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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 settembre 2025

Cassazione n. 38410/2025

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (A lbania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertà di Venezia; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarareinammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’ordinanzaimpugnata il Tribunale di Venezia ha rigettato l’istanza di riesamepresentata da [OSCURATO:PERSONA] contro il provvedimento c o n il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia gli ha applicato la custodia cautelarein carcere in relazione al reato di detenzione illecita di cocaina descritto nellaimputazione provvisoria.

2. Nel ricors o presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l’annullamento dell’ordinanza deducendo vizio della motivazione e violazione d i legge relativamente alla sussistenza dell e esigenze cautelari, all a adeguatezza della misura applicata e alla autonomavalutazione da parte del Tribunale.

3. Con dichiarazionetrasmessa telematicamenteil 19 agosto 2025, l’[OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia e procuratore speciale del ricorrente, ha dichiaratodi rinunciare al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

4. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile e, poiché il venire meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione è sopraggiunto alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente alle spese del procedimento, néal pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in quanto non si configura un'ipotesi di soccombenza (Sez.

U,n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166 ).

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso.

Cosìdeciso il 23/09/2025 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (A lbania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertà di Venezia; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarareinammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanzaimpugnata il Tribunale di Venezia ha rigettato l’istanza di riesamepresentata da [OSCURATO:PERSONA] contro il provvedimento c o n il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia gli ha applicato la custodia cautelarein carcere in relazione al reato di detenzione illecita di cocaina descritto nellaimputazione provvisoria. 2. Nel ricors o presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l’annullamento dell’ordinanza deducendo vizio della motivazione e violazione d i legge relativamente alla sussistenza dell e esigenze cautelari, all a adeguatezza della misura applicata e alla autonomavalutazione da parte del Tribunale. 3. Con dichiarazionetrasmessa telematicamenteil 19 agosto 2025, l’[OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia e procuratore speciale del ricorrente, ha dichiaratodi rinunciare al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. 4. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile e, poiché il venire meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione è sopraggiunto alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente alle spese del procedimento, néal pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in quanto non si configura un'ipotesi di soccombenza (Sez. U,n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166 ). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Cosìdeciso il 23/09/2025 Il Consigliere
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