CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 febbraio 2022
Cassazione n. 20031/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2839-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, P.[OSCURATO:PERSONA] 56, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 418/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 06/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 02839 sez. ML -ud. 24-02-2022 -2- Rilevato che: 1. La Corte d'appello di Catania ha accolto l’appello dell’[OSCURATO:PERSONA] e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta al riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva da esposizione ad amianto, ai sensi dell’art. 13, l. n. 257 del 1992. 2. La Corte di merito ha accolto l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Istituto, ritenendo che il lavoratore avesse avuto consapevolezza di essere stato esposto all’amianto durante l’attività lavorativa, quantomeno dal momento (29.1.1997) in cui aveva presentato all’Inail domanda di rilascio della relativa attestazione; che nessun rilievo poteva attribuirsi al riconoscimento solo parziale dell’esposizione, trattandosi di circostanza che non impediva al lavoratore di presentare la domanda amministrativa all’[OSCURATO:PERSONA] e di agire in giudizio per ottenere l’accertamento del periodo di esposizione non riconosciuto dall’Inail; che non poteva attribuirsi efficacia interruttiva alla seconda domanda rivolta all’Inail, e relativa all’esposizione nel periodo dal 1990 al 1993, in quanto non avente ad oggetto la richiesta di beneficio previdenziale e non rivolta all’[OSCURATO:PERSONA]; che il ricorso giudiziario dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], notificato all’[OSCURATO:PERSONA], non aveva interrotto la prescrizione poiché questa era già maturata a quella data e che parimenti inidonea ai fini interruttivi doveva considerarsi la domanda amministrativa presentata per la prima volta all’[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. L’[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. 4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. Ric. 2021 n. 02839 sez. ML -ud. 24-02-2022 -3- Considerato che: 5. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 cod. civ. per avere la sentenza d’appello individuato il momento di conoscenza dell’esposizione ad amianto nella data di inoltro della domanda all’Inail ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), per il rilascio della certificazione di avvenuta esposizione qualificata, anziché nella data in cui l’Inail ha riconosciuto, sia pure parzialmente, l’avvenuta esposizione qualificata, con provvedimento del 19.9.2001, pervenuto al destinatario il 29.1.2002, così consentendo al predetto di presentare domanda amministrativa all’[OSCURATO:PERSONA] oppure di iniziare un giudizio per ottenere il riconoscimento negato. Individuato il dies a quo nella data del 29.1.2002, la prescrizione era stata interrotta una prima volta col ricorso in giudizio del 2008 e poi di nuovo con la domanda all’[OSCURATO:PERSONA] del 2015. 6. Il ricorso è infondato. 7. Nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità è consolidato il principio secondo cui, posto che il beneficio della rivalutazione contributiva della posizione assicurativa previsto dall'art. 13, comma 8, 1. n. 257/1992, è autonomo rispetto al diritto alla pensione e può essere fatto valere a prescindere dall'avvenuto pensionamento, traducendosi in una modalità più favorevole di calcolo della contribuzione per la determinazione della pensione medesima (Cass. n. 2351 del 2015), la prescrizione di esso, non incidendo sulla rivendicazione di una componente del credito previdenziale, decorre dal momento in cui il lavoratore abbia la consapevolezza della suddetta esposizione ed è riferita al diritto in quanto tale (Cass. n. 1584 del 2019; n. 2856 del 2017). 8. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha accertato che l'esposizione all'amianto doveva ritenersi nota all’attuale Ric. 2021 n. 02839 sez. ML -ud. 24-02-2022 -4- ricorrente già al momento in cui egli ha presentato all'Inail la domanda di certificazione. 9. Il giudizio concernente la consapevolezza dell'esposizione qualificata all'amianto costituisce un tipico accertamento di fatto, come tale insindacabile in sede di legittimità se non nei ristretti limiti dell'art. 360 n. 5 c.p.c., il quale, specie a seguito della riformulazione operata dall'art. 54, d.l. n. 83/2012 (conv. con 1. n. 134/2012), consente di dedurre per cassazione soltanto l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. S.U. n. 8053 del 2014); 10. Nella specie, parte ricorrente non ha allegato alcun fatto il cui esame sarebbe stato omesso dalla Corte di merito, limitandosi a dedurre in iure che il decorso della prescrizione andrebbe fissato con riguardo al riconoscimento della esposizione qualificata, anche se parziale, eseguito dall’Inail. 11. Poiché ciò che rileva, in iure , è il fatto della consapevolezza dell'esposizione qualificata, fatto che il giudice di merito può accertare in base a tutti i dati acquisiti al processo, la prospettazione del ricorrente in termini di violazione dell’art. 2935 cod. civ. risulta manifestamente infondata. 12. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto. 13. Non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità poiché l’[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. 14. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. Ric. 2021 n. 02839 sez. ML -ud. 24-02-2022 -5- P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,