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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07952/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2025 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza indicata in epigrafe; rilevato che questa Corte (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv. 278170 - 01) ha già avuto modo di affermare che avverso la pronuncia emessa ex art. 599- bis cod. proc. pen. è ammissibile il ricorso in cassazione che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre non sono consentite le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e a vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell'illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge; considerato che, nel caso in esame, il ricorrente non ha interesse a proporre il ricorso, avendo censurato la mancata applicazione della pena pecuniaria in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, a fronte di una pena determinata come proposta dalle parti in sede di concordato, così che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità; rilevato, pertanto, che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2025 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza indicata in epigrafe; rilevato che questa Corte (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv. 278170 - 01) ha già avuto modo di affermare che avverso la pronuncia emessa ex art. 599- bis cod. proc. pen. è ammissibile il ricorso in cassazione che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre non sono consentite le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e a vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell'illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge; considerato che, nel caso in esame, il ricorrente non ha interesse a proporre il ricorso, avendo censurato la mancata applicazione della pena pecuniaria in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, a fronte di una pena determinata come proposta dalle parti in sede di concordato, così che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità; rilevato, pertanto, che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 07952/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris