CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 07665/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando quattro motivi di doglianza. 3. Con il primo motivo deduceva erro nea applicazione degli artt. 309, commi 5 e 10, e 271 cod. proc. pen. in relazione alla utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, violazione dell’art. 111 Cost. nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Assumeva che il Tribunale aveva reso una motivazione viziata in relazione alla ritenuta trasmissione al giudice della cautela dei decreti di autorizzazione alla proroga delle operazioni di intercettazioni di conversazioni telefoniche e fra presenti emessi dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, così che le dette intercettazioni erano inutilizzabili. 4. Con il secondo motivo deduceva erronea applicazione degli artt. 111 Cost. e 273 cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del Monaco. Contestava la valenza indiziaria della chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA] deducendo che questi non aveva mai avuto rapporti diretti con il ricorrente. Rassegnava che dall’esame dei colloqui intercettati era emerso che il ricorrente, che non aveva partecipato alla fase esecutiva della tentata rapina, si era limitato a riferire a un coindagato che all’interno dell’abitazione della persona offesa era custodita una ingente somma di denaro di cui non conosceva l’ammontare. Assumeva, inoltre, che il Tribunale si era contraddetto in ordine al numero (uno o due; il solo ricorrente ovvero il ricorrente e il coindagato [OSCURATO:PERSONA]) degli organizzatori della rapina. 5. Con il terzo motivo deduceva l’erronea qualificazione giuridica del fatto, anche sotto il profilo della configurabilità del delitto tentato, assumendo che dal tenore delle conversazioni intercettate era emerso che il Monaco non aveva mai posto in essere degli atti preparatori in relazione al contestato tentativo di rapina, né aveva architettato un piano criminoso e men che meno aveva iniziato ad attuarlo. Deduceva che il ricorrente aveva solo riferito un pettegolezzo in relazione alla presenza di una ingente somma di denaro custodita all’interno dell’abitazione della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], denaro la cui esistenza non era mai stata accertata. 6. Con il quarto motivo deduceva erro nea applicazione degli artt. 111 Cost. e 274 cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta esigenza cautelare del pericolo di recidiva. Assumeva che la misura cautelare della custodia in carcere risultava eccessivamente afflittiva, considerato che i precedenti penali a carico del Monaco erano assai datati e che il ricorrente non era mai stato condannato per il reato di evasione. Deduceva che il Tribunale non aveva motivato in alcun modo in relazione ai requisiti di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione di reati, e neppure in relazione alla richiesta di sostituzione della misura in atto con quella degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico e all’idoneità di tale misura a far fronte alle esigenze cautelari ravvisate. 7. La difesa depositava anche conclusion i scritte con le quali insisteva per l’accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è inammissibile in quanto del tutto generico. Ed invero, a fronte dell’indicazione contenuta nell’ordinanza impugnata, secondo la quale “sono stati trasmessi al Tribunale del riesame i decreti di autorizzazione di intercettazione e di proroga di conversazioni e/o comunicazioni telefoniche e ambientali emessi dal GIP presso il Tribunale di Bari, decreti tutti ampiamente motivati ed emessi nel rispetto dei dettami normativi (cfr. decreti in atti)” (v. pag. 2 del provvedimento impugnato), la difesa ha assunto in maniera del tutto generica e apodittica che la motivazione del provvedimento impugnato sul punto sarebbe viziata, senza indicare in alcun modo le ragioni e i termini precisi del vizio dedotto. Peraltro, il motivo risulta anche aspecifico poiché la difesa ha dedotto l’inutilizzabilità delle intercettazioni senza dedurre alcunché in relazione alla loro valenza probatoria e, in particolare, alla loro decisività. Secondo il consolidato orientamento del giudice di legittimità, condiviso da questo Collegio, è inammissibile per aspecificità il ricorso per cassazione con cui si eccepisce l'inutilizzabilità di un elemento probatorio senza dedurne la decisività in forza della cd. "prova di resistenza", ai fini dell'adozione del provvedimento impugnato (v., ex multis, Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024 – 02). 2. Il secondo motivo è infondato. In relazione ai limiti del controllo di legittimità avente ad oggetto la motivazione relativa al requisito dei gravi indizi di colpevolezza deve essere richiamato l’orientamento della Suprema Corte, espresso nella composizione più prestigiosa, secondo il quale, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (in tal senso Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 – 01). Nel caso di specie il motivo impugnato risulta teso, più che all’individuazione di uno dei tre vizi della motivazione indicati all’art. 606 cod. proc. pen., a una rivalutazione nel merito degli elementi indiziari assunti e considerati dal Tribunale di fini della decisione, inammissibile nella presente sede, e ciò a fronte di una motivazione che appare esaustiva e immune da vizi, avendo il Tribunale puntualmente passato in rassegna gli elementi utilizzati per la decisione – costituiti, in particolare, dal contenuto delle conversazioni intercettate (riportate, per stralci, nel corpo della motivazione del provvedimento impugnato, che mostrano come il Monaco e il [OSCURATO:PERSONA] avevano espressamente discusso delle “fascette” con le quali avrebbero dovuto bloccare le persone presenti in casa), dalla chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA] e dalle dichiarazioni dello stesso ricorrente, che aveva parzialmente ammesso i fatti, ammettendo di essere stato il “basista” e affermando che gli esecutori materiali erano stati scelti da [OSCURATO:PERSONA] e che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] gli aveva chiesto informazioni finalizzate all’intrapresa criminosa, e ancora che l’organizzazione prevedeva che gli autori materiali del reato si sarebbero appostati nei pressi dell’abitazione della persona offesa, un’anziana signora, in attesa che la stessa uscisse di casa per introdursi nell’edificio, e che il [OSCURATO:PERSONA] gli aveva rappresentato che successivamente sarebbe stato ricompensato - e avendo tratto da essi conseguenze improntate a logica in punto di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato contestato. 3. È infondato anche il terzo motivo, risultando meramente assertive e apodittiche, a fronte dell’articolato quadro indiziario valutato dal Tribunale, le affermazioni della difesa secondo le quali il Monaco non avrebbe mai posto in essere atti preparatori in relazione al contestato tentativo di rapina, né avrebbe architettato un piano criminoso e men che meno avrebbe iniziato ad attuarlo. 4. È, infine, infondato anche il quarto motivo, dovendosi considerare che il giudice della cautela ha reso ampia e articolata motivazione, che risulta immune da vizi, in relazione alle esigenze cautelari considerate. Ha in particolare richiamato, nel ritenere sussistente il pericolo di recidiva, le allarmanti modalità del fatto, i precedenti penali gravanti sul ricorrente, il fatto che nell’informativa di p.g. in atti risultava che in data 8 aprile 2023 il Monaco aveva organizzato con il [OSCURATO:PERSONA] un’altra rapina che non era stata portata a termine solo perché gli esecutori materiali erano stati sottoposti a controllo da parte di personale dell’Arma dei Carabinieri (elemento di particolare pregnanza ai fini della sussistenza del requisito dell’attualità del pericolo di recidiva) e infine gli esiti della perquisizione effettuata nell’abitazione del ricorrente ove erano stati rinvenuti grammi 154 circa di sostanza stupefacente del tipo hashish suddivisa in dosi destinate alla cessione a terzi. Il Tribunale ha anche ampiamente argomentato in relazione all’inidoneità della misura degli arresti domiciliari con l’ausilio del braccialetto elettronico a far fronte al pericolo di recidiva, osservando del tutto congruamente che il sistema di controllo, pur consentendo di accertare nell’immediatezza l’evasione del soggetto, non avrebbe avuto alcuna efficacia in relazione alla violazione delle altre prescrizioni inerenti alla misura degli arresti domiciliari, considerato che il Monaco ben avrebbe potuto organizzare una rapina anche dal proprio domicilio, contattando i complici e fornendo loro ogni informazione o direttiva. 5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere rigettato e per l’effetto il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc.