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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2021

Cassazione n. 00962/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/07/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto 1 [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale, è stata confermata la sentenza del Tribunale di Monza del 6.11.2018 di condanna nei suoi confronti alla pena di mesi otto di reclusione ed C 200,00 di multa previa concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti all'aggravante, per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 4 e n. 6 c.p. .Deduce l'imputato la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. c) c.p.p. per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, stante l' omessa valutazione del motivo di appello di cui al n. 1 e la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p. per contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

2. Il ricorso è inammissibile, siccome del tutto generico.

Ed invero i il ricorrente, senza neppure enunciare esattamente la deduzione svolta con il primo motivo di appello, del quale sarebbe stata omessa al valutazione da parte della sentenza impugnata - che può intuirsi vertere sul trattamento sanzionatorio- sviluppa censure non pertinenti con il decisum.

Infatti, la deduzione circa il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche trova smentita nella circostanza che la pena irrogata all'imputato tiene conto, come evidenziato in premessa, della concessione appunto delle circostanze ex art. 62 bis c.p.í ritenute equivalenti rispetto all'aggravante Peraltro, giova ribadire che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, Sentenza n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142 - 01).

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Così deciso il 20.10.2021 [OSCURATO:PERSONA] iere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]‘ Pezzullo Ma1i Véssichelli /07e_ DI' [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/07/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto 1 [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale, è stata confermata la sentenza del Tribunale di Monza del 6.11.2018 di condanna nei suoi confronti alla pena di mesi otto di reclusione ed C 200,00 di multa previa concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti all'aggravante, per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 4 e n. 6 c.p. .Deduce l'imputato la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. c) c.p.p. per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, stante l' omessa valutazione del motivo di appello di cui al n. 1 e la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p. per contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. 2. Il ricorso è inammissibile, siccome del tutto generico. Ed invero i il ricorrente, senza neppure enunciare esattamente la deduzione svolta con il primo motivo di appello, del quale sarebbe stata omessa al valutazione da parte della sentenza impugnata - che può intuirsi vertere sul trattamento sanzionatorio- sviluppa censure non pertinenti con il decisum. Infatti, la deduzione circa il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche trova smentita nella circostanza che la pena irrogata all'imputato tiene conto, come evidenziato in premessa, della concessione appunto delle circostanze ex art. 62 bis c.p.í ritenute equivalenti rispetto all'aggravante Peraltro, giova ribadire che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, Sentenza n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142 - 01). 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 20.10.2021 [OSCURATO:PERSONA] iere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]‘ Pezzullo Ma1i Véssichelli /07e_ DI' [OSCURATO:PERSONA]
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