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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 38182/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sehtite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, con le statuizioni consequenziali. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 9 dicembre 2021, il Tribunale di sorveglianza di Milano rigettava l'istanza formulata da [OSCURATO:PERSONA], condannato a pena detentiva, per ottenere la concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova in casi particolari ai sensi dell'art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Il difensore dell'istante ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi volti ad ottenere l'annullamento della predetta ordinanza.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., manifesta illogicità, mancanza e mera apparenza della motivazione in relazione al ragionamento logico posto a sostegno del provvedimento, con particolare riguardo sia alla parte in cui vi si afferma che Crucitti abbia beneficiato più volte in passato di affidamenti terapeutici, sia alla parte in cui vi si afferma che detti affidamenti non abbiano fatto conseguire il risultato di allontanare il condannato dall'utilizzo di "sostanze".

Il ricorrente sostiene che la prima affermazione contrasti con quanto risulta dal certificato del Casellario giudiziale e l'altra con il certificato del Ser.D. in data 15 gennaio 2021.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., manifesta illogicità, mancanza e mera apparenza della motivazione in relazione al ragionamento logico posto a sostegno del provvedimento, con particolare riguardo alla parte in cui vi si afferma che in conseguenza del rigetto dell'istanza di misura alternativa non vi sarebbe nessun pregiudizio quanto alla possibilità per il Crucitti di svolgere attività lavorativa, poiché costui potrebbe comunque beneficiare dell'applicazione dell'art. 21 ord. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

L'esame della motivazione mostra che il Tribunale di sorveglianza ha indicato più affidamenti terapeutici precedenti, in contrasto con le risultanze del certificato del Casellario giudiziale allegato dal ricorrente, ed è assorbente rilevare che tale situazione mina la tenuta logica della motivazione nel suo complesso, a prescindere dall'approfondimento di ogni altro profilo di censura.

Sono quindi insufficienti, per spiegare il rigetto pieno dell'istanza, le ulteriori considerazioni rassegnate dal Tribunale di sorveglianza.

2. Per le ragioni esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Milano che provvederà a nuovo giudizio senza incorrere nel vizio riscontrato.

Il giudice del rinvio sarà libero di accogliere o rigettare l'istanza, ma dovrà rispettare i principi che regolano la materia e rendere congrua motivazione.

P. Q. m.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Milano.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sehtite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, con le statuizioni consequenziali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 9 dicembre 2021, il Tribunale di sorveglianza di Milano rigettava l'istanza formulata da [OSCURATO:PERSONA], condannato a pena detentiva, per ottenere la concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova in casi particolari ai sensi dell'art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Il difensore dell'istante ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi volti ad ottenere l'annullamento della predetta ordinanza. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., manifesta illogicità, mancanza e mera apparenza della motivazione in relazione al ragionamento logico posto a sostegno del provvedimento, con particolare riguardo sia alla parte in cui vi si afferma che Crucitti abbia beneficiato più volte in passato di affidamenti terapeutici, sia alla parte in cui vi si afferma che detti affidamenti non abbiano fatto conseguire il risultato di allontanare il condannato dall'utilizzo di "sostanze". Il ricorrente sostiene che la prima affermazione contrasti con quanto risulta dal certificato del Casellario giudiziale e l'altra con il certificato del Ser.D. in data 15 gennaio 2021. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., manifesta illogicità, mancanza e mera apparenza della motivazione in relazione al ragionamento logico posto a sostegno del provvedimento, con particolare riguardo alla parte in cui vi si afferma che in conseguenza del rigetto dell'istanza di misura alternativa non vi sarebbe nessun pregiudizio quanto alla possibilità per il Crucitti di svolgere attività lavorativa, poiché costui potrebbe comunque beneficiare dell'applicazione dell'art. 21 ord. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. L'esame della motivazione mostra che il Tribunale di sorveglianza ha indicato più affidamenti terapeutici precedenti, in contrasto con le risultanze del certificato del Casellario giudiziale allegato dal ricorrente, ed è assorbente rilevare che tale situazione mina la tenuta logica della motivazione nel suo complesso, a prescindere dall'approfondimento di ogni altro profilo di censura. Sono quindi insufficienti, per spiegare il rigetto pieno dell'istanza, le ulteriori considerazioni rassegnate dal Tribunale di sorveglianza. 2. Per le ragioni esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Milano che provvederà a nuovo giudizio senza incorrere nel vizio riscontrato. Il giudice del rinvio sarà libero di accogliere o rigettare l'istanza, ma dovrà rispettare i principi che regolano la materia e rendere congrua motivazione. P. Q. m. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Milano. Così deciso in
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