CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 19778/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s5cAtte le conclusioni del PG S . (CL) 3Q-p axtitk cf-ui tt-[OSCURATO:PERSONA]) 3-0 Lo-/ - ott i x i Go ycio fui [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 21 giugno 2023 la Corte di Appello di Palermo - quale giudice della esecuzione - ha respinto la domanda introdotta da [OSCURATO:PERSONA], tesa ad ottenere la riduzione di pena (nella misura di un sesto) prevista dall'art. 442 comma 2 bis (comma inserito dal d.lgs. n.150 del 2022). 1.1 In motivazione si rappresenta che: a) la sentenza di condanna cui si riferisce la domanda è stata emessa in data 20 luglio 2022 ed è divenuta irrevocabile, per omessa impugnazione, in data 3 dicembre 2022, dunque ben prima della entrata in vigore della disposizione premiale, introdotta con il d.lgs. n.150 del 2022; b) le prime decisioni emesse in sede di legittimità sono nel senso della non retroattività della disposizione in parola. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato ad un unico motivo con cui si deduce Ali erronea applicazione di legge. 2.1 Secondo la difesa la modifica legislativa ha natura sostanziale, pur essendo collocata all'interno del codice di rito, e pertanto andrebbe applicata retroattivamente, anche alle scelte di 'mancata proposizione della impugnazione' antecedenti rispetto alla data del 30 dicembre 2022 (vigenza della nuova disposizione). Si compie riferimento ai principi di diritto enunciati dalla Corte Edu nel caso Scoppola contro Italia, allo scopo di sostenere la natura sostanziale della nuova disposizione. 3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Questa Corte di legittimità ha già avuto modo di pronunziarsi sul tema, con la decisione Sez. I n. n. 16054 del 10.3.2023, rv 284545 secondo cui la applicabilità della nuova disposizione di cui all'art.442 comma 2 bis cod.proc.pen. si realizza solo lì dove la decisione si condanna emessa in rito abbreviato sia divenuta irrevocabile dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n.150 del 2022, e dunque dopo il 30 dicembre del 2022, senza che da ciò derivi dubbio alcuno di legittimità costituzionale. 2 5e/( Nella motivazione di tale decisione si è evidenziato che, pur volendosi accedere alla natura 'sostanziale' della disposizione (che ricollega un effetto premiale al mancato esercizio della facoltà di impugnazione) andrebbe in ogni caso applicato il comma 4 dell'art. 2 cod.pen. e, dunque, il limite del giudicato formatosi prima della variazione legislativa:[..] se la disposizione di cui all'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., che non è applicabile ai giudizi definiti in data anteriore alla sua entrata in vigore, non si pone in contrasto con l'art. 7 della CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo, e quindi non viola l'art. 117, primo comma, Cost., deve concludersi per la sua piena legittimità costituzionale anche con riguardo agli artt. 3, 25 e 27 Cost. Opera, in tal caso, la clausola, pure di maggiore favore, contenuta nell'art. 2, quarto comma, cod. pen. che, nell'assicurare l'applicazione della lex mitior anche oltre l'ambito stabilito dalla Convenzione EDU, introduce però il limite del giudicato: «se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile» [..]. 047 3.2 Ora, ad avviso del Collegio occorre mantenere fermo il principio espresso in detta decisione, anche in ragione di una ulteriore considerazione. Il legislatore della riforma Cartabia (d.lgs. n.150 del 2022) ha introdotto - al comma 2 bis dell'art.442 cod.proc.pen. una nuova forma di premialità, correlata ad un fatto processuale. Il fatto processuale preso in considerazione dal legislatore è il mancato esercizio della facoltà di proporre impugnazione avverso la decisione di condanna, dunque l'accettazione della decisione sfavorevole emessa in rito abbreviato. L'effetto premiale - indubbiamente di carattere sostanziale - è la riduzione di un sesto della pena inflitta nella decisione non impugnata. 3.3 Ciò che rileva, dunque, è che la scelta di non proporre impugnazione (avverso la sentenza emessa in abbreviato) ricada validamente nel periodo di vigenza della nuova disposizione, anche se la sentenza è stata depositata prima del 30 dicembre 2022, posto che solo nella ipotesi di 'coesistenza' della norma di favore e del presupposto processuale (la scelta di non impugnare) può dirsi che l'effetto premiale sia stato «previsto e voluto» dal soggetto processuale che ne invoca l'effetto. Quando la disposizione di favore non era vigente nessun effetto premiale - in caso di mancata impugnazione - poteva rientrare in un range di prevedibilità e, dunque, la scelta processuale è frutto di valutazioni del tutto diverse. 3.4 Non risultano pertinenti - in tale dimensione - ì riferimenti, contenuti nel ricorso, al noto caso Scoppola contro Italia, posto che in tal caso si era lesa (tramite una legge di pretesa interpretazione autentica) la legittima aspettativa di ottenere un trattamento sanzionatorio - più favorevole- correlato ad una norma vigente al momento della proposizione della domanda di abbreviato. Qui invece la norma di favore è di assoluta novità ed è correlata al mancato esercizio della facoltà di impugnazione, sicchè al momento in cui è stata operata la scelta del rito abbreviato (e anche al momento della decisione, nel caso in esame) non vi era alcuna aspettativa da tutelare in tal senso. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e