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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 18560/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.129/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso DECRETO di [OSCURATO:PERSONA] n. 14951/2020 depositata il26/04/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― ABIDI Mohamed ricorre per tre mezzi, nei confronti del questore della provincia di Torino e del ministero degli interni, contro il decreto emesso dal Giudice di Pace di Torino in data 26 aprile 2021, nell’ambito del procedimento n.

R.G. 14951/21, di seconda proroga del trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri (C.P.R.) di Torino.

2. ― L’amministrazione intimata non spiega difese limitandosi al deposito di una memoria per i fini dell’eventuale partecipazione alla discussione orale. [OSCURATO:PERSONA]

3. ― Il ricorso contiene i seguenti motivi. 1° vizio: violazione dell'art. 360, n. 4), c.p.c. in relazione agli artt. 112, c.p.c, 14, cc. 4, 5 e 5-bis, D. Lgs. 286/98, 15, parr. 2 e 4, Direttiva 2008/115/CE, art. 111, c. 6, Cost. – motivazione apparente e/o inesistente del provvedimento di proroga del trattenimento (Cass., nn. 33144/18, 15647/21, 31536/21, pp. 4- 6); 2° vizio: violazione dell'art. 360, n. 3) c.p.c. in relazione agli artt. 14, c. 5, D. Lgs. 286/98, art. 15, parr. 3, 5 e 6, Direttiva 2008/115/CE – mancanza di elementi concreti che consentano di ritenere probabile l’identificazione dello straniero in sede di seconda proroga del trattenimento (Cass., nn. 6066/19, 82/21, 15647/21, 18482/21, 25875/21, 29075/21, 31535/21, pp. 6-9); 3° vizio: violazione dell’art. 360, n. 5), c.p.c. in relazione agli artt. 6, D. Lgs. 142/15, e 28-bis, D. Lgs. 25/08 – omessa considerazione della violazione dei termini massimi del trattenimento dei richiedenti protezione internazionale – cd. procedura accelerata (Cass., n. 2458/21, pp. 9-11). [OSCURATO:PERSONA]

4. ― Il ricorso va accolto.

È fondato il primo mezzo.

In tema di espulsione del cittadino straniero, il decreto con il quale il giudice di pace convalidi l'ulteriore proroga del trattenimento in un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR) non può limitarsi a richiamare le informative dell'autorità di polizia, senza riprodurne il contenuto e, in particolare, senza spiegare in base a quali concreti elementi sia ritenuta probabile l'identificazione dello straniero, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, poiché la misura incide su un diritto inviolabile, la cui limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge di cui all'art.13 Cost., e la motivazione per relationem, pur ammissibile, non può essere totalmente manchevole di ogni indicazione che ne attesti la condivisione da parte del decidente (Cass. 10 gennaio 2022, n. 610).

E cioè la motivazione può essere anche resa per relationem, ma ciò a condizione che la relatio renda intelligibile il ragionamento svolto dal giudice nel disporre l’ulteriore proroga.

Nel caso di specie la motivazione del provvedimento impugnato è la seguente: «Ritenute fondate le motivazioni della Questura di Torino che qui integralmente si richiamano».

Manca dunque ogni indicazione, anche sintetica ed indiretta, che ne attesti la condivisione da parte del decidente.

Dopodiché può per completezza aggiungersi che l’argomento addotto dalla Questura era il seguente: «Era previsto un volo charter per il 10 maggio ma il trattenuto si è rifiutato di fare il tampone».

Dunque un argomento di per sé estraneo alla previsione dell’art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998: argomento che avrebbe potuto essere eventualmente valorizzato, al fine di giustificare la ulteriore proroga, ma in modo tale da dar luogo ad una effettiva giustificazione di essa in concreto rapportata al caso.

5. ― Il provvedi mento impugnato va perciò cassato senza rinvio.

6. ― Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v.

Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass.

S.U. 24413/2021).

Pertanto le spese processuali, relative anche al giudizio di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace di Torino.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.129/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso DECRETO di [OSCURATO:PERSONA] n. 14951/2020 depositata il26/04/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― ABIDI Mohamed ricorre per tre mezzi, nei confronti del questore della provincia di Torino e del ministero degli interni, contro il decreto emesso dal Giudice di Pace di Torino in data 26 aprile 2021, nell’ambito del procedimento n. R.G. 14951/21, di seconda proroga del trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri (C.P.R.) di Torino. 2. ― L’amministrazione intimata non spiega difese limitandosi al deposito di una memoria per i fini dell’eventuale partecipazione alla discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 3. ― Il ricorso contiene i seguenti motivi. 1° vizio: violazione dell'art. 360, n. 4), c.p.c. in relazione agli artt. 112, c.p.c, 14, cc. 4, 5 e 5-bis, D. Lgs. 286/98, 15, parr. 2 e 4, Direttiva 2008/115/CE, art. 111, c. 6, Cost. – motivazione apparente e/o inesistente del provvedimento di proroga del trattenimento (Cass., nn. 33144/18, 15647/21, 31536/21, pp. 4- 6); 2° vizio: violazione dell'art. 360, n. 3) c.p.c. in relazione agli artt. 14, c. 5, D. Lgs. 286/98, art. 15, parr. 3, 5 e 6, Direttiva 2008/115/CE – mancanza di elementi concreti che consentano di ritenere probabile l’identificazione dello straniero in sede di seconda proroga del trattenimento (Cass., nn. 6066/19, 82/21, 15647/21, 18482/21, 25875/21, 29075/21, 31535/21, pp. 6-9); 3° vizio: violazione dell’art. 360, n. 5), c.p.c. in relazione agli artt. 6, D. Lgs. 142/15, e 28-bis, D. Lgs. 25/08 – omessa considerazione della violazione dei termini massimi del trattenimento dei richiedenti protezione internazionale – cd. procedura accelerata (Cass., n. 2458/21, pp. 9-11). [OSCURATO:PERSONA] 4. ― Il ricorso va accolto. È fondato il primo mezzo. In tema di espulsione del cittadino straniero, il decreto con il quale il giudice di pace convalidi l'ulteriore proroga del trattenimento in un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR) non può limitarsi a richiamare le informative dell'autorità di polizia, senza riprodurne il contenuto e, in particolare, senza spiegare in base a quali concreti elementi sia ritenuta probabile l'identificazione dello straniero, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, poiché la misura incide su un diritto inviolabile, la cui limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge di cui all'art.13 Cost., e la motivazione per relationem, pur ammissibile, non può essere totalmente manchevole di ogni indicazione che ne attesti la condivisione da parte del decidente (Cass. 10 gennaio 2022, n. 610). E cioè la motivazione può essere anche resa per relationem, ma ciò a condizione che la relatio renda intelligibile il ragionamento svolto dal giudice nel disporre l’ulteriore proroga. Nel caso di specie la motivazione del provvedimento impugnato è la seguente: «Ritenute fondate le motivazioni della Questura di Torino che qui integralmente si richiamano». Manca dunque ogni indicazione, anche sintetica ed indiretta, che ne attesti la condivisione da parte del decidente. Dopodiché può per completezza aggiungersi che l’argomento addotto dalla Questura era il seguente: «Era previsto un volo charter per il 10 maggio ma il trattenuto si è rifiutato di fare il tampone». Dunque un argomento di per sé estraneo alla previsione dell’art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998: argomento che avrebbe potuto essere eventualmente valorizzato, al fine di giustificare la ulteriore proroga, ma in modo tale da dar luogo ad una effettiva giustificazione di essa in concreto rapportata al caso. 5. ― Il provvedi mento impugnato va perciò cassato senza rinvio. 6. ― Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021). Pertanto le spese processuali, relative anche al giudizio di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace di Torino.
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