CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 luglio 2023
Cassazione n. 36351/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile di concorso nel delitto di furto pluriaggravato; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 4 cod. pen. - a riguardo dell'uso della destrezza - non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché reiterativo di censure già respinte, con motivazione corretta e certo non illogica, dalla Corte territoriale, che ha dato conto delle modalità astute, abili ed insidiose della condotta dell'imputato, che ha agito in sinergìa con il complice, distogliendo, con uno stratagemma, l'attenzione della vittima dall'abitacolo dell'auto, dove il correo tempestivamente si è introdotto per asportarne agevolmente il borsello; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 e 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; considerato che il terzo motivo di ricorso, che si duole della mancata esclusione della recidiva, è da un lato generico - in quanto riproduttivo di lagnanza già compiutamente affrontata dal giudice del gravame - ed è comunque manifestamente infondato, perchè il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 4) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore crinninogeno per la commissione del reato "sub iudice"; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deOso il 12 luglio 2023 Il cons9liere estensore [OSCURATO:PERSONA] O I .1 A Rosa gezzulio i.: