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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 103/1972

ECLI:IT:COST:1972:103
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Nella seduta del 22 luglio 1971, il Consiglio regionale della Regione delle Marche approvava la legge di approvazione del conto generale dell'amministrazione regionale per l'anno 1970.

Tale legge consta di sei articoli: con il primo viene "approvato il rendiconto finanziario 1970 secondo le risultanze degli articoli seguenti"; e questi si limitano ad indicare scheletricamente le entrate e le spese di competenza con l'annotazione che non sussistono residui attivi e che quelli passivi ascendono a lire

192.052.915. Ai sensi dell'art. 47, secondo comma, dello Statuto regionale (legge 22 maggio 1971, n. 345) il Governo rinviava la legge per nuovo esame al Consiglio regionale e questo, nella seduta del 24 novembre 1971, la riapprovava nello stesso testo, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, e ne dava comunicazione al Commissario del Governo il 26 novembre successivo. [OSCURATO:PERSONA], giusta deliberazione del Consiglio dei ministri in data 7 dicembre 1971, con ricorso del suo Presidente notificato al Presidente della [OSCURATO:PERSONA] delle Marche l'11 dicembre 1971, ha proposto ricorso avverso la ripetuta legge, eccependone la illegittimità costituzionale in riferimento agli artt. 119, primo comma, e 125 della Costituzione, in relazione agli artt. 40 e 41 della legge 22 maggio 1971, n. 345 (Statuto regionale della Regione delle Marche); 41 e seguenti della legge 10 febbraio 1953, n. 62; 20 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e al d.P.R. 3 dicembre 1970, n. 1171.

Nel presente giudizio, la Regione delle Marche non si è costituita. : La violazione degli artt. 125 e 119, primo comma, della Costituzione è evidente.

Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione prescritto dall'art. 125 della Costituzione non può essere omesso, costituendo la base del provvedimento legislativo regionale di approvazione del rendiconto.

Come questa Corte ha già deciso nella sentenza n. 36 del 1972, la circostanza che la Commissione di controllo non fosse stata ancora istituita poteva giustificare un ritardo nell'approvazione del consuntivo, ma non la omissione di qualsiasi controllo.

Inoltre, il rendiconto approvato dalla legge impugnata, consistente soltanto in un riepilogo delle entrate e delle spese, non si adegua alle norme sulla amministrazione del patrimonio e della contabilità dello Stato, così come disposto dall'art. 20 della legge 16 maggio 1970, n.281.

Dal che deriva la manifesta violazione dell'art. 119, primo comma, della Costituzione per cui le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti dalle leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Provincie e dei Comuni.

Né è a dirsi che l'istituzione di una apposita contabilità speciale presso la Tesoreria provinciale per i versamenti delle entrate ed il pagamento delle spese di competenze regionali, disposto dall'art. 15 della legge 16 maggio 1970, n. 281, potesse esonerare dall'osservanza dei principi che disciplinano la formazione dei bilanci regionali, attesoché il surrichiamato art. 20 della stessa legge tale osservanza espressamente conferma.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione delle Marche "Approvazione del conto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio 1970", approvata dal Consiglio regionale il 22 luglio 1971 e riapprovata il 24 novembre 1971.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1972.

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Nella seduta del 22 luglio 1971, il Consiglio regionale della Regione delle Marche approvava la legge di approvazione del conto generale dell'amministrazione regionale per l'anno 1970. Tale legge consta di sei articoli: con il primo viene "approvato il rendiconto finanziario 1970 secondo le risultanze degli articoli seguenti"; e questi si limitano ad indicare scheletricamente le entrate e le spese di competenza con l'annotazione che non sussistono residui attivi e che quelli passivi ascendono a lire 192.052.915. Ai sensi dell'art. 47, secondo comma, dello Statuto regionale (legge 22 maggio 1971, n. 345) il Governo rinviava la legge per nuovo esame al Consiglio regionale e questo, nella seduta del 24 novembre 1971, la riapprovava nello stesso testo, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, e ne dava comunicazione al Commissario del Governo il 26 novembre successivo. [OSCURATO:PERSONA], giusta deliberazione del Consiglio dei ministri in data 7 dicembre 1971, con ricorso del suo Presidente notificato al Presidente della [OSCURATO:PERSONA] delle Marche l'11 dicembre 1971, ha proposto ricorso avverso la ripetuta legge, eccependone la illegittimità costituzionale in riferimento agli artt. 119, primo comma, e 125 della Costituzione, in relazione agli artt. 40 e 41 della legge 22 maggio 1971, n. 345 (Statuto regionale della Regione delle Marche); 41 e seguenti della legge 10 febbraio 1953, n. 62; 20 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e al d.P.R. 3 dicembre 1970, n. 1171. Nel presente giudizio, la Regione delle Marche non si è costituita. : La violazione degli artt. 125 e 119, primo comma, della Costituzione è evidente. Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione prescritto dall'art. 125 della Costituzione non può essere omesso, costituendo la base del provvedimento legislativo regionale di approvazione del rendiconto. Come questa Corte ha già deciso nella sentenza n. 36 del 1972, la circostanza che la Commissione di controllo non fosse stata ancora istituita poteva giustificare un ritardo nell'approvazione del consuntivo, ma non la omissione di qualsiasi controllo. Inoltre, il rendiconto approvato dalla legge impugnata, consistente soltanto in un riepilogo delle entrate e delle spese, non si adegua alle norme sulla amministrazione del patrimonio e della contabilità dello Stato, così come disposto dall'art. 20 della legge 16 maggio 1970, n.281. Dal che deriva la manifesta violazione dell'art. 119, primo comma, della Costituzione per cui le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti dalle leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Provincie e dei Comuni. Né è a dirsi che l'istituzione di una apposita contabilità speciale presso la Tesoreria provinciale per i versamenti delle entrate ed il pagamento delle spese di competenze regionali, disposto dall'art. 15 della legge 16 maggio 1970, n. 281, potesse esonerare dall'osservanza dei principi che disciplinano la formazione dei bilanci regionali, attesoché il surrichiamato art. 20 della stessa legge tale osservanza espressamente conferma. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione delle Marche "Approvazione del conto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio 1970", approvata dal Consiglio regionale il 22 luglio 1971 e riapprovata il 24 novembre 1971. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1972. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
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