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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2021

Cassazione n. 43145/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il furto di un flauto traverso; mentre ha escluso la circostanza aggravante della destrezza e proceduto alla conseguente rideterminazione della pena.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale lamenta vizio di motivazione circa il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 3.

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

La Corte di appello ha escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., spiegando le ragioni per le quali ha ritenuto che l'offesa non potesse connotarsi in termini di particolare tenuità (intensità del dolo, valore e caratteri del bene sottratto).

Si tratta di motivazione adeguata, immune da vizi logici.

4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il furto di un flauto traverso; mentre ha escluso la circostanza aggravante della destrezza e proceduto alla conseguente rideterminazione della pena. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale lamenta vizio di motivazione circa il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte di appello ha escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., spiegando le ragioni per le quali ha ritenuto che l'offesa non potesse connotarsi in termini di particolare tenuità (intensità del dolo, valore e caratteri del bene sottratto). Si tratta di motivazione adeguata, immune da vizi logici. 4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] t
Sentenza Cassazione n. 43145/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris