CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32354/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];t [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della pronuncia resa il 6 aprile 2023 dal GUP del Tribunale di Trani all'esito di giudizio abbreviato, ha rideterminato in anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 12.600,00 di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui agli artt. 81, 110 cod. pen„ 73, commi 1, 4 e 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 2), e agli artt. 110, 582, 585, 576, comma 1, n. 1, e 611 cod. pen. (capo 11), previo riconoscimento del carattere prevalente delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante e sulla recidiva. 2. Ricorre l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, con riguardo al diniego della attenuante della collaborazione di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. La norma prevede una attenuante ad effetto speciale in favore di chi si adoperi per "evitare che l'attività criminosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti'p Secondo un consolidato insegnamento di legittimità, ai fini della configurabilità della circostanza è necessario un concreto contributo diretto ad evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, che si traduca in un esito favorevole per le indagini e per la cessazione di attività criminali nel campo degli stupefacenti (Sez. 3, n. 19858 del 26/02/2025, non mass.; Sez. 6, n. 45457 del 29/09/2015, Rv. 265522 - 01; Sez. 6, n. 24189 del 27/03/2003, Rv. 225661); ciò che il giudice è tenuto ad accertare, quindi, è l'utilità e la proficuità delle dichiarazioni collaborative, in qualunque momento queste siano rese (Sez. 3, n. 31767 del 14/04/2022, Rv. 283823 - 01, con riguardo a dichiarazioni rese nel corso del giudizio di appello); Tale valutazione, risolvendosi in un giudizio di fatto, non è suscettibile di censura in sede di legittimità, ove supportata da motivazione logica ed esaustiva (Sez. 4, n. 3946 del 19/01/2021, Rv. 280385 - 01; Sez. 4, n. 7956 del 15/01/2015, Rv. 262438 - 01); Nella specie, la Corte di appello si è fatta adeguatamente carico di tale valutazione, analizzando le circostanze riferite, dal ricorrente, poste a confrontocon il materiale intercettivo raccolto nell'aprile-maggio 2018 — segnatamente le conversazioni captate tra il [OSCURATO:PERSONA] e il sodale Sardella e tra l'imputato e tale [OSCURATO:PERSONA] —, il quale aveva già consentito all'Autorità giudiziaria di ricostruire senza margini di incertezza la rete di spaccio operante in Canosa di Puglia e la relativa organizzazione con vedette. La decisione, con motivazione non manifestamente illogica, ha concluso che il contributo dichiarativo ha semplicemente confermato l'impianto accusatorio e rafforzato il quadro probatorio a carico di responsabili già identificati, senza fornire dati nuovi, oggettivamente utili e proficui rispetto alle indagini, né idonei a impedire che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori o a consentire la sottrazione di risorse rilevanti per la commissione di illeciti. Sulla scorta di tali elementi la Corte di merito ha escluso che il contributo offerto, per la sua genericità, potesse rivelarsi proficuo, applicando la regola di valutazione rilevante ai fini del riconoscimento o meno dell'attenuante in esame; il ricorso, per converso, sollecita una diversa valutazione, offrendo argomentazioni in fatto, fondate su elementi che si assumono pretermessi, ma senza denunciare un travisamento della prova e senza isolare uno specifico vizio della motivazione. 3.2. Manifestamente infondato — e comunque non consentito — è altresì il motivo relativo alla mancata esclusione della recidiva. La Corte territoriale ha operato una concreta verifica in ordine alla sussistenza degli elementi indicativi di una maggiore capacità a delinquere del reo, valorizzando il precedente specifico annotato nel certificato del casellario giudiziale, dal quale ha ritratto una accresciuta propensione criminosa dell'imputato, ed avendo riguardo alla breve distanza cronologica tra i fatti. Sono stati correttamente valorizzati quei parametri individualizzanti — natura dei reati, tipo di devianza di cui essi sono il segno, qualità e grado di offensività dei comportamenti, distanza temporale tra i fatti e livello di omogeneità esistente tra loro, eventuale occasionalità della ricaduta — che, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali, l'insegnamento delle Sezioni Unite impone al giudice di apprezzare per stabilire se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838). Trattasi di valutazione sorretta da motivazione logica, lineare e congrua, come tale sottratta al sindacato di legittimità, a fronte della quale il ricorrente si limita a reiterare profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello, senza confrontarsi criticamente con essi. 3.3. Del pari inammissibile è la doglianza concernente l'aumento operato per la continuazione cosiddetta interna.Va anzitutto rilevato che si tratta di aumento del tutto contenuto — la pena base per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, fissata in anni sei di reclusione ed euro 26.000,00 di multa, ridotta di un terzo ex art. 62-bis cod. pen. ad anni quattro di reclusione ed euro 17.333,00 di multa, è stata aumentata per la continuazione interna ed esterna ad anni cinque di reclusione ed euro 18.900,00 di multa —, come tale pienamente rispettoso della giurisprudenza di questa Corte di legittimità, che, nel solco delle puntualizzazioni fornite da Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269, ha chiarito che l'obbligo di specifica motivazione in relazione all'aumento per la continuazione subisce una mitigazione in conformità ai principi elaborati in materia di vizio di motivazione relativo alle statuizioni concernenti il trattamento sanzionatorio, essendo necessario e sufficiente che la motivazione dell'entità dell'aumento consenta di valutare che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen., che non si sia surrettiziamente operato un cumulo materiale di pene e che sia stato rispettato, ove ravvisabile, il rapporto di proporzione tra le pene, riflesso anche della relazione interna agli illeciti accertati. La censura, per altro verso, è aspecifica. Il ricorrente si limita ad affermare che sarebbe stato "auspicabile e sicuramente più coerente" con il nuovo giudizio di comparazione tra le circostanze intervenire anche su detto aumento, ma non spiega perché, in ragione delle connotazioni del reato satellite, quell'aumento di pena non fosse giustificato. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ragioni di esonero per assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13.6.2000), al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara P.Q.M