CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39209/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato per avere trasgredito alle prescrizioni contenute nel foglio di via obbligatorio emesso nei suoi confronti, portandosi nel comune di Montesilvano; che, con il ricorso per cassazione, Candolini lamenta che la Corte di appello abbia disatteso le doglianze da lui articolate in puntò di trattamento sanzionatorio e, specificamente, di misura della pena e non menzione; ritenuto che egli reitera, in sede di legittimità, censure che, già avanzate nella competente sede di merito, sono state disattese dalla Còrte di appello con motivazione conforme a canoni razionali e coerente sia con le emergenze istruttorie che con la normativa che regola la materia, ed invoca una diversa e più favOrevole interpretazione di circostanze di fatto delle quali i giudici del merito hanno fornito una lettura aliena dal vizio ipotizzato; che i giudici di merito hanno, in particolare, determinato la pena nella misura, pari al minimo edittale, di un mese di arresto, poi ridotta di un terzo per la concessione delle circostanze attenuanti generiche e condizionalmente sospesa; che, peraltro, il ricorrente invoca un'ulteriore, e non ammessa, riduzione della pena in considerazione del comportamento da lui tenuto dopo la commissione del reato, che evoca in termini di tangibile ed insuperabile aspecificità; che l'iter argomentativo sviluppato dalla Corte di appello si mantiene all'interno della fisiologica discrezionalità e non soffre delle incoerenze segnalate dal ricorrente il quale, va ribadito, sollecita un intervento che il giudice di legittimità non può compiere al cospetto di una motivazione esente da vizi logici e che tiene debitamente conto delle conquiste processuali; che pertinente, al riguardo, si palesa il richiamo all'indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di determinazione della pena, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio» (Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825), mentre, specularmente, «nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.» (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, R.v. 265283); 2 ( che manifestamente infondata è, altresì, la censura relativa al diniego della non menzione che, correttamente, la Corte di appello ha ricollegato all'essere l'imputato gravato da una pregressa condanna, elemento idoneo — secondo quanto previsto dall'art. 175 cod. pen., che richiama espressamente il precedente art. 133 — ad orientare la decisione (in questo senso, cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 13110 del 22/01/2020, dep. 2021, P., Rv. 279094 - 01), che il ricorrente contesta sulla scorta del generico riferimento alla modesta offensività della contravvenzione ascrittagli; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella del:erminazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas