarato
manifestamente irricevibile il ricorso per carenza presentato dalla ricorrente.
22 Le difese delle parti e le loro risposte ai quesiti posti dal Tribunale sono state sentite nel corso dell’udienza che ha avuto
luogo il 21 settembre 2005.
Conclusioni delle parti
23 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
– dichiarare il ricorso ricevibile;
– annullare la decisione impugnata e condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese;
– in via subordinata, qualora il Tribunale dovesse decidere che la decisione impugnata è stata abrogata o ritirata dalla lettera
del 9 gennaio 2003, dichiarare che la detta decisione è nulla e condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese;
– in via subordinatain via ulteriormente subordinata, qualora il Tribunale dovesse decidere che non vi è luogo a statuire, condannare la [OSCURATO:PERSONA]
alle spese in applicazione del combinato disposto degli artt. 87, n. 6, e 90, lett. a), del regolamento di procedura del Tribunale.
24 [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
– dichiarare il ricorso irricevibile e, in ogni caso, infondato;
– condannare la ricorrente alle spese.
25 Il Consiglio chiede che il Tribunale, qualora dovesse considerare ricevibile il ricorso, dichiari manifestamente infondata
l’eccezione di illegittimità sollevata dalla ricorrente e condanni quest’ultima alle spese.
Sulla ricevibilità
Argomenti delle parti
26 In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la lettera del 12 settembre 2002 non costituisce un atto impugnabile. A suo avviso,
tale lettera non avrebbe effetti giuridici in quanto la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] de Palacio vi informava la ricorrente in ordine ad una
situazione giuridica chiara, cioè il fatto che l’informazione da questa fornita il 5 luglio 2002 non rientrava nell’ambito
di applicazione della disciplina sugli aiuti di Stato e che, per tale ragione, l’esenzione di cui si tratta non poteva costituire
un aiuto di Stato. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] de Palacio non aveva l’intenzione di dirimere la questione in
maniera giuridicamente vincolante. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea, inoltre, che la decisione impugnata non può essere qualificata
come decisione in materia di aiuti di Stato stante la mancanza nel caso di specie di alcune caratteristiche della procedura
applicabile in tale materia, relative all’adozione di tali decisioni da parte della [OSCURATO:PERSONA], alla loro pubblicazione e
al fatto che sono rivolte allo Stato membro (sentenza della Corte 2 aprile 1998, causa C‑367/95 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1719, punto 45; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»). Anche qualora il regolamento n. 659/1999
dovesse trovare applicazione nel caso di specie, la decisione impugnata costituirebbe semplicemente una trasmissione informale
di informazioni ai sensi dall’art. 20, n. 2, seconda frase, di tale regolamento e non sarebbe conseguentemente impugnabile.
27 [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che le sentenze citate dalla ricorrente in relazione al presunto effetto giuridico della decisione
impugnata non sono pertinenti in quanto o sono state pronunciate prima dell’adozione del regolamento n. 659/1999 o non vertono
su fatti che possono rientrare nell’ambito dell’art. 20 dello stesso regolamento. Peraltro, la ricorrente giocherebbe con
le parole nell’affermare che la [OSCURATO:PERSONA] si è effettivamente espresssa sul caso che le era stato sottoposto e che l’art. 20,
n. 2, del regolamento n. 659/1999 non sarebbe quindi applicabile. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che non avrebbe potuto pronunciarsi
su tale caso, sapendo già, al momento della presentazione della denuncia, che i fatti che le erano comunicati non riguardavano
aiuti di Stato e tanto meno aiuti illegittimi o applicati abusivamente.
28 In secondo luogo la [OSCURATO:PERSONA] afferma che la ricorrente non ha interesse ad agire. Infatti, la lettera del 12 settembre
2002, ammesso che si tratti di un atto impugnabile, sarebbe stata ritirata dalla lettera del 9 gennaio 2003 e sarebbe, pertanto,
priva di effetti.
29 In ogni caso, quest’ultima lettera confermerebbe l’opinione giuridica espressa il 12 settembre 2002 e indicherebbe altresì,
senza alcuna ambiguità, che si tratta solamente di un’opinione giuridica personale che non vincola la [OSCURATO:PERSONA] e che questa
non ha adottato la benché minima decisione.
30 [OSCURATO:PERSONA] precisa a questo riguardo che era solamente per il caso in cui «l’avvocato o gli avvocati del destinatario
della lettera del 12 settembre 2002 ne avessero tratto altre conclusioni che occorreva precisare, nell’ultima frase [della
lettera del 9 gennaio 2003], che in tal caso si preferiva ritirare i passi di cui veniva data un’altra interpretazione prima
che formassero oggetto di una controversia superflua ed evitabile».
31 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], non vi è alcun rischio che essa ripeta in futuro il comportamento di cui si tratta. Infatti, sarebbe
sufficiente che la ricorrente presentasse una domanda basata sull’art. 20, n. 2, del regolamento n. 659/1999 perché la [OSCURATO:PERSONA]
vi rispondesse con una decisione rivolta alla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], la quale sarebbe allora effettivamente impugnabile.
Conformemente all’art. 20, n. 3, dello stesso regolamento, la ricorrente riceverebbe una copia di tale decisione.
32 La ricorrente considera il presente ricorso ricevibile. In particolare sostiene che la lettera del 12 settembre 2002 è un
atto impugnabile in quanto la [OSCURATO:PERSONA] vi esprime un’opinione giuridica definitiva che produce effetti vincolanti (sentenza
della Corte 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2639, punto 10, e ordinanza del Tribunale 30 settembre
1999, causa T‑182/98, UPS Europe/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2857, punto 39).
33 La ricorrente insiste sul fatto che il ricorso non è divenuto privo di oggetto a seguito della lettera del 9 gennaio 2003.
Essa continuerebbe ad avere un interesse ad agire in quanto non vi sarebbe stata una valida revoca della decisione impugnata.
Del resto, anche ammettendo che la lettera del 12 settembre 2002 fosse stata ritirata, il suo legittimo interesse a far dichiarare
l’illegittimità di tale lettera rimarrebbe comunque immutato.
Giudizio del Tribunale
34 In virtù dell’art. 230, quarto comma, CE, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro una decisione
presa nei suoi confronti.
35 Secondo costante giurisprudenza, possono costituire oggetto di azione di annullamento ai sensi dell’art. 230 CE solamente
i provvedimenti che producono effetti giuridici vincolanti idonei a incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando
in misura rilevante la situazione giuridica del medesimo (sentenza IBM/[OSCURATO:PERSONA], punto 32 supra, punto 9, e sentenza del
Tribunale 18 septembre 2001, causa T‑112/99, [OSCURATO:PERSONA] – M6 e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2459, punto 35). In
tal senso, possono essere impugnate con un ricorso d’annullamento tutte le disposizioni adottate dalle istituzioni, indipendentemente
dalla loro natura e forma, che mirino a produrre effetti giuridici (sentenza della Corte 31 marzo 1971, causa 22/70, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
[OSCURATO:PERSONA]. pag. 263, punto 42, e sentenza del Tribunale 10 aprile 2003, causa T‑353/00, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1729,
point 77).
36 La ricorrente afferma, nella denuncia, che l’esenzione prevista dall’art. 4, n. 1, punto 3, lett. a), del MinöStG a favore
delle sole compagnie aeree altera la concorrenza fra il trasporto aereo, in particolare nel caso delle compagnie che praticano
tariffe basse, e il trasporto ferroviario sul mercato del trasporto passeggeri, in violazione dell’art. 87 CE.
37 Nella lettera del 12 settembre 2002 la [OSCURATO:PERSONA] risponde che, a suo avviso, l’esenzione controversa non costituisce un
aiuto di Stato in quanto deriva dalla trasposizione della direttiva 92/81, cioè di un atto comunitario, cosicché, di conseguenza,
le norme sugli aiuti di Stato non si applicano (v. punto 11 supra).
38 Nell’ambito del presente ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la lettera del 12 settembre 2002 non è un atto impugnabile (v.
punto 26 supra).
39 Al fine di verificare se la detta lettera costituisca una misura impugnabile, si deve innanzitutto stabilire l’oggetto della
lettera della ricorrente del 5 luglio 2002, a cui quella risponde.
40 Occorre necessariamente constatare che la lettera della ricorrente del 5 luglio 2002 aveva lo scopo di adire la [OSCURATO:PERSONA]
con una denuncia motivata relativa ad una presunta violazione dell’art. 87 CE. Tale denuncia, costituita da più di 800 pagine,
comprendeva numerosi elementi probatori, dati economici e statistici, volti a corroborare l’affermazione dell’esistenza di
un aiuto di Stato e, in particolare, di una distorsione della concorrenza risultante dall’esenzione di cui si tratta. Nella
denuncia la ricorrente chiedeva esplicitamente alla [OSCURATO:PERSONA] di avviare un procedimento formale di esame ai sensi dell’art. 88 CE.
41 A prescindere dal problema della fondatezza della denuncia, è evidente che, alla ricezione della denuncia, la [OSCURATO:PERSONA]
è entrata in possesso di «informazioni (…) in merito a presunti aiuti illegali» ai sensi dell’art. 10, n. 1, del regolamento
n. 659/1999. Da questa disposizione risulta che la [OSCURATO:PERSONA] deve esaminare senza indugio le informazioni (v. punto 6 supra).
Essa ha il diritto, ma in questa fase non l’obbligo, di contattare lo Stato membro interessato.
42 In virtù dell’art. 13 del regolamento n. 659/1999, l’esame preliminare di «presunti aiuti illegali» deve sfociare nell’adozione
di una decisione a norma dell’art. 4, nn. 2, 3 o 4 (v. punto 7 supra). In particolare, l’art. 4, n. 2, dello stesso regolamento
prevede che la [OSCURATO:PERSONA], se dopo un esame preliminare constata che la misura notificata non costituisce aiuto, lo dichiari
mediante una decisione (v. punto 5 supra).
43 Al di fuori di questa possibilità di adottare una decisione in virtù dell’art. 4 del regolamento n. 659/1999, la [OSCURATO:PERSONA],
quando riceve informazioni sull’eventuale esistenza di un aiuto di Stato, non ha altra scelta se non informare gli interessati,
in applicazione dell’art. 20, n. 2, seconda frase, dello stesso regolamento, che «non vi [sono] motivi sufficienti per esprimere
un parere sul caso» (v. punto 8 supra).
44 Nel caso di specie, è palese che la lettera del 12 settembre 2002 non contiene una decisione di non sollevare obiezioni ai
sensi dell’art. 4, n. 3, del regolamento n. 659/1999 o una decisione di avviare il procedimento d’indagine formale ai sensi
dello stesso articolo, n. 4. Pertanto, occorre determinare se contenga una decisione ai sensi dell’art. 4, n. 2, del detto
regolamento o se costituisca semplicemente una comunicazione informale come prevista dall’art. 20, n. 2, dello stesso regolamento.
45 Il Tribunale considera che la [OSCURATO:PERSONA], contrariamente a quanto da essa sostenuto, nel caso di specie non ha seguito la
strada offerta dall’art. 20, n. 2, seconda frase, del regolamento n. 659/1999. Lungi dal far valere che non esistono motivi
sufficienti per pronunciarsi sulla denuncia, la [OSCURATO:PERSONA], sia nella decisione impugnata che nelle lettere del 25 novembre
2002 e del 9 gennaio 2003, prende una posizione chiara e definitiva, giacché afferma che la denuncia non consente di identificare
l’esistenza di un aiuto di Stato in quanto l’esenzione di cui si tratta non deriva da una decisione delle autorità tedesche
di fornire un aiuto ma è la conseguenza dell’obbligo imposto alla [OSCURATO:PERSONA] di trasporre la direttiva 92/81 (v. punto 11 supra).
46 Si deve ricordare, a questo proposito, che nell’ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 21 supra, il Tribunale ha respinto
il ricorso per carenza presentato della ricorrente nella causa T-361/02, in quanto la lettera del 12 settembre 2002 costituiva
una «presa di posizione chiara ed esplicita sulla denuncia della ricorrente» (punto 20).
47 Quella lettera non può essere quindi interpretata nel senso che si limitava ad informare la ricorrente della mancanza di motivi
sufficienti per pronunciarsi sul caso, ai sensi dell’art. 20, n. 2, seconda frase, del regolamento n. 659/1999. In tale lettera
la [OSCURATO:PERSONA] ha assunto una posizione esplicita e motivata.
48 Quanto al problema di stabilire se la lettera del 12 settembre 2002 contenga una decisione quale quella prevista dall’art. 4,
n. 2, del regolamento n. 659/1999, vale a dire la constatazione da parte della [OSCURATO:PERSONA], dopo un esame preliminare, che
la misura in questione non costituisce aiuto, si deve rilevare che è ivi espressamente indicato che la [OSCURATO:PERSONA] ritiene
che «l’esenzione di cui si tratta non costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, del Trattato CE» (v. punto 11
supra).
49 Pertanto, in osservanza dell’obbligo ad essa incombente in forza dell’art. 10 del regolamento n. 659/1999, la [OSCURATO:PERSONA]
ha esaminato le informazioni fornite dalla ricorrente concludendo, nella lettera del 12 settembre 2002, che non si trattava
di un aiuto in quanto l’esenzione non era imputabile allo Stato membro interessato. È pertanto dimostrato che tale lettera
contiene una decisione ai sensi dell’art. 4, n. 2, del regolamento n. 659/1999. La ragione per cui la [OSCURATO:PERSONA] è pervenuta
alla conclusione che non si trattava di un aiuto di Stato e il fatto che l’esame preliminare non le abbia richiesto un’analisi
approfondita e prolungata delle informazioni su cui verteva la denuncia sono irrilevanti sotto tale profilo.
50 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la lettera del 12 settembre 2002 non può essere considerata una decisione ai sensi dell’art. 4,
n. 2, del regolamento n. 659/1999 in quanto la denuncia presentata il 5 luglio 2002 non rientrava nell’ambito di applicazione
della disciplina degli aiuti di Stato. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che la lettera non era rivolta né trasmessa ad uno Stato membro,
come prescritto dall’art. 25 dello stesso regolamento (v. punto 9 supra).
51 Tali argomenti non possono essere accolti. Innanzitutto, per costante giurisprudenza la forma in cui gli atti o le decisioni
sono adottati è, in linea di massima, irrilevante ai fini della possibilità di impugnarli con un’azione di annullamento e
per stabilire se siano atti ai sensi dell’art. 230 CE occorre tener conto della loro sostanza (v. giurisprudenza citata al
punto 35 supra; v. altresì, in questo senso, sentenza del Tribunale 24 marzo 1994, causa T‑3/93, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].
pag. II‑121, punti 43, 57 e 58).
52 Inoltre, come indicato al punto 41 supra, quando la [OSCURATO:PERSONA] riceve informazioni in merito a presunti aiuti illegali deve
esaminarle senza indugio in applicazione dell’art. 10, n. 1, del regolamento n. 659/1999. Se, come nel caso di specie, la
[OSCURATO:PERSONA] non si accontenta di informare l’interessato che non vi sono motivi sufficienti per pronunciarsi sul caso, ma
prende una posizione chiara e motivata indicando che la misura controversa non costituisce un aiuto, può solo procedere in
conformità dell’art. 4, n. 2, di tale regolamento. Avendo adottato una decisione che in sostanza comporta una decisione presa
in virtù della detta norma, la [OSCURATO:PERSONA] non è legittimata a sottrarla al sindacato del giudice comunitario dichiarando
di non aver preso tale decisione, cercando di ritirarla o decidendo di non inviare la decisione allo Stato membro interessato,
in violazione dell’art. 25 del regolamento n. 659/1999.
53 [OSCURATO:PERSONA] non può neanche invocare a questo proposito la giurisprudenza della Corte, in particolare la sentenza [OSCURATO:PERSONA].
Questa, infatti, è stata pronunciata prima che la disciplina procedurale delle denunce nell’ambito degli aiuti di Stato fosse
fissata dal regolamento n. 659/1999. Tale regolamento intende codificare e stabilizzare la prassi della [OSCURATO:PERSONA] in materia,
in conformità della giurisprudenza della Corte (‘considerando’ 2 del regolamento).
54 Si deve peraltro ricordare che, nella causa conclusasi con la sentenza [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] aveva adottato una decisione
rivolta allo Stato membro interessato e con cui respingeva la denuncia in questione, ma non aveva comunicato il testo della
decisione alle denuncianti (sentenza [OSCURATO:PERSONA], punti 14 e 46). [OSCURATO:PERSONA] aveva solamente informato le denuncianti dell’effetto
della sua decisione (punto 15). La Corte ha dichiarato che doveva eventualmente costituire oggetto di un ricorso di annullamento
la decisione rivolta allo Stato membro e non la comunicazione indirizzata alle denuncianti (punto 45).
55 Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] non ha inviato alcuna decisione alla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] sul presunto aiuto
di Stato. Se la [OSCURATO:PERSONA] avesse inviato tale decisione alle autorità tedesche, come era suo obbligo in virtù dell’art. 25
del regolamento n. 659/1999, la ricorrente, in qualità di beneficiario delle garanzie procedurali previste dall’art. 88, n. 2,
CE, sarebbe stata legittimata a contestarne la validità in quanto soggetto direttamente e individualmente interessato dalla
decisione in questione ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE (v., in questo senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA], punti 41 e 48). [OSCURATO:PERSONA] non può quindi invocare il fatto di non aver inviato alcuna decisione allo Stato membro, e quindi il suo mancato
rispetto dell’art. 25 del regolamento n. 659/1999, per privare la ricorrente delle garanzie procedurali spettantile.
56 Si deve aggiungere che risulta esplicitamente dal regolamento n. 659/1999 che esso ha lo scopo, tra gli altri, di accrescere
la certezza del diritto, in particolare per quanto riguarda le procedure da seguire in materia di aiuti di Stato (‘considerando’ 3,
7 e 11). Tale obiettivo sarebbe manifestamente leso se la [OSCURATO:PERSONA] avesse il diritto di risolvere i casi al di fuori dell’ambito
procedurale previsto dal regolamento.
57 Inoltre, contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA] (v. punto 29 supra), la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] de Palacio non ha affatto precisato,
né nella decisione impugnata (v. punto 11 supra), né nella lettera del 9 gennaio 2003 (v. punto 16 supra), di aver espresso
un parere personale nella detta decisione. Al contrario, ha manifestamente preso una decisione amministrativa a nome della
[OSCURATO:PERSONA].
58 A questo proposito è irrilevante che la lettera non risulti dall’adozione di una decisione definitiva sulla denuncia ad opera
del collegio dei commissari (v. punto 26 supra). Una simile decisione può essere adottata solo se una proposta in questo senso
sia stata presentata dal commissario responsabile. La lettera del 12 settembre 2002 lascia intendere che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA]
de Palacio non aveva alcuna intenzione di presentare il fascicolo al collegio. Ha infatti dichiarato che la denuncia non poteva
formare oggetto di esame nell’ambito dell’art. 87 CE e del regolamento n. 659/1999 e che, conseguentemente, non poteva formare
oggetto di alcuna decisione del collegio.
59 Quanto al fatto che la lettera non sia stata pubblicata (v. punto 26 supra), è sufficiente constatare che non è necessario
che un atto sia pubblicato perché possa formare oggetto di un ricorso di annullamento.
60 [OSCURATO:PERSONA] afferma, peraltro, che la ricorrente non ha interesse ad agire in quanto la lettera del 12 settembre 2002 sarebbe
stata ritirata mediante la lettera del 9 gennaio 2003 (v. punto 16 supra) e sarebbe quindi priva di effetti (v. punto 28 supra).
61 Si deve constatare innanzitutto che la lettera del 9 gennaio 2003 è redatta in maniera ambigua. Da un lato, riferendosi alle
lettere del 12 settembre e del 25 novembre 2002, la commissaria dichiara che ne vorrebbe «ribadire e confermare il contenuto
alla luce dei successivi eventi». Dall’altro, afferma che la ricorrente può «considerare qualsiasi parte delle [sue] lettere
da cui [essa] o i [suoi] consulenti [traessero] un’altra conclusione come conformi alla [sua] posizione ovvero come ritirate».
Stante la particolare ambiguità di tali termini, il Tribunale considera che questa lettera deve essere letta a sfavore della
posizione della [OSCURATO:PERSONA].
62 Dalla lettera del 9 gennaio 2003 risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ribadiva la sua posizione secondo cui non si giustificava alcun
esame della denuncia nell’ambito dell’art. 88 CE. [OSCURATO:PERSONA] non ha modificato la sua posizione secondo cui l’esenzione fiscale
non costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE e non ha avviato il procedimento previsto dall’art. 88, n. 2,
CE. Ha infatti espressamente confermato il contenuto della lettera del 12 settembre 2002 nella lettera del 25 novembre 2002
oltre che, come ammesso dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle sue memorie, nella lettera del 9 gennaio 2003. [OSCURATO:PERSONA] non ha neanche
deciso di rivedere la sua posizione.
63 Da quanto sopra esposto discende che la lettera del 12 settembre 2002 contiene in sostanza una decisione ai sensi dell’art. 4,
n. 2, del regolamento n. 659/1999 e che conserva effetti giuridici nonostante la lettera del 9 gennaio 2003. Il presente ricorso
è quindi ricevibile e dev’essere deciso nel merito.
Nel merito
64 La ricorrente deduce sei motivi. Il primo motivo è relativo ad una violazione del principio di legalità, il secondo ad una
violazione dell’obbligo di motivazione, il terzo ad una violazione dell’art. 87 CE, il quarto ad una violazione dell’art. 88 CE,
il quinto ad un’applicazione erronea dell’art. 307 CE e il sesto ad una violazione del principio di parità di trattamento.
65 Si devono esaminare congiuntamente il primo, il terzo e il quarto motivo.
Sul primo, terzo e quarto motivo
Argomenti delle parti
66 Nell’ambito del terzo motivo, la ricorrente sostiene che l’art. 4, n. 1, punto 3, lett. a), del MinöStG costituisce un aiuto
di Stato, ai sensi dell’art. 87 CE, incompatibile con il mercato comune.
67 In primo luogo fa notare che gli oneri fiscali delle compagnie aeree operanti in [OSCURATO:PERSONA], grazie all’esenzione totale dalle
accise generali sugli oli minerali in virtù dell’art. 4, n. 1, punto 3, lett. a), del MinöStG, sono considerevolmente attenuati,
cosicché esse beneficiano di un vantaggio finanziario.
68 In secondo luogo, poiché la perdita di gettito dovuta a tale esenzione (EUR 435 milioni nel 2002) grava sul bilancio tedesco,
il vantaggio concesso sarebbe accordato con risorse statali. La ricorrente precisa che, contrariamente a quanto sostiene il
Consiglio, l’esistenza di un aiuto non dipende dalla presenza di un «onere supplementare» per lo Stato. A questo proposito,
il Consiglio riconoscerebbe che un’esenzione fiscale come quella del caso di specie è un esempio classico di aiuto ai sensi
dell’art. 87 CE.
69 La ricorrente aggiunge che l’art. 4, n. 1, punto 3, lett. a), del MinöStG costituisce indubitabilmente un atto della Repubblica
federale di [OSCURATO:PERSONA], essendo stato adottato dagli organi legislativi di tale Stato membro. Precisa, poi, che tale disposizione
rappresenta semplicemente un elemento del sistema generale di tassazione degli oli minerali in [OSCURATO:PERSONA] e che la Corte non
ha rimesso in discussione la natura giuridica di provvedimento nazionale degli atti di trasposizione dell’art. 8, n. 1, lett. a)
e b), della direttiva 92/81 nelle sentenze 10 giugno 1999, causa C‑346/97, Braathens ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3419), e 25 settembre 2003,
causa C‑437/01, [OSCURATO:PERSONA]/Italia ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9861).
70 Infatti, l’art. 4, n. 1, punto 3, lett. a), del MinöStG, pur essendo una misura di trasposizione dell’art. 8, n. 1, lett. b),
della direttiva 92/81, costituirebbe un atto dello Stato membro e, conseguentemente, una misura imputabile allo Stato ai sensi
dell’art. 87, n. 1, CE (v., a questo proposito, sentenze della Corte 25 luglio 1991, causa C‑208/90, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4269,
punto 21, e 12 ottobre 1993, causa C‑37/92, Vanacker e Lesage, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4947, punto 7). La ricorrente rileva che, ai sensi
dell’art. 249 CE, una direttiva è vincolante solo per quanto riguarda il risultato da raggiungere, mentre la scelta della
forma e dei mezzi della trasposizione è lasciata al legislatore nazionale. Pertanto, contrariamente a quanto afferma la [OSCURATO:PERSONA],
non si potrebbero avere direttive che non lascino un margine di discrezionalità allo Stato.
71 Nel caso di specie, l’art. 8, n. 1, della direttiva 92/81 avrebbe lasciato agli Stati membri un margine di discrezionalità
in quanto essi dovevano esentare il carburante per aerei dall’accisa armonizzata «alle condizioni da essi stabilite, allo
scopo di garantire un’agevole e corretta applicazione di tali esenzioni ed evitare frodi, evasioni o abusi». Inoltre, come
sostenuto dal Consiglio, il legislatore tedesco disporrebbe di un margine di discrezionalità per evitare distorsioni della
concorrenza esentando altre modalità di trasporto dall’accisa sugli oli minerali, nell’ambito delle possibilità offerte dalla
direttiva 92/81.
72 In terzo luogo, la ricorrente afferma che l’esenzione di cui si tratta costituisce altresì una misura selettiva che favorisce
talune imprese o talune produzioni ai sensi dell’art. 87 CE.
73 In quarto luogo, sostiene che l’art. 4, n. 1, punto 3, lett. a), del MinöStG comporta una distorsione della concorrenza ai
sensi dell’art. 87, n. 1, CE. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riconosciuto l’esistenza di un rapporto concorrenziale fra i treni ad
alta velocità e i mezzi di trasporto aereo nei collegamenti intracomunitari [decisione della [OSCURATO:PERSONA] 9 dicembre 1998 (Caso
N IV/M.1305 – Eurostar) (GU 1999, C 256, pag. 4), punto 21]. Ritiene di avere sufficientemente spiegato nella denuncia che
tale rapporto concorrenziale esisteva anche sulle tratte interne tedesche. Inoltre, mentre la ricorrente dovrebbe pagare tutta
una serie di tasse sulle fonti di energia primaria utilizzate, l’esenzione di cui si tratta consentirebbe alle compagnie aeree
di diminuire considerevolmente i costi e, quindi, di proporre prezzi sulle tratte interne tedesche inferiori a quelli praticati
dalla ricorrente.
74 In quinto luogo, l’esenzione di cui si tratta inciderebbe sugli scambi intracomunitari in quanto, da un lato, le compagnie
aeree operano generalmente in più Stati membri e, dall’altro, i treni ad alta velocità collegano diverse capitali europee
tra loro cosicché questi si trovano in un rapporto di concorrenza diretta con i mezzi di trasporto aereo.
75 Secondo la ricorrente, da quanto precede discende che l’art. 4, n. 1, punto 3, lett. a), del MinöStG costituisce un aiuto
di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE. La decisione impugnata sarebbe pertanto illegittima.
76 La ricorrente ritiene altresì che l’aiuto controverso sia incompatibile con il mercato comune. L’art. 4, n. 1, punto 3, lett. a),
del MinöStG manifestamente non soddisferebbe le condizioni dell’art. 87, n. 2, CE e non potrebbe essere dichiarato compatibile
a titolo dell’art. 87, n. 3, CE.
77 Peraltro, a suo avviso la [OSCURATO:PERSONA], nella decisione impugnata, a torto considera che l’art. 8, n. 1, lett. b), della direttiva
92/81 esclude l’applicazione dell’art. 87 CE. Infatti, tale disposizione del diritto derivato dovrebbe essere valutata in
relazione all’art. 87 CE e alle altre norme del diritto primario che disciplinano gli aiuti di Stato, che costituiscono un’espressione
particolare del principio della libera concorrenza (sentenza della Corte 5 ottobre 1978, causa 26/78, INAMI/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1771,
punti 9‑14; v., altresì, conclusioni dell’avvocato generale Lenz connesse alla sentenza della Corte 15 gennaio 1986, causa
52/84, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 89, in particolare pag. 99). Dal principio del primato del diritto comunitario primario
risulterebbe che un conflitto di applicazione tra diritto derivato e diritto primario si risolve o grazie all’interpretazione
della norma di diritto derivato in senso conforme al diritto primario (in particolare estendendo l’esenzione fiscale alle
società che gestiscono i treni ad alta velocità) o, qualora tale interpretazione non sia possibile, mediante la disapplicazione
della norma di diritto derivato (sentenza della Corte 29 giugno 1988, causa 300/86, van Landschoot/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3443).
78 Da un’interpretazione testuale, sistematica e teleologica dell’art. 8, n. 1, della direttiva 92/81 si dovrebbe altresì concludere
che l’art. 87 CE si applica al caso di specie. In primo luogo, dal testo di tale norma emergerebbe che l’esenzione dalle accise
vale solamente «fatte salve altre disposizioni comunitarie». In secondo luogo, secondo la giurisprudenza, le esenzioni fiscali
a titolo facoltativo ai sensi dell’art. 8, nn. 2 e 4, della direttiva 92/81 troverebbero un limite nelle disposizioni generali
preposte alla protezione della concorrenza, compreso l’art. 87 CE (v., per esempio, sentenza del Tribunale 27 settembre 2000,
causa T‑184/97, BP Chemicals/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3145, punto 62), cosicché l’esenzione fiscale di cui si tratta dovrebbe
essere limitata allo stesso titolo. In terzo luogo, un’interpretazione teleologica dell’art. 8, n. 1, lett. b), della direttiva
92/81 deporrebbe a favore dell’applicabilità delle norme sulla concorrenza del Trattato all’esenzione fiscale del carburante
per aerei in quanto quella disposizione è volta a creare un mercato interno efficace e ad uniformare le condizioni di concorrenza.
79 La ricorrente contesta l’affermazione del Consiglio secondo cui l’armonizzazione parziale di un’imposta mediante un atto di
diritto comunitario derivato comporta la necessaria conseguenza che la misura sfugge alle disposizioni del Trattato relative
agli aiuti di Stato, a meno che la direttiva su cui si fonda l’armonizzazione non ne preveda espressamente l’applicazione.
Infatti, tale interpretazione violerebbe la gerarchia delle norme. Se il Consiglio avesse voluto escludere l’applicazione
dell’art. 87, n. 1, CE, avrebbe dovuto fondare la direttiva non solo sull’art. 93 CE, ma anche sull’art. 89 CE e, in tal modo,
sottrarre le misure di cui si tratta al procedimento di controllo degli aiuti di Stato. Parimenti, il Consiglio avrebbe potuto
dichiarare che le misure previste dalla direttiva erano compatibili con il mercato comune, sulla base dell’art. 88, n. 2,
CE, dell’art. 87, n. 3, lett. e), CE o, eventualmente, dell’art. 73 CE. Ciò corrisponderebbe alla prassi generalmente seguita
dal Consiglio [v., per esempio, regolamento (CEE) del Consiglio 4 giugno 1970, n. 1107, relativo agli aiuti accordati nel
settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (GU L 130, pag. 1)]. Dal momento che il Consiglio non stabilisce
deroghe al diritto primario avvalendosi delle facoltà previste dal diritto primario, sarebbe il diritto primario ad applicarsi,
vale a dire, nel caso di specie, gli artt. 87 CE e 88 CE. L’affermazione del Consiglio secondo cui tale deroga è stata effettivamente
prevista dovrebbe essere respinta in quanto la detta deroga non è stata espressa chiaramente ed esplicitamente.
80 A questo proposito la ricorrente contesta la posizione del Consiglio secondo cui il fatto di non avvalersi di una facoltà
prevista dalle citate disposizioni in materia di aiuti costituisce semplicemente un vizio formale trascurabile. Infatti, sulla
base della direttiva, non si potrebbe escludere tacitamente un controllo delle misure di trasposizione da adottarsi in applicazione
della direttiva alla luce delle norme applicabili agli aiuti di Stato. Sarebbe invece necessario fondare espressamente la
direttiva sulla facoltà corrispondente.
81 La ricorrente aggiunge che la [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio sottopongono le esenzioni fiscali previste dalla direttiva 2003/96,
che ha sostituito la direttiva 92/81, ad un esame approfondito alla luce della normativa in materia di aiuti. Sarebbe pertanto
incomprensibile il fatto che la convenuta e l’interveniente rifiutino ormai di procedere ad un controllo delle esenzioni fiscali
previste dalla direttiva 92/81 in relazione ai criteri dell’art. 87 CE.
82 La ricorrente ammette in effetti che la [OSCURATO:PERSONA] non può pronunciarsi sulla validità delle direttive del Consiglio. Tuttavia,
l’istituzione potrebbe, e dovrebbe, verificare se la trasposizione, ad opera di uno Stato membro, dell’esenzione fiscale prevista
dalla direttiva 92/81 sia conforme alle disposizioni del Trattato in materia di aiuti e sincerarsi che il diritto nazionale
non sfoci, a partire dalla data di trasposizione, nella creazione di una distorsione della concorrenza incompatibile con il
mercato comune. [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe altresì controllare il margine di discrezionalità residuo di cui dispongono gli Stati
membri per l’estensione dell’esenzione fiscale al trasporto ferroviario in virtù dell’art. 8, n. 2, lett. c), della stessa
direttiva. La ricorrente sottolinea a questo proposito che la sentenza del Tribunale 17 giugno 1999, causa T‑82/96, ARAP e a./[OSCURATO:PERSONA]
([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1889, punto 14), non è pertinente giacché riguarda un regolamento, che non necessita della trasposizione ad
opera dello Stato membro, e non una direttiva.
83 Da quanto precede la ricorrente deduce, quindi, che l’esenzione dalle accise a favore del carburante per aerei prevista dall’art. 8,
n. 1, lett. b), della direttiva 92/81 non è compatibile con l’art. 87 CE ed è inapplicabile nella sua forma attuale.
84 Inoltre, la ricorrente afferma che neanche l’art. 8, n. 1, lett. b), della direttiva 92/81 è applicabile, non essendo più
coperto dalla facoltà prevista dall’art. 93 CE. A tale riguardo fa presente che discende dall’art. 241 CE che nulla impedisce
di invocare l’inapplicabilità dell’art. 8, n. 1, lett. b), della direttiva 92/81.
85 Infatti, tale direttiva avrebbe armonizzato le strutture delle accise sugli oli minerali e, al pari delle altre direttive
adottate nello stesso ambito, si fonderebbe esclusivamente sull’art. 93 CE e sarebbe finalizzata alla realizzazione del mercato
interno comunitario ai sensi dell’art. 14 CE. La ricorrente ammette che l’esenzione fiscale del carburante per aerei prevista
dall’art. 8, n. 1, lett. b), della direttiva 92/81 era, al momento dell’adozione della direttiva, probabilmente necessaria
alla realizzazione del mercato interno, data la situazione concorrenziale dell’epoca. Tuttavia, come avrebbe confermato il
Consiglio, le compagnie aeree e le società che gestiscono i treni ad alta velocità si troverebbero attualmente in un rapporto
di forte concorrenza e l’esenzione dalle accise di cui si tratta comporterebbe una distorsione della concorrenza (v. punto 73
supra). Conseguentemente, l’esenzione fiscale del carburante per aerei finirebbe non già con il realizzare il mercato interno,
bensì, al contrario, con l’alterare profondamente la libera concorrenza.
86 Ebbene, una misura che comporti una distorsione della concorrenza non potrebbe essere «necessaria» per assicurare l’instaurazione
ed il funzionamento del mercato comune ai sensi dell’art. 93 CE. In virtù del principio di proporzionalità, una misura potrebbe
essere considerata necessaria solo in mancanza di alternative che alterino meno la concorrenza (sentenza del Tribunale 5 giugno
1996, causa T‑162/94, NMB [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑427, punto 69). Secondo la ricorrente, la concorrenza sarebbe
meno alterata dall’estensione dell’esenzione fiscale prevista dall’art. 8, n. 1, lett. b), della direttiva 92/81 alle società
che gestiscono i treni ad alta velocità o dall’abolizione di tale esenzione dalle accise sugli oli minerali per i voli intracomunitari.
L’esenzione fiscale del carburante per aviazione prevista dall’art. 8, n. 1, lett. b), della direttiva 92/81, conseguentemente,
non sarebbe più necessaria per assicurare l’instaurazione ed il funzionamento del mercato interno e non sarebbe più coperta
dall’art. 93 CE.
87 La ricorrente sottolinea di non contestare che il Consiglio avrebbe potuto basare la direttiva 92/81 sull’art. 93 CE. Occorrerebbe
tuttavia chiedersi se, in ragione delle modifiche del rapporto di concorrenza esistente tra l’aviazione civile e i treni ad
alta velocità, la facoltà prevista dall’art. 93 CE sia sufficiente per escludere un esame delle misure di trasposizione nell’ambito
delle disposizioni generali in materia di aiuti. La ricorrente precisa di non voler ottenere l’annullamento della direttiva,
ma di ritenere che la facoltà utilizzata non escluda il controllo della [OSCURATO:PERSONA].
88 Nell’ambito del primo motivo la ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto procedere a un esame diligente e imparziale
della denuncia (v., a questo proposito, sentenza della Corte 17 maggio 2001, causa C‑449/98 P, IECC/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3875,
punto 45, e sentenza del Tribunale 15 settembre 1998, causa T‑95/96, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3407,
punto 72). Rigettando in blocco la denuncia, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato il principio di legalità e alcune disposizioni
del regolamento n. 659/1999.
89 La ricorrente dubita che, nel redigere la lettera del 12 settembre 2002, la [OSCURATO:PERSONA] abbia rispettato il principio di buona
amministrazione e il suo stesso regolamento interno. A questo proposito precisa che, benché, in applicazione del detto regolamento
interno, il collegio dei commissari fosse competente nel caso di specie, apparentemente esso non è stato investito della questione.
90 Infine, a sostegno del quarto motivo, la ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA], rifiutando nella decisione impugnata di avviare
un procedimento formale di esame, ha agito in violazione dei suoi obblighi derivanti dall’art. 88, nn. 2 e 3, CE oltre che
dagli artt. 10, n. 1, e 17 del regolamento n. 659/1999.
91 Nella replica, la ricorrente afferma che la [OSCURATO:PERSONA] a torto ritiene di essere dispensata, date le previste modifiche delle
disposizioni interessate della direttiva 92/81, dall’avviare un procedimento formale di esame degli aiuti in vigore.
92 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che manifestamente nel caso di specie non si sia di fronte ad una questione di aiuti di Stato. Sottolinea
che l’esenzione di cui si tratta non è imputabile ad uno Stato ai sensi della giurisprudenza pertinente (sentenza della Corte
16 maggio 2002, causa C‑482/99, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4397). L’esenzione dal tributo prevista all’art. 4, n. 1,
punto 3, lett. a), del MinöStG poggerebbe sull’art. 8, n. 1, lett. b), della direttiva 92/81 e gli Stati membri non disporrebbero
di alcun margine di discrezionalità nella trasposizione della detta esenzione (sentenza Braathens, punto 69 supra).
93 In risposta all’argomento secondo cui, stante il primato del diritto comunitario, il diritto sugli aiuti di Stato dovrebbe
trovare applicazione, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la ricorrente non tiene conto del fatto che la sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
punto 92 supra, rientra parimenti nel diritto sugli aiuti di Stato e dev’essere rispettata. Peraltro respinge l’argomento
secondo cui l’art. 8, n. 1, della direttiva 92/81 non sarebbe coperto dalla facoltà di cui all’art. 93 CE, ritenendo che la
ricorrente confonda la questione realmente pertinente a tale proposito, vale a dire quella dell’armonizzazione prescritta,
e la questione delle ripercussioni sulla concorrenza, che non ha alcun nesso con l’art. 93 CE.
94 [OSCURATO:PERSONA] non risponde agli argomenti dedotti dalla ricorrente a sostegno del primo motivo.
95 Quanto al quarto motivo, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che non fosse necessario avviare il procedimento formale di esame. Aggiunge
che la direttiva 92/81 è stata sostituita dalla direttiva 2003/96, cosicché non vi era materia su cui radicare un procedimento
formale di esame.
96 Il Consiglio avanza tre argomenti per dimostrare che la disciplina e il procedimento di controllo degli aiuti di Stato previste
agli artt. da 87 CE a 89 CE non sono applicabili nel caso di specie. In primo luogo, tali norme non sarebbero applicabili
alle misure istituite dal legislatore comunitario, salvo decisione contraria di questo. Infatti, i poteri che l’art. 88 CE
conferisce alla [OSCURATO:PERSONA] non le consentirebbero di dichiarare inapplicabile una disposizione comunitaria in vigore.
97 In secondo luogo, l’esenzione controversa non potrebbe essere considerata aiuto di Stato in quanto, date la sua finalità e
la sua economia generale, non tende a creare un vantaggio che costituirebbe un onere supplementare per lo Stato.
98 In terzo luogo, il Consiglio ricorda che, anche qualora l’esenzione controversa dovesse essere considerata aiuto di Stato,
esso avrebbe il potere di dispensare talune categorie di aiuti dal rispetto del procedimento di controllo della loro compatibilità
con il mercato comune. Orbene, dal carattere incondizionato della disposizione controversa risulterebbe che nel caso di specie
il legislatore comunitario ha proprio escluso la possibilità di tale controllo.
Giudizio del Tribunale
99 L’art. 87, n. 1, CE dichiara incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri,
gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune
produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
100 Questa disposizione si riferisce quindi alle decisioni unilaterali ed autonome degli Stati membri, prese per il perseguimento
di finalita economiche e sociali loro proprie, di fornire risorse alle imprese o ad altri soggetti dell’ordinamento, o di
procurare loro vantaggi destinati a favorire la realizzazione delle finalità economiche o sociali perseguite (sentenza della
Corte 27 marzo 1980, causa 61/79, Amministrazione delle finanze dello Stato/Denkavit italiana, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1205, punto 31).
101 Ne consegue che determinati vantaggi, per poter essere qualificati come aiuti ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, debbono, in
particolare, essere imputabili allo Stato (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 92 supra, punto 24 e giurisprudenza ivi
citata).
102 [OSCURATO:PERSONA] non avviene nel caso di specie. Infatti, l’art. 4, n. 1, punto 3, lett. a), del MinöStG dà attuazione all’art. 8, n. 1,
lett. b), della direttiva 92/81. Ora, come dichiarato dalla Corte, tale norma impone agli Stati membri un obbligo chiaro e
preciso di non assoggettare all’accisa armonizzata il carburante utilizzato per la navigazione aerea commerciale (sentenza
Braathens, punto 69 supra, punti 30‑32). Trasponendo l’esenzione nel diritto interno, gli Stati membri non fanno che dare
esecuzione a norme comunitarie in conformità degli obblighi che incombono loro in virtù del Trattato. La disposizione di cui
si tratta, quindi, non è imputabile allo Stato tedesco, ma deriva in realtà da un atto del legislatore comunitario.
103 La ricorrente sottolinea che l’esenzione è stata concessa mediante risorse dello Stato. Tuttavia, l’imputabilità di un aiuto
ad uno Stato è distinta dal problema di stabilire se l’aiuto sia stato concesso mediante risorse dello Stato. Emerge infatti
dalla giurisprudenza che si tratta di condizioni distinte e cumulative (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 92 supra, punto
24).
104 Da quanto precede risulta che alcune delle condizioni essenziali per l’applicazione dell’art. 87 CE non sono soddisfatte,
cosicché la [OSCURATO:PERSONA] era legittimata a concludere che l’esenzione di cui si tratta non rientrasse nell’ambito di applicazione
di tale articolo.
105 Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il margine di discrezionalità riservato agli Stati membri dalla formula introduttiva
dell’art. 8, n. 1, della direttiva 92/81, che precisa che le esenzioni sono accordate dagli Stati membri «alle condizioni
da essi stabilite, allo scopo di garantire un’agevole e corretta applicazione di tali esenzioni ed evitare frodi, evasioni
o abusi», si applica solo alla formulazione delle condizioni di attuazione dell’esenzione interessata e non rimette in discussione
il carattere incondizionato dell’obbligo di esenzione previsto da tale disposizione (sentenza Braathens, punto 69 supra, punto
31).
106 Quanto all’argomento della ricorrente secondo cui la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto evitare la distorsione
della concorrenza estendendo l’esenzione ai treni ad alta velocità in virtù dell’art. 8, n. 2, lett. c), della direttiva 92/81,
è sufficiente constatare che gli Stati membri erano perfettamente legittimati ad accontentarsi di trasporre le disposizioni
obbligatorie della direttiva e di non ricorrere alla possibilità di ampliare l’esenzione.
107 La ricorrente invoca, peraltro, l’inapplicabilità dell’art. 8, n. 1, lett. b), della direttiva 92/81. Da un lato, insiste
sul fatto che, in virtù del principio del primato del diritto comunitario, l’esenzione dalle accise a favore del carburante
per aerei prevista dalla detta disposizione non è compatibile con l’art. 87 CE e che pertanto, nella sua forma attuale, è
inapplicabile. Se il Consiglio avesse voluto escludere l’applicazione dell’art. 87 CE, avrebbe dovuto basare la direttiva
non solamente sull’art. 93 CE, ma anche su altri articoli del Trattato (v. punto 79 supra). D’altro lato, la ricorrente sostiene
che l’art. 8, n. 1, lett. b), della direttiva 92/81 è inapplicabile in quanto non sarebbe più coperto dalla facoltà di cui
all’art. 93 CE. A suo avviso, le compagnie aeree e le società che gestiscono i treni ad alta velocità si trovano attualmente
in un rapporto di forte concorrenza e, conseguentemente, l’esenzione di cui si tratta non conduce alla realizzazione del mercato
interno ma, al contrario, ad un’alterazione considerevole della libera concorrenza (v. punto 85 supra).
108 Anche supponendo che la ricorrente abbia sollevato un’eccezione d’illegittimità nei confronti dell’art. 8, n. 1, lett. b),
della direttiva 92/81, questa non risulta chiaramente dalle sue memorie. In particolare, nelle osservazioni sull’intervento
del Consiglio, la ricorrente ha precisato che il suo argomento essenziale è che l’art. 8, n. 1, lett. b), della direttiva
92/81 non può impedire alla [OSCURATO:PERSONA] di esaminare l’esenzione di cui si tratta nell’ambito delle procedure in materia di
aiuti di Stato.
109 In ogni caso, gli argomenti della ricorrente sull’inapplicabilità dell’art. 8, n. 1, lett. b), della direttiva 92/81 non possono
essere accolti.
110 Quanto all’argomento secondo cui la detta disposizione è inapplicabile in quanto viola l’art. 87 CE, è sufficiente constatare
che, come risulta dal punto 104 supra, quest’articolo non è applicabile nel caso di specie.
111 Per quanto riguarda l’argomento relativo all’art. 93 CE, si deve ricordare che la direttiva 92/81 è stata adottata dal Consiglio
con decisione all’unanimità sulla base di tale articolo, al fine di armonizzare le strutture delle accise sugli oli minerali.
L’esenzione prevista dall’art. 8, n. 1, lett. b), della direttiva 92/81 discendeva dalle disposizioni di diritto internazionale
che prevedevano un’esenzione fiscale a favore del carburante per aerei. La ricorrente stessa ammette, nell’atto introduttivo,
che l’art. 8, n. 1, lett. b), della direttiva 92/81 era probabilmente necessario all’epoca dell’adozione della direttiva,
in quanto volto a garantire che la concorrenza tra le diverse compagnie aeree degli Stati membri nonché tra queste e gli operatori
degli Stati terzi non fosse alterata (v. punto 85 supra).
112 Anche supponendo che la ricorrente invochi a giusto titolo l’esistenza, in seguito all’adozione della direttiva 92/81, di
un nuovo rapporto di concorrenza fra trasporto aereo e trasporto ferroviario, ciò non significa che l’art. 8, n. 1, lett. b),
della direttiva 92/81 sia divenuto illegittimo. Spettava al legislatore comunitario, che nell’esercizio dei suoi poteri dispone
di un ampio margine discrezionale, valutare la situazione e decidere, eventualmente, se fosse opportuno modificare le disposizioni
vigenti.
113 Per quanto riguarda l’argomento della ricorrente relativo al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio assoggettano le esenzioni
fiscali previste dalle disposizioni della direttiva 2003/96 ad un esame approfondito alla luce della normativa in materia
di aiuti di Stato, si deve rilevare che l’art. 14, n. 1, lett. b), di tale direttiva prevede un’esenzione che si applica ai
«prodotti energetici forniti per essere utilizzati come carburante per la navigazione aerea, ad esclusione dell’aviazione
privata da diporto». Ora, dall’art. 14, n. 2, della stessa direttiva risulta che uno Stato membro può limitare l’ambito delle
esenzioni previste dall’art. 14, n. 1, ai trasporti internazionali ed intracomunitari e può derogare alle esenzioni nel caso
in cui stipuli un accordo bilaterale con un altro Stato membro. Ne consegue che le misure di trasposizione dell’art. 14 della
direttiva 2003/96 sono misure per le quali gli Stati beneficiano di un margine di discrezionalità, il che spiega il fatto
che il controllo sul rispetto da parte loro delle disposizioni sugli aiuti di Stato sia previsto dall’art. 26, n. 2, della
stessa direttiva. Da quanto precede discende che il terzo motivo è infondato.
114 Infine, il primo e il quarto motivo sono fondati sulla premessa secondo cui la ricorrente ha presentato una denuncia che meritava
di essere esaminata approfonditamente dalla [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, visto che l’art. 4, n. 1, del MinöStG si limitava a dare
attuazione ad una disposizione obbligatoria di un atto comunitario (v. punti 99‑104 supra), la [OSCURATO:PERSONA] era legittimata
a respingere la denuncia nella decisione impugnata senza che fosse necessario sottoporla al collegio dei commissari ed avviare
il procedimento formale di esame ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE.
115 Conseguentemente, il primo, il terzo e il quarto motivo devono essere respinti.
Sul secondo motivo, relativo a una violazione dell’obbligo di motivazione
Argomenti delle parti
116 La ricorrente sostiene che la decisione impugnata deve essere annullata in ragione di una violazione dell’obbligo di motivazione
sancito dall’art. 253 CE. Quando si tratta di decisioni che dichiarano insussistente un aiuto di Stato segnalato da un denunciante,
la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe tenuta ad esporre al denunciante le ragioni per le quali gli elementi di fatto e di diritto esposti
nella denuncia non sono stati sufficienti per dimostrare la sussistenza di un aiuto di Stato (sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 64).
117 Nel caso di specie, la motivazione della decisione impugnata non consentirebbe di capire le ragioni per cui gli elementi di
fatto e di diritto dedotti dalla ricorrente nella denuncia non dimostrano la sussistenza di un aiuto di Stato illegittimo.
118 [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio non si pronunciano sugli argomenti avanzati dalla ricorrente a sostegno del suo secondo motivo.
Giudizio del Tribunale
119 Secondo una giurisprudenza costante, la motivazione richiesta dall’art. 253 CE dev’essere adeguata alla natura dell’atto e
deve fare apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da
consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare
il proprio controllo. La necessità della motivazione dev’essere valutata in relazione alle circostanze del caso, in particolare
del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone da questo
riguardate direttamente e individualmente possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare
tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto si accerta se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti
di cui all’art. 253 CE non solo alla luce del suo tenore, ma anche del suo contesto, e del complesso delle norme giuridiche
che disciplinano la materia (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 63 e giurisprudenza ivi citata).
120 Nel caso di specie, dalla decisione impugnata risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto la denuncia in quanto l’esenzione menzionata
all’art. 4, n. 1, punto 3, lett. a), del MinöStG costituiva un’attuazione della direttiva 92/81 e non un tentativo di concedere
un aiuto (v. punto 11 supra). Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, tale motivazione, seppure sommaria, era
sufficientemente chiara e comprensibile.
121 Anche il secondo motivo, quindi, dev’essere dichiarato infondato.
Sul quinto motivo, relativo a una violazione dell’art. 307 CE e delle norme del diritto internazionale
Argomenti delle parti
122 La ricorrente sostiene che l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’applicabilità delle disposizioni comunitarie in
materia di aiuti di Stato sarebbe esclusa dalla convenzione di Chicago sull’aviazione civile internazionale del 7 dicembre
1944 (
Recueil des traités des [OSCURATO:PERSONA]
, vol. 15, pag. 295; in prosieguo: la «convenzione di Chicago») oltre che da numerosi accordi bilaterali relativi al traffico
aereo conclusi sulla base della stessa non sarebbe compatibile né con le disposizioni del diritto internazionale né con l’art. 307 CE.
123 Per quanto riguarda il diritto internazionale pubblico, la ricorrente afferma che l’esenzione fiscale del carburante per aerei
prevista dagli accordi internazionali non osta affatto a che quella fondata sull’art. 4, n. 1, punto 3, lett. a), del MinöStG
sia considerata come violazione dell’art. 87, n. 1, CE. Ai sensi della norma di conflitto prevista dall’art. 30 della convenzione
di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969 (
Recueil des traités des [OSCURATO:PERSONA]
, vol. 788, pag. 354), le disposizioni dei trattati internazionali conclusi precedentemente tra gli Stati membri si applicherebbero
solamente in quanto siano compatibili con gli obblighi derivanti dalle successive convenzioni, come quelli risultanti dalla
loro appartenenza alle [OSCURATO:PERSONA] europee.
124 Quanto al diritto comunitario, l’art. 307, primo comma, CE si limiterebbe a garantire i diritti degli Stati terzi in conformità
del diritto internazionale pubblico senza obbligare gli Stati membri ad assumersi gli obblighi derivanti da convenzioni anteriori
ai Trattati comunitari (sentenza della Corte 13 luglio 1966, cause riunite 56/64 e 58/64, Consten e Grundig/[OSCURATO:PERSONA] della
CEE, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 457). Di conseguenza, essendo la situazione del caso di specie puramente intracomunitaria, sarebbe il diritto
primario ad applicarsi in caso di conflitto (sentenza del Tribunale 10 luglio 1991, causa T‑69/89, RTE/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].
pag. II‑485, punto 103). Pertanto, anche in relazione all’art. 307 CE, né la convenzione di Chicago né gli accordi internazionali
bilaterali fondati su di essa osterebbero all’applicazione delle disposizioni del diritto comunitario disciplinanti gli aiuti
di Stato all’art. 4, n. 1, punto 3, lett. a), del MinöStG. Peraltro, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe più volte constatato che la convenzione
di Chicago non aveva forza vincolante per le situazioni intracomunitarie.
125 [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio non si pronunciano sugli argomenti che la ricorrente fa valere a sostegno del quinto motivo.
Giudizio del Tribunale
126 Questo motivo è privo di pertinenza. La decisione impugnata è fondata sul fatto che l’art. 4, n. 1, punto 3, lett. a), del
MinöStG non viola le norme comunitarie sugli aiuti di Stato in quanto nel caso di specie una misura statale manca (v. punto 11
supra). Conseguentemente, la [OSCURATO:PERSONA] non ha applicato le norme del Trattato in materia di aiuti di Stato.
127 [OSCURATO:PERSONA], contrariamente a quanto lascia intendere la ricorrente, la decisione impugnata non è affatto fondata sul diritto internazionale.
[OSCURATO:PERSONA] non ha in alcun modo invocato il diritto internazionale per giustificare l’inapplicabilità delle disposizioni
disciplinanti gli aiuti di Stato. Essa ha solamente fatto riferimento al diritto internazionale per spiegare il contesto dell’esenzione
di cui si tratta e per affermare che la direttiva 92/81 era conforme alla prassi internazionale (v. punto 11 supra).
128 Tale conclusione non è inficiata dal fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia semplicemente aggiunto, nella decisione impugnata, che
la direttiva 92/81 era «conforme alla prassi internazionale, basata sulle politiche stabilite dall’[ICAO] nell’ambito della
[convenzione di Chicago]».
129 Ne consegue che il quinto motivo non è fondato.
Sul sesto motivo, relativo a una violazione del principio di parità di trattamento
Argomenti delle parti
130 La ricorrente ricorda che il principio di parità di trattamento vieta di trattare in modo diverso situazioni analoghe, a meno
che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (sentenza della Corte 13 aprile 2000, causa C‑292/97, Karlsson e a.,
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2737, punto 39; v., altresì, sentenza van Landschoot/[OSCURATO:PERSONA], punto 77 supra, punto 9).
131 Nel caso di specie, l’esenzione fiscale del carburante per aerei fondata sull’art. 8, n. 1, lett. b), della direttiva 92/81
e sulla norma che traspone nel diritto interno tale disposizione, cioè l’art. 4, n. 1, punto 3, lett. a), del MinöStG, comporterebbe
una disparità di trattamento tra la ricorrente e le compagnie aeree che operano su linee interne tedesche. Dato che la ricorrente
e le compagnie aeree offrirebbero, sulle tratte interne tedesche, un servizio che, agli occhi degli utenti, sarebbe fungibile,
esse si troverebbero in una situazione comparabile. A questo proposito la ricorrente insiste sul rapporto di concorrenza esistente
tra l’aereo e il treno, soprattutto il treno ad alta velocità. Il trattamento discriminatorio della ricorrente rispetto alle
compagnie aeree operanti sulle linee interne risulterebbe dunque dal fatto che solo queste ultime sarebbero esentate dalle
accise sugli oli minerali. Tale disparità di trattamento non sarebbe obiettivamente giustificata. Inoltre, l’esistenza di
una discriminazione ingiustificata sarebbe stata espressamente riconosciuta dalle istituzioni.
132 La ricorrente suggerisce al Tribunale di porre fine alla discriminazione applicando, mutatis mutandis, l’art. 231, secondo
comma, CE (sentenza van Landschoot/[OSCURATO:PERSONA], punto 77 supra). Tale impostazione consentirebbe in particolare di non applicare
l’esenzione fiscale di cui si tratta alle compagnie aeree che si trovino in un rapporto di concorrenza diretta con la ricorrente.
133 Infatti, nella sentenza 13 luglio 2000, causa C‑36/99, Idéal tourisme ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6049), la Corte avrebbe dichiarato che,
al fine di eliminare la differenza di trattamento, gli Stati membri potevano assoggettare ad imposta anche il trasporto aereo
(punto 33). Peraltro, nel caso di specie, si sarebbe parimenti potuto rimediare alla disparità di trattamento invocata esentando
i treni ad alta velocità.
134 [OSCURATO:PERSONA] non si pronuncia sugli argomenti che la ricorrente deduce nell’ambito del motivo in esame.
135 Il Consiglio ritiene che la ricorrente si basi su una premessa errata, vale a dire che il trasporto ferroviario e il trasporto
aereo, essendo potenzialmente concorrenti, siano comparabili e debbano essere trattati allo stesso modo.
136 Il Consiglio afferma di aver stimato, in quanto legislatore, che, date le caratteristiche del trasporto aereo, occorresse
esentare il carburante per la navigazione aerea diversa dall’aviazione privata da diporto. Nel controllare l’esercizio dell’ampio
potere discrezionale del legislatore, il giudice dovrebbe limitarsi a verificare se non sia viziato da errore manifesto o
da sviamento di potere ovvero se l’autorità interessata non abbia manifestamente ecceduto i limiti del suo potere discrezionale.
Ebbene, la ricorrente non spiegherebbe in alcun modo perché il Consiglio abbia agito in maniera manifestamente inadeguata
nell’esercizio del suo potere discrezionale.
Giudizio del Tribunale
137 Dalla giurisprudenza risulta che il principio di parità di trattamento vieta di trattare in modo diverso situazioni comparabili,
causando con ciò un pregiudizio a taluni operatori rispetto ad altri, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato
(sentenza Karlsson e a., punto 130 supra, punto 39; sentenza del Tribunale 6 marzo 2003, cause riunite T‑228/99 e T‑233/99,
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Westfalen/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑435, punto 272).
138 Il Tribunale considera che il principio di parità di trattamento non è stato violato nel caso di specie, giacché la situazione
delle imprese di trasporto aereo è manifestamente distinta da quella delle imprese di trasporto ferroviario. Per quanto riguarda
le loro caratteristiche operative, la struttura dei loro costi e le disposizioni regolamentari a cui sono soggetti, i servizi
di trasporto aereo e ferroviario sono molto diversi e non sono comparabili ai sensi del principio di parità di trattamento.
139 In ogni caso, il Tribunale considera che nel caso di specie la differenza di trattamento è obiettivamente giustificata, tenendo
conto dell’ampio potere discrezionale del Consiglio quanto all’obiettiva giustificazione di un eventuale trattamento diverso
(sentenza del Tribunale 11 luglio 1997, causa T‑267/94, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1239, punto 47). Infatti,
stante la prassi internazionale dell’esenzione dalle accise a favore del carburante per aerei, sancita dalla convenzione di
Chicago, nonché da accordi bilaterali conclusi tra Stati, la concorrenza tra gli operatori comunitari del trasporto aereo
e gli operatori degli Stati terzi sarebbe alterata se il legislatore comunitario imponesse unilateralmente accise su tale
carburante. Conseguentemente, l’esenzione prevista dall’art. 8, n. 1, lett. b), della direttiva era obiettivamente giustificata.
140 Anche il sesto motivo deve quindi essere dichiarato infondato.
141 Da quanto precede risulta che il ricorso deve essere integralmente respinto.
Sulle spese
142 Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.
143 Il Consiglio sopporterà le proprie spese, ai sensi dell’art. 87, n. 4, primo comma, del regolamento di procedura.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La ricorrente è condannata alle spese.
3)
Il Consiglio sopporterà le proprie spese.
[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 5 aprile 2006.
Il cancelliere
Il presidente
E. Coulon
B. [OSCURATO:PERSONA]
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Lingua processuale: il tedesco.