CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 febbraio 2022
Cassazione n. 07505/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
0 rJAyel sul ricorso n. 5595 del 2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, alla via Crescenzio n. 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in persona del procuratore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, alla via di [OSCURATO:PERSONA] n. 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende - controricorrente - avverso la sentenza n. 20173/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 22/10/2018; Cl/ úpzì 56-s, udita la relazione della causa svolta nelle camere di consiglio del 23/11/2021 e del 23/02/2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiede, affidandosi ad un ricorso articolato su tre motivi, la cassazione della sentenza n. 20173 del dì 22/10/2018 del Tribunale di Roma (addotta come notificata il 13/12/2018), di rigetto dell'appello da lei proposto contro l'accoglimento - da parte del Giudice di pace della Capitale con sentenza n. 21193/16 - dell'opposizione della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. all'esecuzione ai suoi danni intentata (iscr. al n. 16707/11 r.g.e.) in base ad ordinanza di assegnazione di crediti ai sensi dell'art. 553 cod. proc. civ. (in esito a procedura esecutiva iscr. al n. 9384/03 r.g.e. del Tribunale di Roma); resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.; disattesa l'istanza della ricorrente di trattazione in sezioni unite almeno della questione di giurisdizione e del presunto contrasto tra Cass. 09390/16 e Cass. ord. 9173/18, la causa è stata chiamata per l'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], fissata ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod. proc. civ. [come inserito dal comma 1, lett. f), dell'art. 1 bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla I. 25 ottobre 2016, n. 197], per la quale il Pubblico Ministero non deposita conclusioni scritte e non risulta il deposito di memorie di parte. [OSCURATO:PERSONA] La Corte ritiene, in via del tutto pregiudiziale, che sussista la necessità di una preliminare verifica dell'ammissibilità del ricorso della Tralicci, sotto il profilo della sussistenza e della validità della procura speciale rilasciata dalla parte al difensore, ai sensi degli artt.83 e 365 cod. proc. civ. La procura rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] al suo difensore (avvocato [OSCURATO:PERSONA]) risulta redatta su un foglio autonomo solo Ad. 23/11/2021 CC R.G.N. 5595/2019; estensore: C. Valle materialmente congiunto al ricorso, ai sensi dell'art. 83, comma 2, cod. proc. civ. Essa è priva di data, fa generico riferimento al «procedimento di cassazione innanzi alla Suprema Corte di Cassazione», tra la Tralicci e la [OSCURATO:SOCIETA], senza alcuna ulteriore specificazione, e risulta formulata come segue: «Il presente mandato è conferito al difensore in ogni fase e grado del giudizio, compreso il processo di esecuzione, con ogni più ampio potere incluso quello di chiamare in causa terzi, promuovere domande autonome, transigere e conciliare con poteri specifici di cui all'art. 185 c.p.c., riscuotere e quietanzare, rinunciare agli atti e farsi sostituire. Dichiaro C:‘,(0. di avere ricevuto idonea informazione sulla possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita per la definizione della controversia. Dichiaro di essere stato edotto dal patrocinatore del preventivo di spese per gli onorari per il presente giudizio e di averlo accettato». Orbene, a fronte di procura alle liti del tutto simile, se non identica, a quella allegata al ricorso in esame, la Sez. VI-3 di questa Corte ha, con ordinanza interlocutoria sul ricorso R.G. n. 08140 del 2019, deliberata all'adunanza camerale non partecipata del 12/01/2022, trasmesso gli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente affinché valuti l'opportunità della rimessione della questione alle Sezioni Unite di questa Corte, reputando trattarsi «di questione di massima di particolare importanza già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici». [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la questione sulla specialità e comunque ritualità della procura alle liti sia rilevante nei termini di cui alla sopra richiamata ordinanza anche nella presente controversia che, pertanto, allo stato, non può essere decisa. La causa deve essere rinviata a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite.Ad. 23/11/2021 CC R.G.N. 5595/2019; estensore: C. Valle ./1" 141 q/ 44 1 Ik 0{ ' 11,71,Itt'è, 4 q4.trkr.... z2dP P.Q.M. Rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 23 novembre 2021 e a seguito di riconvocazione, in data 23 febb aio 2022. Il [OSCURATO:PERSONA] il. Mario JJrciiwL 7,"oRIT:P:s CANCELMA r.0 CANc~ ESPRI.» Mdrio VI