CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 gennaio 2024
Cassazione n. 24349/2024
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.746/2019 R.G. proposto da : N.S.G.I. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA PUGLIA n. 1686/04/18depositata i l 25/05/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 1 68 6 / 0 4 / 1 8 del 25 / 0 5 /20 1 8 , la Commissione tributaria regionale della Puglia (di seguito CTR) accoglieva parzialmente l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. s.a.s. (di seguito [OSCURATO:PERSONA]) avverso la sentenza n. 963/02/16della Commissione tributaria provinciale di Bari (di seguito CTP), che aveva a sua volta accolto parzialmente il ricorso proposto dalla società contribuente (limitatamente alle sanzioni) nei confronti di tre avvisi di accertamento alla stessa notificat i e concernenti l’evasione dell’imposta unica sulla raccolta delle scommesse sportive di cui all’art. 1 del d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504 relativamenteagli anni d’imposta 2009, 2010e 2011. 1.1.Come emerge dalla sentenza impugnata e dagli atti di parte, gli avvisi di accertamento eranostati emess i a seguito di un controllo effettuato presso il centro trasmissione dati (CTD) gestito da [OSCURATO:PERSONA] e concernente le giocate raccolte per conto del bookmaker [OSCURATO:PERSONA]. 1.2.La CTR accoglieva parzialmente l’appello di [OSCURATO:PERSONA] , evidenziando che: a) il CTD, operante per il ricevitore estero, è assoggettabile ad imposta unica e risponde di quest’ultima in solido con il bookmaker con riferimento all’anno 2011 ; b) con riferimento agli anni d’imposta 2009 e 2010, invece, l’imposta unica non era dovuta dalla società contribuente. 2.Avverso la sentenza di appello [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinquemotivi. 3.L’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va preliminarmente evidenziato che oggetto del contendere è unicamente la legittimità dell’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2011, posto che la sentenza impugnata ha già annullato gli avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2009 e 2010, dichiarando non dovuta l’imposta unica dalla società contribuente con riferimento a tali annualità. 2.Ciò premesso, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a cinque motivi. 2.1.Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art.132 cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR motivato solo apparentemente in ordine alla censura di insussistenza del presupposto territoriale di applicazione del tributo exart. 1, comma 2, lett. b), della l. 3 agosto 1998, n. 288. 2.2.Con il secondo motivo di ricorso si contesta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212e dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241, nonché dei principi di chiarezza e trasparenza amministrativa, per non avere la CTR ritenuto gli avvisi di accertamento carenti di motivazione. 2.3.Con il terzo motivo di ricorso si contesta violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 56 ss. TFUE e dei principi del diritto della UE di parità di trattamento e non discriminazione, con riferimento all’art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998, come interpretato dall’art. 1, comma 66, della l. n. 220 del 2010, nonché del principio del legittimo affidamento, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.;e, in subordine, si formula richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 267, § 3, TFUE. 2.4.Con il quarto motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 56 ss. TFUE e deiprincipi di libera prestazione di servizi e di parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità, sotto molteplici profili, con riferimento all’art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998, all’art. 1, comma 66, lett. b), della l. n. 220 del 2010, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; e, in subordine, si formula richiesta di rinvio pregiudiziale exart. 267, § 3, TFUE. 2.5.Con il quinto motivo si deduce, in relazione agli artt. 3 e 53 Cost., la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998, dell’art. 64, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e d e ll’art. 1, comma 66, lett. b), della l. n. 220 del 2010, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. 3.Il primo motivo di ricorso, involgente il profilo del presupposto territoriale, è infondato. 3.1.La ricorrente si duole essenzialmente del fatto che la CTR non avrebbe motivato in ordine a tale presupposto, a suo dire non oggetto della statuizione della sentenza della Corte costituzionale. 3.2.In realtà, avendo la CTR ritenuto che «la Corte costituzionale non ha ravvisato alcuna irragionevolezza nell’assoggettamento ad imposta del ricevitore, operante per il bookmaker estero sfornito di concessione», deve ritenersi che il giudice di appello abbia dato risposta alla censura posta dal contribuente, con motivazione niente affatto apparente. 3.3.Del resto, appare utile precisare che, ai fini della territorialità dell'imposizione, non rileva la conclusione del contratto di scommessa poiché il fatto imponibile è la prestazione di servizi consistente nell'organizzazione del gioco da parte del ricevitore e nella raccolta delle scommesse, che consiste, in relazione a ciascun scommettitore, nella valida registrazione della scommessa, documentata dalla consegna allo scommettitore della relativa ricevuta (così Cass. n. 15731 del 2015, cit.), attività, queste, tutte svolte in Italia. 4.Il secondo motivo è inammissibile. 4.1.La società contribuente non trascrive né l’avviso di accertamento, né il processo verbale di constatazione, sicché non è possibile verificare la fondatezza delle doglianze proposte dalla semplice lettura del ricorso. 4.2.Inoltre, non è dato sapere, dalla lettura del ricorso, se le questioni concernenti la motivazione del provvedimento impugnato oggi poste in sede di legittimità siano effettivamente le stesse già contestate in sede di merito, sia in primo che in secondo grado. 5.Il terzo, il quarto e il quinto motivo involgono la trattazione di questioni sulle quali questa Corte si è già ampiamente pronunciata a partire dalla sentenza n. 8757 del 30/03/2021, seguita da numerose altre (tra le tante, Cass. nn. 8907-8911, nn. 9079-9081, nn. 9144- 9153 e n. 9516 del 19/01/2021, n. 9160, n. 9162, n. 9168, n. 9176, n. 9178, n. 9182, n. 9184 e nn. 9728-9735 del 21/01/2021, nn. 9528-9537 del 21/04/2021), le cui motivazioni sono qui espressamente condivise e richiamate ai sensi dell'art. 118, disp. att., cod. proc. civ. 5.1.Vale la pena premettere che il quadro normativo pertinente è stato sottoposto all'esame della Corte costituzionale e della Corte di giustizia, che ne hanno compiutamente esaminato le relazioni rispettivamente con la Costituzione e col diritto unionale, fornendo chiari elementi per la soluzione degli ulteriori dubbi prospettati con il presente ricorso. 5.1.1.La Corte costituzionale, con riferimento all'ambito soggettivo dell'imposta, ha dato atto dell'incertezza correlata all'interpretazione dell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 per il periodo antecedente alla disposizione interpretativa del 2010 (nel senso che era incerto se la pretesa impositiva si potesse rivolgere anche nei confronti dei soggetti che operavano al di fuori del sistema concessorio), ma ha riconosciutoche il legislatore con l'art. 1, comma 66, della l. n. 220 del 2010 ha stabilito che l'impo sta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio ed ha esplicitato l'obbligo delle ricevitorie operanti, come nel caso in esame, per conto di bookmakers privi di concessione al versamento del tributo e dellerelative sanzioni, svolgendo anch'esse una attività gestoria checostituisce il presupposto dell'imposizione. 5.1.2.A questo riguardo la Corte costituzionale ha escluso – come già sopra ricordato –che l'equiparazione, ai fini tributari, del "gestore per conto terzi" (ossia del titolare di ricevitoria) al "gestore per conto proprio" (ossia al bookmaker) sia irragionevole, atteso che l'attività consiste, infatti, nella raccolta delle scommesse, il volumedelle quali determina anche la provvigione della ricevitoria e per conseguenza il suo stesso rischio imprenditoriale. 5.1.3.Entrambi i soggetti partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento dell'attività di "organizzazione ed esercizio" delle scommesse soggetta a imposizione. 5.1.4.In particolare, il titolare della ricevitoria, benché non partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolgecomunque un'attività di gestione, perché assicura la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, si occupa della trasmissione al bookmaker dell'accettazione della scommessa, dell'incasso e del trasferimento delle somme giocate, nonché del pagamento delle vincite secondo le procedure e le istruzioni fornite dal bookmaker. 5.1.5. D ella sussistenza di autonomi rapporti obbligatori – che ai fini tributari sono avvinti dal nesso di solidarietà per conseguenza paritetica, e non già dipendente – non dubita, d'altronde, la giurisprudenza civile di questa Corte ( si veda anche Cass. n. 15731 del 27/07/2015), neppureattagliandosi al rapporto tra il bookmaker e ricevitore lo schema della solidarietà dipendente, che ricorre, invece, quando uno dei coobbligati,pur non avendo realizzato un fatto indice di capacità contributiva, sitrova in una posizione collegata con il fatto imponibile o con ilcontribuente, sulla base di un rapporto a cui il fisco resta estraneo (daultimo, Cass. n. 26489 del 20/11/ 2020) . 5.1.6.Né viola il principio della capacità contributiva la scelta di assoggettareall'imposta i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione nei limiti in cui il rapporto tra il titolare della ricevitoria, che agisce per conto di terzi, e il bookmaker sia disciplinato da uncontratto che regoli anche le commissioni dovute al titolare della ricevitoria per il servizio prestato: ciò in quanto, attraverso laregolazione negoziale delle commissioni, il titolare della ricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera, assolvendo la rivalsa funzione applicativa del principiodi capacità contributiva. 5.1.7.In forza di tale articolato percorso la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 e dell'art.1, comma 66, lett. b), della l . n. 220 del 2010, nella sola parte in cuiprevedono che, nelle annualità d'imposta precedenti al 2011, sianoassoggettate all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, restando esclusa la possibilità, per la già cristallizzata determinazione in quel periodo dell'entità delle commissioni tra ricevitorie e booknnaker , di poter procedere alla traslazione dell'imposta. 5.1.8.Per le annualità d'imposta antecedenti al 2011, dunque, nonrispondono le ricevitorie ma solamente i bookmaker , con o senza concessione, in base alla combinazione degli artt. 3 del d.lgs. n. 504/98, e 1, comma 66, lett. a), della l . n. 220 del 20 10, usciti indenni dal vaglio dilegittimità costituzionale. 5.1.9.La superiore ragione di incostituzionalità non è stata ravvisata per i « rapporti successivi al 2011 » , quindi non solo per gli eventuali rapportinegoziali perfezionati dopo l'entrata in vigore della norma interpretativa, ma anche per i rapporti che, seppure sorti in data antecedente, si sono protratti oltre l'entrata in vigore della medesima norma: in entrambi i casi, invero, la disposizione interpretativa del2010 costituisce parametro normativo di riferimento per definirenegozialmente l'assetto di interessi delle parti, sia in caso di rapportisorti successivamente che per quelli già sorti e destinati a protrarsi, potendo le parti, alla luce e tenendo conto proprio della scelta normativa di assoggettare al tributo anche i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, rimodulare la regolazione negoziale delle commissioni al fine di trasferire il caricotributario sul bookmaker per conto del quale opera la ricevitoria. 5.1.10.La solidarietà dell'obbligazione e la correlata possibilità di traslazionedell'imposta sono, infatti, destinate ad influire sulla stessa portata dellaregolazione negoziale delle commissioni tra le parti, che, anche quando i rapporti economici siano rimasti invariati, ossia non siano stati oggetto di modifiche o di nuovi accordi in conseguenza della l n. 220 del 2010, assume, necessariamente, un valore di conformità e adeguatezza rispetto alla nuova configurazione legale del rapporto. 5.2.Ciò premesso, un’attenzione specifica va rivolta agli argomenti difensivi prospettati in ricorso, relativi alle ritenute frizioni con il diritto unionale. In particolare, la ricorrente ha prospettato la violazione del diritto dinon discriminazione, di parità di trattamento e del principio diaffidamento. 5.2.1.Il profilo centrale della linea difensiva seguita si fonda, in sostanza,sul riconoscimento della liceità dell'attività svolta nel tempo dalla ricorrente, come riconosciuta dalla giurisprudenza penale di questa Corte; il che, secondo l'assunto di parte ricorrente, comporterebbe effetti anche sul piano strettamente fiscale e, inoltre, dovrebbe indurre a prendere in considerazione la specificità della "peculiare posizione" nella quale la ricorrente si sarebbe venut a a trovare, basata sulla illegittima ed originaria discriminazione dall a stessasubita nel tempo dall'autorità nazionale . 5.3.Le considerazioni difensive in esame non possono trovare accoglimento. 5.3.1.Va premesso che le imposte sui giochi d'azzardo non hanno naturaarmonizzata, sicché rileva l'art. 56 TFUE, e, sul punto, la Corte di g iustizia 26 febbraio 2020, causa C - 788/18, ha preso diretta e specifica cognizione proprio delle medesime questioni sollevate con il ricorso, ed ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmaker nazionali e bookmaker esteri, perché l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti (punto 21), di modo che la normativa italiana «non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società, quale la StanleybetMalta, nello Stato membro interessato». 5.3.2.In generale, nel settore dei giochi d'azzardo con poste in danaro, secondo costante giurisprudenza unionale, gli obiettivi di tutela dei consumatori, di prevenzione dell'incitamento a una spesa eccessiva collegata al gioco, nonché di prevenzione di turbative dell'ordine sociale in generale, costituiscono motivi imperativi d'interesse generale atti a giustificare restrizioni alla libera prestazione di servizi: di conseguenza, in assenza di un'armonizzazione unionaledella normativa sui giochi d'azzardo, ogni Stato membro ha il potere divalutare, alla luce della propria scala di valori, le esigenze che la tuteladegli interessi in questione implica, a condizione che le restrizioni non minino i requisiti di proporzionalità (CGUE 24 ottobre 2013, causa C - 440/12, punto 47; CGUE 8 settembre 2009, causa C-42/07). 5.3.3.Il legislatore nazionale ha proceduto a questa valutazione, dichiarando, all'art. 1, comma 64, della l. n. 220 del 2010, i propri obiettivi, tra i quali si colloca «(...) l'azione per la tutela dei consumatori, in particolare dei minori di età, dell'ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore del gioco e recuperando base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione e di evasione fiscale nel medesimo settore». 5.3.4.La prevalenza dell'ordine di valori di ciascuno Stato membro comporta che gli Stati membri non hanno l'obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Stati membri, al fine di eliminare la doppia imposizione che risulta dal parallelo esercizio della rispettiva competenza fiscale (CGUE, in causa C-788/18, cit. , punto 23; per analogia, CGUE 10 dicembre 2011, causa C-253/09,punto 83). 5.3.5.La Corte di giustizia ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmaker nazionali e bookmaker esteri, anzi, come ha pure sottolineato la Corte costituzionale (ancora con la sentenza n. 27del 2018), a seguire la tesi prospettata in ricorso si giungerebbe ad una discriminazione al contrario: la scelta legislativa «risponde ad un'esigenza di effettività del principio di lealtà fiscale nel settore del gioco, allo scopo di evitare l'irragionevole esenzione per gli operatori posti al di fuori del sistema concessorio, i quali finirebbero per essere favoriti per il solo fatto di non aver ottenuto la necessariaconcessione (...)». 5.3.6.Va evidenziato, a tal proposito, che la Corte di giustizia, se, con il punto 17, in relazione al bookmaker , stabilisce in via generale che la libera prestazione di servizi non tollera restrizioni idonee a vietare, ostacolare o a rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro, con il punto 24 specifica, in concreto, che,«(...) la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principalenon prevede un regime fiscale diverso a seconda che la prestazione di servizi sia effettuata in Italia o in altri Stati membri»; sicché, conclude con il punto 24, « (...) rispetto a un operatore nazionale che svolge le proprie attività alle stesse condizioni di tale società, la [OSCURATO:PERSONA] non subisce alcuna restrizione discriminatoria a causa dell'applicazione nei suoi confronti di una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale». 5.3.7.Quanto al centro trasmissione dati, il punto 26 si limita a ribadire che il bookmaker estero esercita un'attività di gestione di scommesse «allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali» ed è per questoche il centro di trasmissione dati che opera quale suo intermediario risponde dell'imposta, a norma dell'art. 1, comma 66, lett. b), della l. n. 220 del 20 10, ma ciò non toglie (punto 28) che la situazione del centrotrasmissione dati che trasmette i dati di gioco per conto degli operatoridi scommesse nazionali è diversa da quella del centro trasmissione che li trasmette per conto di un operatore che ha sede in altro Statomembro. 5.3.8.La diversità della situazione, pertanto, è in re ipsa , per il fatto stesso che si tratta di soggetto che raccoglie scommesse per conto di un bookmaker estero . N el settore dei giochi d'azzardo, difatti, il ricorso al sistema delle concessioni costituisce « (...) un meccanismo efficace che consente dicontrollare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenirel'esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti» (CGUE 19 dicembre 2018, causa C - 375/17, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , punto 66, richiamata al punto 18 della sentenza incausa C- 788/18, cit. ): e ciò in conformità agli obiettivi esplicitamente perseguiti dal legislatore italiano (art. 1, comma 64, della l . n. 220 del 2010), come puntualmente rimarcato dalla Corte di giustizia. Di qui l'esclusione, anche con riguardo alla posizione del centro trasmissione dati, di qualsiasi restrizione discriminatoria. 5.3.9.Le suddette considerazioni rendono dunque priva di ogni fondamento sia l'asserita assimilazione dell'imposizione alle sanzioni, ipotizzandoneuna oggettiva finalità afflittiva, che, invece, è del tutto assente attesala riferibilità della pretesa ad ordinari, seppur specifici, meccanismi impositivi l'assenza, come su evidenziato, di caratteri discriminatori, sia la prospettata esistenza di un contrasto interno della giurisprudenzadi legittimità in ordine alla questione. 5.3.10.Stanleybet, infatti, è considerata soggetto passivo d'imposta proprio per avere realizzato, per il tramite di propri centri di trasmissione dati operanti in Italia, il presupposto impositivo dell'imposta in esame. 5.4.La giurisprudenza penale di questa Corte (Cass. pen. n. 25439 del 10/09/2020 ), poi, ha esaminato la questione relativa alla realizzazione del reato di cui all'art. 4, comma 4 bis , della l. 13 dicembre 1989, n. 401, ritenendo di dovere escludere la sussistenza del reato de quo in base alla considerazione che parte ricorrente era stata «illegittimamente escluso dai bandi di gara attributivi delle concessioni (...) e la successiva trasmissione di dette scommesse all'allibratore non possono essere punite ai sensi dell'art. 4, comma 4 bis, l. n. 401 del 1989, dovendosi disapplicare la disciplina penale nazionale per contrasto con la normativa dell'Unione Europea». 5.4.1.Il riconoscimento della natura non illecita dell'attività svolta dalla ricorrent e , tuttavia, non implica la sottrazione della stessa dall'ambitodella disciplina dell'imposta unica, anzi, postula proprio la realizzazione del presupposto di imposta, secondo la specifica declinazionecontenuta nell'art. 1, comma 66, l . n. 220 del 2010 che ha, come visto, disposto che: « Ferma restando l'obbligatorietà, ai sensi della legislazione vigente, di licenze, autorizzazioni e concessioni nazionali per l'esercizio dei concorsi pronostici e delle scommesse, e conseguentemente l'immediata chiusura dell'esercizio nel caso in cui ilrelativo titolare ovvero esercente risulti sprovvisto di tali titoli abilitativi, ai soli fini tributari: a) l'articolo 1 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che l'imposta unica suiconcorsi pronostici e sulle scommesse è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; b) l'articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che soggetto passivo d'imposta èchiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività èesercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni». 5.5.L'applicabilità della previsione normativa in esame esclude, altresì, che possa porsi una questione di violazione del principio di non discriminazione o di libertà di stabilimento, secondo quanto ulteriormente esposto da parte ricorrente, e comunque preso in considerazione dalla citata sentenza della Corte di Giustizia. 5.5.1.Quel che rileva, come detto, è il fatto che Stanleybet , per il fatto di avere realizzato in Italia l'attività di gestione della raccolta delle scommesse per il tramite dipropri centri di trasmissione dati, ha realizzato il presupposto dell'imposta e, dunque, è da considerarsi soggetto passivo del tributoe, sotto tale profilo, va fatto richiamo alla pronuncia della Corte di giustizia che, sul punto, ha escluso ogni violazione dei principi unionalicitati. 5.6.Quanto all'asserita violazione del principio dell'affidamento, prospettata in relazione alla portata innovativa della disposizione interpretativa della legge del 2010 che avrebbe introdotto, "improvvisamente e imprevedibilmente" la responsabilità delle ricevitorie dei bookmaker privi di concessione, la censura è infondata, posto che la Corte costituzionale, con la sentenza citata, si è già espressa con la pronuncia di incostituzionalità relativamente alla portata innovativa retroattiva della norma. 5.7.Non si ravvisa, pertanto, la necessità alcuna di promuovere un nuovo rinvio dinanzi alla Corte di giustizia, anche in ragione della più volte citata ed intervenuta pronuncia,esaustiva e completa . 5.8.Le considerazioni sopra espresse conducono, pertanto, alla affermazione di sicura infondatezza dei motivi proposti e congiuntamente esaminati. 6.In conclusione, il ricorso va rigettato. 6.1.Gli interventi della S.C. in materia sono successivi alla proposizione del ricorso, sicché sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio. 6.2.Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quaterdell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA]