CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 maggio 2023
Cassazione n. 29654/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2023 del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 12 gennaio 2023, il Tribunale di Catania in composizione monocratica, ha applicato su richiesta delle parti, all'imputato [OSCURATO:PERSONA], la pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 56, 624, 625 nn.2 e 7 cod. pen. 2. Avverso la decisione ha proposto ricorso il difensore e procuratore speciale articolando il seguente motivo di censura. 2.1. Con il motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge quanto alla motivazione della sentenza. Trattasi di motivazione apparente consistente nell'adozione di formule stereotipate. 3. Il ricorso è stato deciso ai sensi dell'art.610 comma 5 bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.0ccorre premettere che, in base a quanto disposto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - comma introdotto con la novellazione della legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 1.1. Il motivo risulta del tutto generico non avendo in alcun modo il ricorrente indicato quali fossero in concreto gli elementi in base ai quali la sentenza non sia da considerarsi sufficientemente motivata. 2.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro quattromila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma il 18 maggio 2023 n [OSCURATO:PERSONA]