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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 42647/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di BARI sentita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 25 novembre 2022 la Corte di appello di Bari, recependo il concordato intervenuto tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha accolto l'unico motivo di appello non oggetto di rinuncia, inerente il trattamento sanzionatorio, ed ha conseguentemente riformato solo con riguardo alla misura della pena la sentenza di primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il 4 giugno 2021, dal Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Foggia.

2. Nei confronti della citata decisione hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del comune difensore, deducendo violazione di legge per mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., della quale sussisterebbero oggi i presupposti applicativi a seguito della c.d. riforma Cartabia.

3. I ricorsi devono essere dichiarati senz'altro inammissibili ai sensi degli artt. 610 comma 5-bis e 599-bis cod. proc. pen.

E' infatti inammissibile un ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., come quello proposto dagli imputati.

L'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio (come sarebbe, secondo l'impostazione dei ricorrenti, quella dedotta), con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (ex multis Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196), e salva la possibilità di far valere la prescrizione del reato maturata in data anteriore alla sentenza di appello e non rilevata in tale sede (Sez.

U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481).

4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di BARI sentita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 25 novembre 2022 la Corte di appello di Bari, recependo il concordato intervenuto tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha accolto l'unico motivo di appello non oggetto di rinuncia, inerente il trattamento sanzionatorio, ed ha conseguentemente riformato solo con riguardo alla misura della pena la sentenza di primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il 4 giugno 2021, dal Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Foggia. 2. Nei confronti della citata decisione hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del comune difensore, deducendo violazione di legge per mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., della quale sussisterebbero oggi i presupposti applicativi a seguito della c.d. riforma Cartabia. 3. I ricorsi devono essere dichiarati senz'altro inammissibili ai sensi degli artt. 610 comma 5-bis e 599-bis cod. proc. pen. E' infatti inammissibile un ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., come quello proposto dagli imputati. L'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio (come sarebbe, secondo l'impostazione dei ricorrenti, quella dedotta), con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (ex multis Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196), e salva la possibilità di far valere la prescrizione del reato maturata in data anteriore alla sentenza di appello e non rilevata in tale sede (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481). 4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Cos
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