CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 46946/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Messina; letti gli atti del procedimento, il ricorso ed il provvedimento impugnato; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza con rinvio; udito il difensore del ricorrente, avv. salvatore Stroscio, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Attraverso il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza del Tribunale di Messina del 25 maggio scorso, che ha respinto l'appello da lui proposto a norma dell'art. 310, cod. proc. pen., contro l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, che ne aveva rigettato l'istanza di revoca o sostituzione degli arresti domiciliari, cui egli si trova sottoposto in relazione a vari episodi di concussione, induzione indebita e corruzione, per i quali è indagato in concorso con il proprio padre Salvatore. Secondo l'accusa, quest'ultimo, nella sua qualità di direttore del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria provinciale di Messina, avrebbe variamente fatto pressione su diversi gestori di attività di ristorazione del luogo, nei cui confronti era titolare di poteri autorizzativi e di controllo, affinché stipulassero contratti assicurativi con l'agenzia di cui era titolare il proprio figlio, che lo sollecitava espressamente in tal senso. 2. Il ricorso consta di due motivi. 2.1. Il primo consiste nel vizio di motivazione in punto di sussistenza del pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, che il Tribunale ha ravvisato esclusivamente sulla base della gravità degli indizi e dei titoli di reato, così sovrapponendo piani distinti e che non possono fondarsi sulla valorizzazione dei medesimi elementi. La motivazione del Tribunale, inoltre, sarebbe manifestamente illogica nella parte in cui, per svalutare il dato dell'avvenuto allontanamento del padre del Muscolino dall'incarico pubblico ricoperto, ha ipotizzato che reati della stessa specie possano essere da lui reiterati in altri àmbiti, non considerando, però, che, essendo quei reati addebitati al ricorrente quale privato extraneus, il concreto pericolo che egli possa reiterarli presuppone necessariamente lo svolgimento della funzione pubblica da parte del proprio genitore. 2.2. La seconda doglianza attiene alla mancanza di motivazione sull'inadeguatezza di eventuali misure meno afflittive, quali il divieto di esercitare imprese o professioni, ex art. 290, cod. proc. pen., od il divieto di dimora nella provincia di Messina, essendo l'ipotizzato pericolo di recidiva ricollegato al ruolo pubblico svolto dal padre dell'indagato in quel territorio. 2.3. La difesa del ricorrente ha altresì depositato due motivi aggiunti. 2.3.1. Con il primo, contesta la valutazione del Tribunale in punto di esistenza del pericolo di reiterazione criminosa e, comunque, di inadeguatezza di misure non custodiali, ponendo in risalto gli esiti della consulenza medica svolta sull'indagato nelle more, dalla quale egli è risultato affetto da un grave disturbo depressivo. 2.3.2. Con il secondo, lamenta la mancata considerazione del mutamento del quadro indiziario nell'evolversi del procedimento e della possibile individuazione di una diversa gravità delle condotte. 3. Ha depositato memoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. 4. Il ricorso è fondato, nella parte in cui censura il giudizio del Tribunale in punto di sussistenza del pericolo di reiterazione criminosa. 4.1. Quest'ultimo, infatti, dev'essere concreto - come già la stessa nozione di pericolo impone, dovendosi altrimenti parlare di semplice "rischio" - e, perché esso possa dirsi tale, è necessario che l'evento temuto, nello specifico la O , i ' commissione di ulteriori reati della stessa specie, sia suscettibile di verificazione con un significativo grado di probabilità. 4.2. Nella vicenda in rassegna, secondo la stessa impostazione accusatoria, il ruolo pubblico svolto dal padre del Muscolino rappresenta il presupposto essenziale del disegno criminoso, costituendo la leva esclusiva utilizzata dagli indagati per condizionare la volontà dei privati a proprio vantaggio. Venuto meno quello, essenziale per la riuscita delle condotte prevaricatrici così come dei patti corruttivi oggetto d'indagine, sarebbe stato necessario individuare altri elementi specifici che giustificassero il permanere in capo al padre del Muscolino, ciò nonostante, di una posizione di forza capace di piegare altri al proprio volere ed a vantaggio del figlio, su sollecitazione o, comunque, con il contributo morale e/o materiale di quest'ultimo. Ma, sul punto, la motivazione dell'ordinanza impugnata si rivela puramente congetturale, contenendo soltanto il riferimento al «declamato impegno politico... in passato» del padre del ricorrente ed alla sua «rete di conoscenze vantate», l'uno e l'altro, però, per nulla delineati, sì da potersi in ipotesi apprezzare un suo effettivo potere d'influenza su più o meno ampi settori della comunità sociale di riferimento, indipendentemente dallo svolgimento di un ruolo istituzionale. Del resto, è lo stesso Tribunale che si esprime solamente in termini di astratta possibilità di reiterazione criminosa, nel momento in cui afferma che tali situazioni «ben potrebbero dare la stura per la riproposizione in altri àmbiti di dinamiche simili», senza tuttavia indicare quali potrebbero essere tali àmbiti ed in che modo, all'interno di essi, Muscolino e suo padre avrebbero capacità di condizionamento. 4.3. Non emergendo dalla motivazione dell'ordinanza ulteriori circostanze suscettibili di rilevanza nonché di approfondimento sul punto, il provvedimento impugnato dev'essere annullato senza rinvio. Rimangono assorbite, evidentemente, le doglianze ulteriori. 4.4. L'annullamento dell'ordinanza impugnata comporta la revoca della misura cautelare in atto e la liberazione dell'indagato, se non ristretto per altro titolo (art. 626, cod. proc. pen.). P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, revoca la misura cautelare in applicazione e dispone l'immediata liberazione di [OSCURATO:PERSONA], se non detenuto per altro. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede, per quanto di competenza ai sensi dell'art.