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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 febbraio 2023

Cassazione n. 17351/2023

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a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli in data 9/2/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali con conferma delle statuizioni civili; lette le conclusioni del difensore di parte civile. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 9 febbraio 2022, la Corte d'appello di Napoli, confermava la sentenza del Tribunale di Napoli in data 4.6.2018 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di ricettazione.

2. Ricorre per cassazione il condannato il quale prospetta: 1) vizio di motivazione ex art. 606 lett. b),c) ed e) c.p.p. per l'omessa valutazione, da parte del giudice di appello, delle conclusioni scritte del P.G. il quale aveva chiesto dichiararsi non doversi procedere nei confronti dell'imputato, per estinzione del reato dovuta a prescrizione; 2) vizio di motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., per non avere il giudice di appello dichiarato la prescrizione così trascurando il dato temporale di consumazione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato tenuto conto che, secondo quanto si legge nella sentenza di primo grado, l'assegno di provenienza illecita risulta essere stato posto all'incasso da [OSCURATO:PERSONA] in data 10 novembre 2011, a nulla rilevando che nel capo di imputazione sia stata indicata la data del 23.11.2013 poiché, ciò che rileva ai fini della compiuta individuazione del tempus commissi delicti, è l'accertamento effettuato dal giudice di merito e contenuto in sentenza e non la data indicata ipotizzata dal capo di imputazione. 2.Alla luce di quanto premesso deve, quindi, annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato di ricettazione si è estinto per decorso del termine massimo di prescrizione in data 10.11.2021, prima della decisione di appello, con conferma delle statuizioni civili, ritenendo sufficienti e corrette le argomentazioni svolte dalla Corte territoriale nella pronuncia impugnata, in merito alla sussistenza del delitto di ricettazione, essendosi correttamente valorizzate le dichiarazioni confessorie dell'imputato che denotano la piena consapevolezza della provenienza illecita dell'assegno da parte dell'imputato e palesano l'intervenuto accordo criminoso con soggetti non meglio identificati, per porre all'incasso l'assegno rilasciato dall'ente assicurativo in favore di terzi, dietro ricompensa. 3.In proposito va precisato che l'art. 578 c.p.p. prevede che il giudice d'appello o la Corte di Cassazione, nel dichiarare estinto per amnistia o prescrizione il reato per il quale sia intervenuta "condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati", sono tenuti a decidere sull'impugnazione agli effetti dei capi della sentenza che concernano gli interessi civili; al fine di tale decisione i motivi di impugnazione proposti dall'imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi trovare conferma della condanna al risarcimento del danno (anche solo generica) dalla mancanza di prova della innocenza degli imputati, secondo quanto previsto dall'art. 129 c.p.p., comma 2 ( tra tante, Sez. 5, n. 10952 del 09/11/2012, dep. 2013, Rv. 255331; Sez. 18889 del 28/2/2017 , rv. 269890).

Nel caso in esame, invero, alcuna doglianza è stata mossa dal ricorrente in ordine alla fondatezza dell'accusa, sicchè la pronuncia di condanna alle statuizioni civili, per quanto sopra espresso, va integralmente confermata . p.q.m. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Conferma le statuizioni civili.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla pare civile [OSCURATO:SOCIETA]. che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.

Cosi deciso il 28/2/2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli in data 9/2/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali con conferma delle statuizioni civili; lette le conclusioni del difensore di parte civile. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 9 febbraio 2022, la Corte d'appello di Napoli, confermava la sentenza del Tribunale di Napoli in data 4.6.2018 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di ricettazione. 2. Ricorre per cassazione il condannato il quale prospetta: 1) vizio di motivazione ex art. 606 lett. b),c) ed e) c.p.p. per l'omessa valutazione, da parte del giudice di appello, delle conclusioni scritte del P.G. il quale aveva chiesto dichiararsi non doversi procedere nei confronti dell'imputato, per estinzione del reato dovuta a prescrizione; 2) vizio di motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., per non avere il giudice di appello dichiarato la prescrizione così trascurando il dato temporale di consumazione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato tenuto conto che, secondo quanto si legge nella sentenza di primo grado, l'assegno di provenienza illecita risulta essere stato posto all'incasso da [OSCURATO:PERSONA] in data 10 novembre 2011, a nulla rilevando che nel capo di imputazione sia stata indicata la data del 23.11.2013 poiché, ciò che rileva ai fini della compiuta individuazione del tempus commissi delicti, è l'accertamento effettuato dal giudice di merito e contenuto in sentenza e non la data indicata ipotizzata dal capo di imputazione. 2.Alla luce di quanto premesso deve, quindi, annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato di ricettazione si è estinto per decorso del termine massimo di prescrizione in data 10.11.2021, prima della decisione di appello, con conferma delle statuizioni civili, ritenendo sufficienti e corrette le argomentazioni svolte dalla Corte territoriale nella pronuncia impugnata, in merito alla sussistenza del delitto di ricettazione, essendosi correttamente valorizzate le dichiarazioni confessorie dell'imputato che denotano la piena consapevolezza della provenienza illecita dell'assegno da parte dell'imputato e palesano l'intervenuto accordo criminoso con soggetti non meglio identificati, per porre all'incasso l'assegno rilasciato dall'ente assicurativo in favore di terzi, dietro ricompensa. 3.In proposito va precisato che l'art. 578 c.p.p. prevede che il giudice d'appello o la Corte di Cassazione, nel dichiarare estinto per amnistia o prescrizione il reato per il quale sia intervenuta "condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati", sono tenuti a decidere sull'impugnazione agli effetti dei capi della sentenza che concernano gli interessi civili; al fine di tale decisione i motivi di impugnazione proposti dall'imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi trovare conferma della condanna al risarcimento del danno (anche solo generica) dalla mancanza di prova della innocenza degli imputati, secondo quanto previsto dall'art. 129 c.p.p., comma 2 ( tra tante, Sez. 5, n. 10952 del 09/11/2012, dep. 2013, Rv. 255331; Sez. 18889 del 28/2/2017 , rv. 269890). Nel caso in esame, invero, alcuna doglianza è stata mossa dal ricorrente in ordine alla fondatezza dell'accusa, sicchè la pronuncia di condanna alle statuizioni civili, per quanto sopra espresso, va integralmente confermata . p.q.m. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla pare civile [OSCURATO:SOCIETA]. che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. Cosi deciso il 28/2/2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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