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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 13271/2026

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NZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIA udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA] 1).\ lette le conclusioni del PG iRITENUTO [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di assise di appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di applicazione dell'istituto della continuazione tra il reato di associazione di tipo mafioso, commesso in Caltagirone, Raddusa e zone limitrofe sino al 20 aprile 2016, oggetto della condanna disposta con sentenza della Corte di assise di appello di Catania divenuta irrevocabile in data 21 dicembre 2021, e i reati di estorsione aggravata, commessi in Ramacca e Palagonia nell'aprile 2012 e dal mese di settembre 2011 all'aprile 2012, oggetto della condanna pronunciata con sentenza della Corte di appello della stessa sede, divenuta irrevocabile in data 18 aprile 2017.

La Corte di assise di appello ha rilevato che identica richiesta era stata già valutata e rigettata nel corso del giudizio di cognizione.

Specificamente, la richiesta di riconoscimento della continuazione era stata valutata con la sentenza della Corte di assise di appello di Catania del 16 dicembre 2020, oggetto di ricorso per cassazione poi dichiarato inammissibile con sentenza del 21 dicembre 2021.

Ciò nonostante, la richiesta, con i medesimi contenuti, era stata riproposta in sede di esecuzione e quindi nuovamente rigettata con ordinanza della Corte di assise di appello di Catania del 23 marzo 2023, a sua volta oggetto di ricorso per cassazione, poi dichiarato inammissibile in data 12 ottobre 2023.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi.

2.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

Il giudice non ha proceduto ad una valutazione nel merito della richiesta e dei nuovi elementi di giudizio addotti, non sottoposti in precedenza all'esame del giudice della cognizione e allo stesso giudice dell'esecuzione.

L'esistenza di nuovi elementi supera la preclusione formatasi in ragione delle precedenti decisioni e consente di rilevare la medesimezza del disegno criminoso.

2.1. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

La richiesta non è stata accolta pur in presenza della prova che i reati di estorsione furono commessi per rafforzare la partecipazione del ricorrente all'associazione mafiosa.

Dalle sentenze di condanna si trae che il momento preparatorio e quello consumativo dei reati estorsivi si collocarono in una fase preliminare all'ingresso del condannato nel sodalizio criminoso.

I3. [OSCURATO:PERSONA] generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

2. Secondo quanto previsto dall'art. 671 cod. proc. pen. può esser chiesta al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina della continuazione tra reati oggetto di condanne irrevocabili pronunciate in procedimenti distinti contro la stessa persona, sempre che la continuazione non sia stata esclusa dal giudice della cognizione.

Il vincolo è insuperabile e non è vinto dalla prospettazione in sede esecutiva di asseriti nuovi elementi.

L'accertamento negativo della continuazione in cognizione non ha dunque efficacia rebus sic stantibus, e opera in modo assoluto impedendo che su quella stessa materia possa intervenire, formatosi il giudicato, il giudice dell'esecuzione - v.

Sez. 1, n. 16235 del 30/03/2010, Di, Rv. 247482 -.

Il principio è assolutamente pacifico e ha trovato nella giurisprudenza di legittimità la più estesa applicazione, come è agevole rilevare, tra l'altro, da quanto statuito da Sez. 1, n. 35460 del 11/05/2021, Petrone, Rv. 282001, secondo cui "in tema di continuazione in sede esecutiva, l'efficacia preclusiva del giudicato di esclusione del vincolo tra due reati si estende a tutti gli altri reati già ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione con i primi. (Fattispecie in cui è stata ritenuta corretta l'esclusione, da parte del giudice dell'esecuzione, della continuazione tra un reato ed altro, a sua volta già unificato in continuazione con un terzo reato per il quale la continuazione con il primo era stata già negata in sede di cognizione)".

3. t allora evidente che quanto argomentato in ricorso sul merito delle vicende criminose non possa formare oggetto di valutazione alcuna neanche in questa sede, in ragione della radicale improponibilità della domanda che ha dato origine al procedimento di esecuzione.

4. Per quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIA udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA] 1).\ lette le conclusioni del PG iRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di assise di appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di applicazione dell'istituto della continuazione tra il reato di associazione di tipo mafioso, commesso in Caltagirone, Raddusa e zone limitrofe sino al 20 aprile 2016, oggetto della condanna disposta con sentenza della Corte di assise di appello di Catania divenuta irrevocabile in data 21 dicembre 2021, e i reati di estorsione aggravata, commessi in Ramacca e Palagonia nell'aprile 2012 e dal mese di settembre 2011 all'aprile 2012, oggetto della condanna pronunciata con sentenza della Corte di appello della stessa sede, divenuta irrevocabile in data 18 aprile 2017. La Corte di assise di appello ha rilevato che identica richiesta era stata già valutata e rigettata nel corso del giudizio di cognizione. Specificamente, la richiesta di riconoscimento della continuazione era stata valutata con la sentenza della Corte di assise di appello di Catania del 16 dicembre 2020, oggetto di ricorso per cassazione poi dichiarato inammissibile con sentenza del 21 dicembre 2021. Ciò nonostante, la richiesta, con i medesimi contenuti, era stata riproposta in sede di esecuzione e quindi nuovamente rigettata con ordinanza della Corte di assise di appello di Catania del 23 marzo 2023, a sua volta oggetto di ricorso per cassazione, poi dichiarato inammissibile in data 12 ottobre 2023. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Il giudice non ha proceduto ad una valutazione nel merito della richiesta e dei nuovi elementi di giudizio addotti, non sottoposti in precedenza all'esame del giudice della cognizione e allo stesso giudice dell'esecuzione. L'esistenza di nuovi elementi supera la preclusione formatasi in ragione delle precedenti decisioni e consente di rilevare la medesimezza del disegno criminoso. 2.1. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La richiesta non è stata accolta pur in presenza della prova che i reati di estorsione furono commessi per rafforzare la partecipazione del ricorrente all'associazione mafiosa. Dalle sentenze di condanna si trae che il momento preparatorio e quello consumativo dei reati estorsivi si collocarono in una fase preliminare all'ingresso del condannato nel sodalizio criminoso. I3. [OSCURATO:PERSONA] generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. 2. Secondo quanto previsto dall'art. 671 cod. proc. pen. può esser chiesta al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina della continuazione tra reati oggetto di condanne irrevocabili pronunciate in procedimenti distinti contro la stessa persona, sempre che la continuazione non sia stata esclusa dal giudice della cognizione. Il vincolo è insuperabile e non è vinto dalla prospettazione in sede esecutiva di asseriti nuovi elementi. L'accertamento negativo della continuazione in cognizione non ha dunque efficacia rebus sic stantibus, e opera in modo assoluto impedendo che su quella stessa materia possa intervenire, formatosi il giudicato, il giudice dell'esecuzione - v. Sez. 1, n. 16235 del 30/03/2010, Di, Rv. 247482 -. Il principio è assolutamente pacifico e ha trovato nella giurisprudenza di legittimità la più estesa applicazione, come è agevole rilevare, tra l'altro, da quanto statuito da Sez. 1, n. 35460 del 11/05/2021, Petrone, Rv. 282001, secondo cui "in tema di continuazione in sede esecutiva, l'efficacia preclusiva del giudicato di esclusione del vincolo tra due reati si estende a tutti gli altri reati già ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione con i primi. (Fattispecie in cui è stata ritenuta corretta l'esclusione, da parte del giudice dell'esecuzione, della continuazione tra un reato ed altro, a sua volta già unificato in continuazione con un terzo reato per il quale la continuazione con il primo era stata già negata in sede di cognizione)". 3. t allora evidente che quanto argomentato in ricorso sul merito delle vicende criminose non possa formare oggetto di valutazione alcuna neanche in questa sede, in ragione della radicale improponibilità della domanda che ha dato origine al procedimento di esecuzione. 4. Per quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2 P.Q.M
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