CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 giugno 2026
Cassazione n. 20219/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appresentante pro tempore, elettivamente domiciliato pressol’avvocatura centrale dell’istituto, in [OSCURATO:PERSONA] 29,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], in proprio ex art.86 cod. proc. civ., con dirittodi ricevere le notificazioni presso la sua PEC-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 2655/2022pubblicata il 21/06/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 30196/2022Numero sezionale 2583/2026Numero di raccolta generale 20219/2026Data pubblicazione 16/06/20261. La Corte d’appello di Napoli ha in parte accolto il gravame proposto da[OSCURATO:PERSONA] nella controversia con Inps.2. La controversia ha per oggetto i contributi previdenziali della gestioneseparata Inps da professionista per l’anno 2009, in parte pretesi a mezzodi avviso di addebito e in parte a mezzo di avviso bonario inviato il30/06/2015.3. Il Tribunale di Napoli accolse la sola opposizione ad avviso di addebito,in ragione della prescrizione del credito.4. La corte territoriale, in parziale riforma, ha ritenuto prescritti anche icrediti oggetto dell’avviso bonario.5. Per la cassazione della sentenza ricorre Inps, con ricorso affidato a ununico motivo, al quale la parte privata resiste con controricorso.6. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il depositodell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod.proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) ilricorrente lamenta la violazione del combinato disposto degli artt.2935cod. civ. e 437 cod. proc. civ. in relazione all’art.2, commi da 26 a 31,della legge n.335/1995, dell’art.18 del d.lgs. n.241/1997, dell’art.17 deld.P.R. n.435/2001 e del D.P.C.M. del 10/06/2010.2. L’istituto previdenziale lamenta che la corte territoriale ha errato nelnon ritenere applicabile lo slittamento al 06/07/2010 dei termini per ilversamento dei contributi oggetto di causa per effetto del D.P.C.M. del10/10/2010.3. [OSCURATO:PERSONA] rileva in primo luogo che sulla questione della decorrenza deitermini per la prescrizione dei contributi pretesi per mezzo dell’avviso diaddebito si è formato il giudicato interno, perché la statuizione del giudiceNumero registro generale 30196/2022Numero sezionale 2583/2026Numero di raccolta generale 20219/2026Data pubblicazione 16/06/2026di prime cure non è stata impugnata né dall’istituto previdenziale, né dallaparte privata.4. Il perimetro della censura deve quindi essere limitato con riferimento aicontributi previdenziali relativi all’anno 2009 pretesi per mezzo della notaInps del 30/06/2015.5. Così delimitata la materia controversa, il Collegio intende darecontinuità al costante orientamento di questa Corte, dal quale non vi èragione di discostarsi, perché nel definire la decorrenza della prescrizioneex art.2935 cod. civ. dei contributi dovuti alla [OSCURATO:PERSONA] deveprendersi in considerazione la scadenza del termine di pagamento e a talfine assume rilievo anche il differimento disposto dai Dd.Pp.C.M. che sisuccedono nel tempo; e ciò in considerazione del fatto che l’art. 12,comma 5, del d.lgs. nr. 241/1997 devolve ad un decreto del Presidentedel Consiglio dei ministri (pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA]) la possibilitàdi modificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativia imposte e contributi, tenendo conto delle esigenze generali deicontribuenti, dei sostituti e dei responsabili d’imposta o delle esigenzeorganizzative dell’amministrazione; il D.P.C.M. (tempo per tempoapplicabile) concorre, dunque, «ad attuare e integrare le previsioni delD.Lgs. nr. 241 cit. e, pertanto, considerato nelle sue interrelazioni e in unaprospettiva sostanziale, ha natura regolamentare e rango di fontenormativa, come questa Corte ha pure, in diverse pronunce, affermato (direcente, Cass. nr. 32685 del 2022, punti 3.2 e ss., con i richiami ivieffettuati); la Corte di legittimità si è occupata, anche, di indicare l’ambitodi applicazione del «differimento» attuato, di volta in volta, dai D.P.C.M.susseguitisi nel tempo. Ha chiarito, quanto alla «latitudine soggettiva» deldifferimento (v. Cass. nr.32682 del 2022, punto 4.4.) che ne beneficianotutti i «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le qualis(iano) stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, inconcreto, alle risultanze di tali studi (siano) fiscalmente assoggettati perNumero registro generale 30196/2022Numero sezionale 2583/2026Numero di raccolta generale 20219/2026Data pubblicazione 16/06/2026non aver scelto un diverso regime d'imposizione […]» (Cass. nr.10273 del2021 e successive conformi). Ciò che rileva è, infatti, il dato oggettivodello svolgimento di un'attività economica riconducibile tra quelle per lequali siano state elaborati studi di settore e non la condizione soggettivadel singolo professionista di effettiva sottoposizione al regime fiscalederivante dall'adesione alle risultanze degli studi medesimi (Cass. nr.24668 del 2022; nello stesso senso, tra le tante, Cass. nr. 32682 del2022, punto 4.4. cit.; Cass. nr. 10286 del 2023, punto 11)» (Cass. n.9485/2025).6. La corte territoriale ha ritenuto di non poter applicare il differimento deitermini previsto dal D.P.C.M. del giugno 2010 perché l’istitutoprevidenziale solo in sede di gravame aveva dedotto che la odiernacontroricorrente rientrava tra i contribuenti soggetti agli studi di settore,con compensi o redditi superiori ai limiti stabiliti per ciascuno studio disettore.7. Nel fare ciò la corte territoriale è incorsa nel vizio di violazione di leggededotto dal ricorrente, perché al fine della applicazione del differimentodei termini de quo ciò che rileva è solo il dato oggettivo dello svolgimentodi un'attività economica riconducibile tra quelle per le quali siano stateelaborati studi di settore e non la condizione soggettiva del singoloprofessionista di effettiva sottoposizione al regime fiscale derivantedall'adesione alle risultanze degli studi medesimi.8. Con riferimento ai contributi per l’anno 2009 Inps deduce di averecompiuto l’atto interruttivo il [OSCURATO:DATA_NASCITA], entro il quinquennio dal terminedi scadenza per il pagamento dei contributi come prorogato dal D.P.C.M.del giugno 2010 (dies a quo: 06/07/2010).9. Per l’effetto il motivo deve essere accolto, con la cassazione dellasentenza in relazione al motivo accolto e rinvio alla medesima corteterritoriale, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 30196/2022Numero sezionale 2583/2026Numero di raccolta generale 20219/2026Data pubblicazione 16/06/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivoaccolto; rinvia alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, cuidemanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/05/2026.Il Presidente