CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38055/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi sulla prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e sul mancato riconoscimento dell'attenuante dell'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen.; inoltre, il ricorso è generico. La sentenza impugnata con motivazione adeguata, immune da contraddizioni e da manifeste illogicità, e con applicazione corretta delle decisioni di questa Corte di Cassazione, relativamente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti, rilevando come la pena irrogata risulta congrua alla modalità della condotta e alla gravità dei fatti. Le attenuanti generiche previste dall'art. 62-bis cod. pen. sono state introdotte con la funzione di mitigare la rigidità dell'originario sistema di calcolo della pena nell'ipotesi di concorso di circostanze di specie diversa e tale funzione, ridotta a seguito della modifica del giudizio di comparazione delle circostanze concorrenti, ha modo di esplicarsi efficacemente solo per rimuovere il limite posto al giudice con la fissazione del minimo edittale, allorché questi intenda determinare la pena al di sotto di tale limite, con la conseguenza che, ove questa situazione non ricorra, perché il giudice valuta la pena da applicare al di sopra del limite, il diniego della prevalenza delle generiche diviene solo elemento di calcolo e non costituisce mezzo di determinazione della sanzione e non può, quindi, dar luogo né a violazione di legge, né al corrispondente difetto di motivazione. (Sez. 3, n. 44883 del 18/07/2014 - dep. 28/10/2014, Cavicchi, Rv. 260627). Per l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. la Corte di appello evidenzia la natura e quantità dei materiali trattati dal ricorrente e il lucro eventualmente ricavabile nonché la non occasionalità della condotta; si tratta di una evidente valutazione di merito insindacabile in i sede di legittimità in quanto adeguatamente motivata e il ricorso non si confronta con la motivazione. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen