CassazionedecretoSezione 5Decisione del 26 agosto 2026
Cassazione n. 24795/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
enico Rossi-ricorrente-Contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in Liquidazione, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Migliarini-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazion. 1562/2025 depositata il 10/03/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20555/2025Numero sezionale 5181/2026Numero di raccolta generale 24795/2026Data pubblicazione 26/08/20261. Con sentenza n. 1562/2025, depositata in data 10/3/2025, la CGTdi II grado del Lazio rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avversola sentenza n. 10921/2022 con la quale la CTP di Roma aveva accolto ilricorso proposto dalla contribuente avverso l’avviso di accertamento n.58529 relativo all’IMU 2017 richiesta per taluni immobili ubicati in viaSelci, nel comune di Roma, espropriati in favore di quest’ultimo nel 1958,in forza di decreto prefettizio poi annullato in sede giurisdizionale.La Corte regionale argomentava il rigetto dell’appello, assumendo che“il presupposto dell’IMU sta nel possesso del bene”, insussistente nel casodi specie, “in cui i beni non sono stati restituiti”, aggiungendo che “laretrocessione, peraltro non avvenuta, non costituisce titolo idoneo per larichiesta di versamento dell’IMU da parte della titolare” e richiamando, asostegno della decisione, la sentenza n. 5626/2015 di questa Corte che, inrelazione ad un caso di occupazione d’urgenza di un terreno, avevaaffermato il totale spossessamento dell’originario proprietario per effettodell’immissione in possesso da parte della pubblica amministrazione.2. Avverso la sentenza della CGT di II grado del Lazio proponevaricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA].3. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. resisteva con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la “violazione e falsaapplicazione dell’art. 115 cpc in combinato disposto con l’art. 2967 c.c. edelle norme connesse e/o correlate (rilevante ai sensi dell’art. 360, co. 1,n. 3 c.p.c.)”, avendo il giudice d’appello confuso la retrocessione dei beniespropriati (consistente nel trasferimento della proprietà degli stessi,dietro pagamento del prezzo di retrocessione) con il possesso, attribuendoin sostanza efficacia di prova alla circostanza della mancata retrocessionedegli immobili, circostanza invece contestata dall’[OSCURATO:PERSONA], il quale, nell’attod’appello aveva espressamente rappresentato la sussistenza in capo allasocietà del “possesso, qualificato dal sottostante titolo giuridico basato sulNumero registro generale 20555/2025Numero sezionale 5181/2026Numero di raccolta generale 24795/2026Data pubblicazione 26/08/2026diritto di proprietà dei cespiti in questione, atteso che il titolare dellostesso, per definizione di legge, ha anche il possesso dell’immobile“,evidenziando, inoltre, la irrilevanza della perdita temporanea delgodimento del bene (diversamente dalla definitiva privazione delpossesso).2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la “violazione e falsaapplicazione dell’art. 2967 c.c. e degli artt. 115 e 116 cpc rilevante aisensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.”, non avendo la [OSCURATO:PERSONA] SudS.r.l. fornito alcuna specifica prova, idonea a smentire le risultanzecatastali, che gli immobili in questione non fossero nella sua effettivadisponibilità e possesso per non esserle stati mai retrocessi ed avendo,pertanto, il giudice d’appello invertito l’onere della prova laddove haritenuto incontroverso che il Comune non avesse provveduto allarestituzione degli immobili.I due motivi – ammissibili, in quanto non implicanti una merarichiesta di rivalutazione nel merito della controversia e da trattarsicongiuntamente in quanto entrambi afferenti alla violazione dell’oneredella prova nonchè strettamente connessi – sono fondati, per le ragionisotto esposte.Va premesso che, secondo il consolidato orientamento dellagiurisprudenza di legittimità - costituente “diritto vivente”, con i correttiviapportati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 60/2024,dichiarativa della illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, deldecreto legislativo n. 23/2011, nella parte in cui non prevede che nonsiano soggetti all'imposta municipale propria, per il periodo dell'annodurante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili nonutilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denunciaall'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614, secondocomma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia statapresentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale – la nozione diNumero registro generale 20555/2025Numero sezionale 5181/2026Numero di raccolta generale 24795/2026Data pubblicazione 26/08/2026“possesso” quale presupposto impositivo IMU, ex artt. 8, comma 2 e 9,comma 1 del d.lgs. n. 23/2011, nella formulazione vigente rationetemporis, va riferita al potere di fatto sulla cosa, che trova corrispondenzanella titolarità del diritto di proprietà o di altri diritti reali indicati dallanorma, ossia allo ius possidendi e non allo ius possessionis,coerentemente con la natura patrimoniale dell’imposta, che prescindedalla redditività e dalla fruizione o utilizzazione economica del bene iscrittonel catasto edilizio e sottoposto perciò stesso a tassazione (v. Cass. n.15975/2025; Cass., n. 31482/2024; Cass., n. 2966/2022; Cass., n.26166/2025; Cass., n. 14828/2026). Secondo tale consolidatoorientamento interpretativo, che ritiene rilevante a fini impositivi non giàla detenzione materiale dei beni bensì l’esistenza di un titolo legittimante ilpossesso o la detenzione dell’utilizzatore, questa Corte ha ripetutamentericonosciuto la legittimazione passiva in capo al proprietario del cespitesottoposto a procedura ablatoria allorchè vi sia stata occupazionetemporanea d'urgenza da parte della P.A., finchè non sia intervenuto ildecreto di esproprio, nonché in capo al comproprietario nei limiti della suaquota, senza che possa assumere alcun rilievo l'eventuale esercizio, daparte sua, di poteri gestori e di amministrazione dell'intero immobile (v.,tra le tante, Cass. 9957/2023 e i precedenti ivi richiamati). In talecontesto, l’intestazione catastale di un immobile ad un determinatosoggetto, pur essendo il catasto preordinato a fini essenzialmente fiscali,fa sorgere comunque una presunzione sulla veridicità di tale risultanza,ponendo, a carico del contribuente l’onere di fornire la prova contraria perl’esenzione dal pagamento dell’imposta (v. Cass., n. 14828/2026; Cass.,n. 26376/2021 in motiv.; Cass., n. 16775/2017; Cass., n. 14420/2010).Alla luce del sopra esposto consolidato orientamento interpretativodella giurisprudenza di legittimità, considerata la intestazione catastale(documentata dalla stessa controricorrente) dei cespiti in questione allaCogeim S.r.l., società estintasi in quanto fusa per incorporazione nellaNumero registro generale 20555/2025Numero sezionale 5181/2026Numero di raccolta generale 24795/2026Data pubblicazione 26/08/2026Marine [OSCURATO:SOCIETA]. già nell’anno di imposta 2017, cui inerisce iltributo in oggetto, con conseguente riferibilità della suddetta intestazionealla incorporante, automaticamente sostituitasi, quale successore a titolouniversale, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi dellaincorporata (v. Cass. S.U., n. 21970/21), deve ritenersi che la sentenzaimpugnata abbia effettivamente violato il principio dell’onere della prova.A fronte della presunzione di soggettività passiva tributaria della società,fondata sulla suddetta intestazione catastale, la CGT di II grado,nell’affermare che la controricorrente non sia nel possesso degli immobiliin questione in quanto non le sarebbero stati restituiti e che laretrocessione non sia avvenuta e non costituisca “titolo idoneo per larichiesta di versamento dell’IMU”, non solo non ha indicato gli elementiprobanti l’assunto relativo all’assenza del possesso (giuridicamenterilevante ai fini IMU) in capo alla contribuente, ma nemmeno haargomentato l’assunto secondo cui la retrocessione non costituirebbe titologiustificante la pretesa tributaria azionata.A tal proposito, va evidenziato che non è applicabile, nel caso dispecie, il principio di non contestazione, a cui secondo la controricorrenteavrebbe fatto ricorso il giudice di merito, atteso che, ove pure i suddettiassunti volessero ritenersi non contestati, la non contestazione, purcostituendo principio generale del processo e quindi anche del giudiziotributario, va in tale giudizio applicata al netto della specificità dettatadalla non disponibilità dei diritti controversi e del limite strutturale insitonel fatto che l’atto impositivo non è l'atto introduttivo del processo quantopiuttosto l'oggetto (immediato). Pertanto, pur dovendo la parte resistente,all'atto della costituzione, esporre «le sue difese prendendo posizione suimotivi dedotti dal ricorrente», indicando «le prove di cui intende valersi» eproponendo «altresì le eccezioni processuali e di merito che non sianorilevabili d'ufficio», detta parte, comunque, fonda la pretesa su un attopreesistente al processo, nel quale i fatti costitutivi sono stati già allegatiNumero registro generale 20555/2025Numero sezionale 5181/2026Numero di raccolta generale 24795/2026Data pubblicazione 26/08/2026in modo ovviamente difforme da quanto assunto dal contribuente, sicchènon può ritenersi esistente in capo all'ente impositore oall’amministrazione finanziaria un onere aggiuntivo di allegazione rispettoa quanto già dedotto nell'atto impositivo. Ne consegue che ancheun’eventuale mancata, specifica, presa di posizione dell’ente impositoresui motivi di opposizione alla pretesa tributaria svolti dal contribuente nonequivale ad ammissione dei fatti posti a fondamento degli stessi (v., tra lealtre, Cass., n. 19806/2019; Cass., n. 15030/2023; Cass., n.16984/2023; Cass., n. 10132/2026), atteso che, qualoral’Amministrazione finanziaria difenda l’atto impositivo avverso le criticheproposte dal contribuente, che domanda di rigettare, per ciò solo devonoritenersi contestate le tesi difensive proposte dalla controparte (Cass., n.23599/2024; Cass., n. 2052/2025).Quanto alla sentenza del Tribunale di Roma n. 18810/2014, mediantela cui produzione la controricorrente assume di aver adempiuto al proprioonere della prova (superando la presunzione correlata alle risultanzecatastali), va preliminarmente rilevato che detta pronuncia, nella partemotiva, dà atto che già “Nel 1996, prima con sentenza del Tribunale, poiconfermata in appello, il decreto è stato annullato, ed è stata disposta laretrocessione dei beni oggetto di espropriazione a favore dei proprietarioriginari. La Corte di Appello ha previsto di subordinare la retrocessione alpagamento della somma di 1.377.856.000 delle vecchie lire…”, somma poiridotta con la suddetta successiva sentenza. Orbene, secondo ilcondivisibile orientamento di questa Corte, da ultimo ribadito (v. Cass. n.13958/2024; Cass. 9304/2023) superando l’unico difforme precedentecostituito dalla sentenza n. 7628/1994, qualora venga accolta la domandagiudiziale di retrocessione proposta dal privato espropriato nell’eserciziodel proprio diritto potestativo, con determinazione del relativo prezzo,l'effetto reale del trasferimento della proprietà si determina ex nunc nelmomento del passaggio in giudicato della sentenza, indipendentementeNumero registro generale 20555/2025Numero sezionale 5181/2026Numero di raccolta generale 24795/2026Data pubblicazione 26/08/2026dal pagamento del prezzo suddetto. Ciò in quanto, laddove si rendanecessaria una sentenza che tenga luogo del mancato accordo delle parti,consentito sia dall’art. 60, comma 2, della legge n. 2359/1865 che dall’art.48, comma 1, del d.P.R. n. 327/2001, il passaggio in giudicato dellasentenza che riconosce irrevocabilmente la fondatezza della domanda deiprivati espropriati di ottenere la retrocessione tiene luogo, per così dire,del mancato accordo tra le parti. Pertanto, l’effetto reale consegue alladefinitività della pronuncia sostitutiva di tale accordo, in ragione dellaregola generale stabilita dall’art. 1376 cod. civ., secondo cui nei contratticon effetti reali «la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano pereffetto del consenso delle parti legittimamente manifestato». Assumendocome riferimento, solo ai fini di un inquadramento sistematico dellavicenda, le norme sul contratto di compravendita, al quale consegue iltrasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altrodiritto (art. 1470 cod. civ.), si ha, quindi, che il pagamento del prezzocostituisce solo una delle obbligazioni del compratore (art. 1498 cod. civ.),che però non pospone ad un momento successivo il trasferimento dellaproprietà o del diritto in oggetto. Se tale obbligazione non vieneadempiuta, il privato sarà inadempiente ma pur sempre proprietario,essendosi il trasferimento della proprietà ormai perfezionato e nonesplicando l’espropriazione più alcun effetto giuridico.Ciò posto e fermo quanto sopra evidenziato in merito alla nozione di“possesso”, quale “ius possidendi”, rilevante ai fini IMU (la cui debenza,come sopra detto, è esclusa solo nello specifico caso di cui alla sentenza n.60/2024 della Corte Cost., di inutilizzabilità del bene per fatti estraneirispetto alla sfera di controllo diligente del proprietario, privato dellapossibilità di tutela dei propri diritti possessori), onde valutare l’effettivaidoneità della sentenza n. 18810/2014 del Tribunale di Roma (che,peraltro, non contiene alcun chiaro accertamento sul soggetto in concretooccupante gli immobili, come risulta dall’inciso secondo cui, in particolare,Numero registro generale 20555/2025Numero sezionale 5181/2026Numero di raccolta generale 24795/2026Data pubblicazione 26/08/2026non è dimostrato “il fatto che gli immobili sono occupati…”) a vincere lapresunzione derivante dall’intestazione catastale degli immobili e verificarela sussistenza (o meno) dei presupposti, come sopra individuati, dellasoggettività passiva tributaria a fini IMU nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. nell’anno di imposta cui si riferisce il tributorichiesto, il giudice di merito dovrà applicare i principi di diritto soprarichiamati operanti in tema di possesso rilevante ai fini IMU e diretrocessione.Dall’accoglimento dei primi due motivi di ricorso, deriva l’assorbimentodel seguente terzo motivo:3. “Nullità della sentenza impugnata per carenza di motivazione,motivazione perplessa e contraddittoria, rilevante ex articolo 360, numero4 cpc”, per avere la CGT di II grado deciso senza accertare se il possessodei cespiti fosse ancora esercitato dalla società intimata e se al decretoespropriativo fosse conseguita un’immissione in possessodell’Amministrazione espropriante, essendo possibile che il precedenteproprietario fosse rimasto nell’effettivo possesso e che, in caso di mancatautilizzazione del bene per gli scopi per i quali era stata dispostal’espropriazione, fosse ottenibile una pronuncia di retrocessione degliimmobili.Il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza impugnata cassata, conrinvio per nuovo esame del merito alla CGT di II grado del Lazio, indiversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione dellespese del presente giudizio di legittimità. P.Q.Maccoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, cassala sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di II gradoNumero registro generale 20555/2025Numero sezionale 5181/2026Numero di raccolta generale 24795/2026Data pubblicazione 26/08/2026del Lazio in diversa composizione, che provvederà anche allaregolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/06/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]