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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 giugno 2023

Cassazione n. 31621/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del 25.10.22 con cui la Corte di appello di Torino ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 493 ter cod. pen.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 e n. 5 c.p. in regime di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti e alla recidiva, non è consentito in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è, inoltre, manifestamente infondato posto che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo - sussistente nel caso di specie - senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074), laddove nel caso di specie tutti i motivi qui riproposti sono stati già valutati nella pronuncia impugnata (cfr. pag. 3).

Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento del vincolo della continuazione, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi essi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso ed inoltre è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali, poiché il difensore non ha mai assolto all'onere di produrre copia delle sentenze rilevanti ai fini del riconoscimento della continuazione (Cass. Sez. 5, n. 9277 del 17.12.2014).

Letta la memoria difensiva con cui si insiste nell'accoglimento del ricorso.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 giugno 2023 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del 25.10.22 con cui la Corte di appello di Torino ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 493 ter cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 e n. 5 c.p. in regime di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti e alla recidiva, non è consentito in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è, inoltre, manifestamente infondato posto che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo - sussistente nel caso di specie - senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074), laddove nel caso di specie tutti i motivi qui riproposti sono stati già valutati nella pronuncia impugnata (cfr. pag. 3). Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento del vincolo della continuazione, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi essi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso ed inoltre è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali, poiché il difensore non ha mai assolto all'onere di produrre copia delle sentenze rilevanti ai fini del riconoscimento della continuazione (Cass. Sez. 5, n. 9277 del 17.12.2014). Letta la memoria difensiva con cui si insiste nell'accoglimento del ricorso. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 giugno 2023 Il Consigliere estens
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