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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 dicembre 2022

Cassazione n. 03940/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 29 dicembre 2021, la Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la domanda formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tendente a ottenere la rideterminazione della pena applicata al predetto ex art.444 cod. proc. pen. con sentenza n. 336/2007 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani per il reato di cui agli artt. 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 40 del 2019.

A ragione della decisione, la Corte territoriale evidenziava che il giudice di merito aveva posto a base del calcolo non il minimo edittale (anni otto di reclusione) bensì la pena di anni dieci di reclusione, "apprezzando evidentemente la presenza di elementi di particolare gravità del reato commesso e di una spiccata capacità a delinquere del reo"; riteneva, quindi, che detta pena dovesse essere confermata "in quanto non incisa da quanto statuito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 40/2019".

2. Avverso detta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del condannato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione ed evidenziando che i fatti reato per i quali il Lavacca è stato definitivamente condannato riguardavano l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, avente a oggetto le c.d. droghe leggere.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.

E in vero, la decisione della Corte di appello di Bari risulta inficiata da un vizio di fondo costituito dal fatto che la pena di cui la difesa del Lavacca aveva chiesto la rideterminazione era stata applicata al suddetto condannato, con la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani del 16.5.2017, in relazione a ipotesi di reato aventi a oggetto la piantagione, la coltivazione e la detenzione di sostanze stupefacenti del tipo marijuana.

Conseguentemente, il richiamo alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 40 del 2019 è del tutto eccentrico rispetto alla concreta fattispecie sottoposta all'esame del Giudice dell'esecuzione, che avrebbe dovuto valutarla tenendo in considerazione l'altra decisione della Consulta (la n. 32 del 2014), per effetto della quale è stata rintrodotta la distinzione tra droghe c.d. pesanti e droghe c.d. leggere, facendo, altresì, corretta applicazione del principio di diritto, secondo cui "la pena applicata con la sentenza di patteggiamento avente ad oggetto uno o più delitti previsti dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 relativi alle droghe c.d. leggere, divenuta irrevocabile prima della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, deve essere rideterminata in sede di esecuzione in quanto pena illegale, e ciò anche nel caso in cui la pena concretamente applicata sia compresa entro i limiti edittali previsti dall'originaria formulazione del medesimo articolo, prima della novella del 2006, rivissuto per effetto della stessa sentenza di incostituzionalità. (Sez.

U, Sentenza n. 37107 del 26/02/2015, Rv. 264857 - 01).

2. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Bari, che - tenendo conto dei superiori rilievi - dovrà procedere a nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bari.

Così deciso, il 13 dicembre 2022 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 29 dicembre 2021, la Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la domanda formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tendente a ottenere la rideterminazione della pena applicata al predetto ex art.444 cod. proc. pen. con sentenza n. 336/2007 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani per il reato di cui agli artt. 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 40 del 2019. A ragione della decisione, la Corte territoriale evidenziava che il giudice di merito aveva posto a base del calcolo non il minimo edittale (anni otto di reclusione) bensì la pena di anni dieci di reclusione, "apprezzando evidentemente la presenza di elementi di particolare gravità del reato commesso e di una spiccata capacità a delinquere del reo"; riteneva, quindi, che detta pena dovesse essere confermata "in quanto non incisa da quanto statuito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 40/2019". 2. Avverso detta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del condannato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione ed evidenziando che i fatti reato per i quali il Lavacca è stato definitivamente condannato riguardavano l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, avente a oggetto le c.d. droghe leggere. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento. E in vero, la decisione della Corte di appello di Bari risulta inficiata da un vizio di fondo costituito dal fatto che la pena di cui la difesa del Lavacca aveva chiesto la rideterminazione era stata applicata al suddetto condannato, con la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani del 16.5.2017, in relazione a ipotesi di reato aventi a oggetto la piantagione, la coltivazione e la detenzione di sostanze stupefacenti del tipo marijuana. Conseguentemente, il richiamo alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 40 del 2019 è del tutto eccentrico rispetto alla concreta fattispecie sottoposta all'esame del Giudice dell'esecuzione, che avrebbe dovuto valutarla tenendo in considerazione l'altra decisione della Consulta (la n. 32 del 2014), per effetto della quale è stata rintrodotta la distinzione tra droghe c.d. pesanti e droghe c.d. leggere, facendo, altresì, corretta applicazione del principio di diritto, secondo cui "la pena applicata con la sentenza di patteggiamento avente ad oggetto uno o più delitti previsti dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 relativi alle droghe c.d. leggere, divenuta irrevocabile prima della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, deve essere rideterminata in sede di esecuzione in quanto pena illegale, e ciò anche nel caso in cui la pena concretamente applicata sia compresa entro i limiti edittali previsti dall'originaria formulazione del medesimo articolo, prima della novella del 2006, rivissuto per effetto della stessa sentenza di incostituzionalità. (Sez. U, Sentenza n. 37107 del 26/02/2015, Rv. 264857 - 01). 2. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Bari, che - tenendo conto dei superiori rilievi - dovrà procedere a nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bari. Così deciso, il 13 dicembre 2022 Il Consigliere
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