CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41235/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di primo grado del ricorrente per il reato di tentato furto aggravato; Considerato che con l'unico motivo di ricorso l'imputato denuncia che erroneamente il delitto è stato ritenuto consumato e non solo tentato, dato che aveva lasciato la refurtiva subito dopo essere stato sorpreso da una dipendente del supermercato; Ritenuto detto motivo manifestamente infondato poiché, nell'affermare che il fatto si era consumato perché il ricorrente aveva superato le casse del supermercato quando l'addetta al negozio lo ha sorpreso per l'attivarsi dell'allarme antitaccheggio (pag. 3), la sentenza impugnata ha fatto applicazione del principio, costantemente affermato da questa Corte regolatrice, per il quale integra il reato di furto consumato e non tentato la condotta di colui che si impossessi, superando la barriera delle casse, di merce prelevata dai banchi sottraendola al pagamento (Sez. 4, n. 7062 del 09/01/2014, Rv. 259263 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci