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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 maggio 2024

Cassazione n. 19358/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata in data 16 maggio 2024 la Corte di appello di Roma ha riformato parzialmente la precedente sentenza emessa dal Tribunale di Roma il giorno 21 aprile 2023 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione ed C 5.000 di multa riducendola in anni 1 di reclusione ed C 3.000 di multa e confermando nel resto per effetto dell'esclusione della contestata recidiva; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando i due motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo il ricorrente eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla statuizione di reità; che con il secondo motivo eccepiva il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge con riferimento alla dosimetria della pena inflitta.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale, con valutazione esente da vizi logici o giuridici, ha ritenuto sussistente la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, del D.P.R. 309 del 1990 sulla scorta della circostanza che questi non aveva fornito alcuna ragione per il fatto di detenere il telefono dell'acquirente se non quale pagamento delle dosi di stupefacente nonché dalle risultanze delle dichiarazioni del teste Conde; che il secondo motivo è del pari manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha correttamente argomentato circa la dosimetria della pena inflitta dando rilievo ai numerosi precedenti gravanti sul prevenuto ed all'assenza di elementi positivi alla concessione delle istate circostanze attenuanti generiche; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle 14C ammende. c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata in data 16 maggio 2024 la Corte di appello di Roma ha riformato parzialmente la precedente sentenza emessa dal Tribunale di Roma il giorno 21 aprile 2023 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione ed C 5.000 di multa riducendola in anni 1 di reclusione ed C 3.000 di multa e confermando nel resto per effetto dell'esclusione della contestata recidiva; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando i due motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo il ricorrente eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla statuizione di reità; che con il secondo motivo eccepiva il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge con riferimento alla dosimetria della pena inflitta. Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale, con valutazione esente da vizi logici o giuridici, ha ritenuto sussistente la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, del D.P.R. 309 del 1990 sulla scorta della circostanza che questi non aveva fornito alcuna ragione per il fatto di detenere il telefono dell'acquirente se non quale pagamento delle dosi di stupefacente nonché dalle risultanze delle dichiarazioni del teste Conde; che il secondo motivo è del pari manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha correttamente argomentato circa la dosimetria della pena inflitta dando rilievo ai numerosi precedenti gravanti sul prevenuto ed all'assenza di elementi positivi alla concessione delle istate circostanze attenuanti generiche; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle 14C ammende. c
Sentenza Cassazione n. 19358/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris