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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 8 gennaio 2026

Cassazione n. 02592/2026

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 25/06/2025 della CORTE di APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Viste le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento con cui la Corte di appello di Palermo - Misure di prevenzione, ha rigettato l'appello proposto nei confronti del decreto di applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di p.s. per la durata di anni due e mesi sei, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e con imposizione del versamento della somma di euro 750,00 a titolo di cauzione; Rilevato che il difensore si duole del vizio motivazionale e della violazione di legge in relazione all'art. 1 comma 1 lett. b) e c) d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per essersi il ricorso asseritamente limitato a dedurre la pericolosità sociale del suddetto soltanto dai precedenti penali annoverati, nonché dalla carente revisione critica compiuta (senza valutare, quindi, la condotta serbata dal soggetto, sempre rispettoso delle prescrizioni imposte); [OSCURATO:PERSONA] che tali censure, oltre che manifestamente infondate, non siano consentite in sede di legittimità, in quanto costituite da doglianze incentrate sul profilo della motivazione, laddove il ricorso in Cassazione è consentito - nella specifica materia - esclusivamente per violazione di legge.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 08 gennaio 2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 25/06/2025 della CORTE di APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Viste le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento con cui la Corte di appello di Palermo - Misure di prevenzione, ha rigettato l'appello proposto nei confronti del decreto di applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di p.s. per la durata di anni due e mesi sei, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e con imposizione del versamento della somma di euro 750,00 a titolo di cauzione; Rilevato che il difensore si duole del vizio motivazionale e della violazione di legge in relazione all'art. 1 comma 1 lett. b) e c) d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per essersi il ricorso asseritamente limitato a dedurre la pericolosità sociale del suddetto soltanto dai precedenti penali annoverati, nonché dalla carente revisione critica compiuta (senza valutare, quindi, la condotta serbata dal soggetto, sempre rispettoso delle prescrizioni imposte); [OSCURATO:PERSONA] che tali censure, oltre che manifestamente infondate, non siano consentite in sede di legittimità, in quanto costituite da doglianze incentrate sul profilo della motivazione, laddove il ricorso in Cassazione è consentito - nella specifica materia - esclusivamente per violazione di legge. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 08 gennaio 2026
Decreto Cassazione n. 02592/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris