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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 08019/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2023 del TRIBUNALE di TIVOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Tivoli applicava ai ricorrenti la pena concordata per i reati di rapina aggravata e porto ingiustificato di un coltello a serramanico 2.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che deduceva violazione di legge per mancata applicazione mancato riconoscimento delle cause di proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen..

3. Ricorreva per Cassazione anche il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che si doleva della applicazione di una pena illegale per violazione dell'art. 69 cod. peri., contestando sia la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche che l'omessa considerazione della recidiva.

3. I ricorrenti non si confrontano con la consolidata giurisprudenza secondo cui ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401) A ciò si aggiunge, con riferimento al ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che è ius receptum che la pena determinata a seguito dell'erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge.(Fattispecie relativa a procedimento di applicazione della pena). (Sez.

U, Sentenza n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01). 4.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il giorno 24 gennaio 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2023 del TRIBUNALE di TIVOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Tivoli applicava ai ricorrenti la pena concordata per i reati di rapina aggravata e porto ingiustificato di un coltello a serramanico 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che deduceva violazione di legge per mancata applicazione mancato riconoscimento delle cause di proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen.. 3. Ricorreva per Cassazione anche il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che si doleva della applicazione di una pena illegale per violazione dell'art. 69 cod. peri., contestando sia la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche che l'omessa considerazione della recidiva. 3. I ricorrenti non si confrontano con la consolidata giurisprudenza secondo cui ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401) A ciò si aggiunge, con riferimento al ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che è ius receptum che la pena determinata a seguito dell'erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge.(Fattispecie relativa a procedimento di applicazione della pena). (Sez. U, Sentenza n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01). 4.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 24 gennaio 20
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