CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 maggio 2026
Cassazione n. 13554/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nerale dello Stato-ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA]- intimata -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] TOSCANA n. 265/2024, depositata il 23/2/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 265/2024, depositata il 23/2/2024, la Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in accoglimentodell’appello di [OSCURATO:PERSONA], ha annullato l’avviso di liquidazione n.20191T008054 con cui l’Ufficio, revocate le agevolazioni fiscali di cuiall’art. 2, comma 4-bis, d.l. 194/2009 (in combinato disposto con l’art. 1,Numero registro generale 19685/2024Numero sezionale 3696/2026Numero di raccolta generale 13554/2026Data pubblicazione 10/05/2026comma 5 ter, d.lgs. 99/2004 e con l’art. 1, comma 907, legge n.208/2015) richieste nell’atto di compravendita del 23/10/2019, avevaliquidato in complessivi euro 137.800,00 le maggiori imposte (di registro,ipotecaria e catastale) dovute in relazione al suddetto atto, ritenendointervenuta la decadenza dal beneficio fiscale ai sensi dell’art. 1, comma 5ter, d.lgs. 99/2004, per non aver il coniuge dell’acquirente ottenuto laqualifica di IAP (imprenditore agricolo professionale) entro ventiquattromesi dalla relativa richiesta. Alla base della decisione la considerazioneche l’agevolazione fosse stata richiesta sul presupposto che il marito dellacontribuente, benché non avesse acquisito la titolarità della qualifica di IAPnel termine di ventiquattro mesi dalla stipula dell’atto di compravendita,possedesse la qualifica di coltivatore diretto, alla cui disciplina normativa sifaceva riferimento nell’atto (sub art. 9).Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso percassazione, sulla base di un solo motivo, mentre [OSCURATO:PERSONA] restaintimata.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con un unico motivo di ricorso si espone il vizio di violazione e falsaapplicazione dell’art. 1, comma 5 ter, d.lgs. n. 99/2004, dell’art. 2, comma4-bis, d.l. n. 194/2009 (convertito con l. 25/2010), nonché degli artt.1362, 1363 e 1369 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num.3, cod. proc. civ., per aver la CGT riconosciuto le agevolazioni ex art. 2,comma 4-bis, d.l. 194/2009 nonostante queste fossero state richiestedichiarando che il coniuge dell’acquirente avesse presentato istanza diriconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale conriserva di conseguire i relativi requisiti, ma che tale qualifica non fosse poistata effettivamente conseguita nel termine di legge di 24 mesi dallastipula dell’atto di compravendita.1.1. La censura è fondata e va accolta.Numero registro generale 19685/2024Numero sezionale 3696/2026Numero di raccolta generale 13554/2026Data pubblicazione 10/05/20261.2. Va anzitutto osservato che l’interpretazione del contratto data dalgiudice del merito può sindacarsi in cassazione qualora si deduca chesiano stati violati i criteri ermeneutici posti dagli artt. 1362 e ss. cod. civ.,con onere per la parte di indicare gli specifici canoni legali violati nel casoconcreto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostatosul piano applicativo e motivazionale (Cass. 17168/2012; 22230/2014;27136/2017; 27419/2020; 17617/2021).1.3. Onere cui ha pienamente assolto la ricorrente, la quale hacircoscritto la violazione ai criteri ermeneutici fissati dagli artt. 1362, 1363e 1369 cod. civ., in particolare deducendo che il giudice d'appello non haindagato l’ effettiva volontà del dichiarante, quale risultante dal tenorecomplessivo dell’atto, ed ha invece valorizzato il richiamo, nell’attomedesimo, alle agevolazioni di cui al d.l. n. 194/2009 per inferirneerroneamente l’intenzione dell’acquirente di invocare i benefici fiscali intema di piccola proprietà contadina a favore del coltivatore diretto,sull’errato presupposto che questo testo normativo disciplini leagevolazioni spettanti ai soli coltivatori diretti, mentre si riferisce pure agliimprenditori agricoli professionali. Inoltre, la Corte regionale non avrebbeconsiderato che l’agevolazione non è stata richiesta sul presupposto dellaqualifica di coltivatore diretto del coniuge della proprietaria, ma dellapresentazione - da parte dello stesso - dell’istanza di riconoscimento dellaqualifica di imprenditore agricolo professionale con riserva di conseguirenei termini di legge i relativi requisiti.1.4. Ebbene, la censura coglie nel segno.1.5. Erra, in effetti, la CGT nel ritenere che il mero richiamo, nell’attodi compravendita, alle agevolazioni di cui al d.l. n. 194/2009 sarebbesufficiente a manifestare l’intenzione dell’acquirente di invocare i beneficifiscali previsti in tema di piccola proprietà contadina in favore delcoltivatore diretto.Numero registro generale 19685/2024Numero sezionale 3696/2026Numero di raccolta generale 13554/2026Data pubblicazione 10/05/20261.6. Il d.l. n. 194/2009 (convertito con modificazioni in legge n.25/2010), nella formulazione vigente ratione temporis, nel disciplinare leagevolazioni per la cd. piccola proprietà contadina, prevede, all’art. 2,comma 4-bis, che “gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni erelative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanisticivigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoliprofessionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale,nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per ilmercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte diregistro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nellamisura dell'1 per cento. Gli onorari dei notai per gli atti suindicati sonoridotti alla metà. I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, primache siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienanovolontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurlidirettamente. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, commi2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonché all'articolo 2del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni(...)”.1.7. Evidente, dunque, l’errore di diritto contenuto nella sentenzaimpugnata, laddove trae dal riferimento alle agevolazioni di cui d.l. n.194/2009 l’inesatta conclusione che l’acquirente chiedesse i benefici fiscalispettanti al coltivatore diretto, nonostante la norma si riferiscachiaramente tanto ai coltivatori diretti quanto agli imprenditori agricoliprofessionali.1.8. Peraltro, non è questo l’unico riferimento normativo contenutonell’atto di compravendita, il quale richiama anche la disciplina previstadal d.lgs. n. 99/2004, che, invece, si occupa delle medesime agevolazionima in favore dell’IAP, disponendo, al comma 4 dell’art. 1, che“All'imprenditore agricolo professionale persona fisica, se iscritto nellagestione previdenziale ed assistenziale, sono altresì riconosciute leNumero registro generale 19685/2024Numero sezionale 3696/2026Numero di raccolta generale 13554/2026Data pubblicazione 10/05/2026agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditiziestabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possessodella qualifica di coltivatore diretto” e, al comma 5 ter, che “Le disposizionirelative all'imprenditore agricolo professionale si applicano anche aisoggetti persone fisiche o società che, pur non in possesso dei requisiti dicui ai commi 1 e 3, abbiano presentato istanza di riconoscimento dellaqualifica alla Regione competente che rilascia apposita certificazione,nonché si siano iscritti all'apposita gestione dell'INPS. Entro ventiquattromesi dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento, salvodiverso termine stabilito dalle regioni, il soggetto interessato deverisultare in possesso dei requisiti di cui ai predetti commi 1 e 3, pena ladecadenza degli eventuali benefici conseguiti. Le regioni e l'Agenzia delleentrate definiscono modalità di comunicazione delle informazioni relativeal possesso dei requisiti relativi alla qualifica di IAP”.1.9. Ne discende, pertanto, che il mero richiamo – nella prima partedella clausola - alla disciplina normativa in forza della quale l’acquirentechiedeva le agevolazioni fiscali previste per la piccola proprietà contadina(ossia imposta di registro ed ipotecaria in misura fissa; imposta catastalenella misura dell’1%; esenzione da imposta di bollo) non può servire adinterpretare la clausola ex art. 9 (sul regime tributario dell’atto) nel sensoche l’acquirente abbia invocato il regime fiscale spettante al coltivatorediretto, giacché – come già detto – il d.lgs. 99/2004 riguarda il solo IAP eil d.l. n. 194/2009 tanto il coltivatore diretto quanto l’IAP.1.10. Per comprendere, quindi, l’intenzione delle parti deve aversiriguardo, ai sensi dell’art. 1362 cod. civ., all’intera clausola, nella quale laUnverferth, dopo aver chiesto che l’atto, “ai sensi del d.lgs. 99/2004 e deld.lgs. 101/2005, ed ai sensi della legge 220/2010, sia soggetto all’impostadi registro ed ipotecaria nella misura fissa, oltre che all’imposta catastalenella misura dell’1% e sia inoltre esente dall’imposta di bollo, a tal fine […]dichiara: - che è già proprietaria di altro terreno agricolo; […]; che ilNumero registro generale 19685/2024Numero sezionale 3696/2026Numero di raccolta generale 13554/2026Data pubblicazione 10/05/2026proprio coniuge […] con lei convivente ha presentato istanza diriconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale e siriserva di conseguire nei termini di legge i relativi requisiti, ed è iscrittonell’apposita gestione previdenziale ed assistenziale dell’Inps; che ilfabbricato strumentale allo svolgimento dell’attività agricola costituiscepertinenza del terreno agricolo ed è sovrastante lo stesso”.1.11. Orbene, è solo nella parte dichiarativa (dal cui esame la Corte dimerito prescinde del tutto) che l’acquirente esplicita i presupposti afondamento dei richiesti benefici fiscali, ovvero il requisito oggettivo diessere proprietaria di un terreno agricolo e quello soggettivo che il proprioconiuge avesse presentato istanza di riconoscimento della qualifica diimprenditore agricolo professionale e si riservasse di conseguire i relativirequisiti nel termine previsto dall’art. 1, comma 5 ter, d.lgs. n. 99/2004,senza alcun riferimento al possesso, da parte dello stesso, della qualificadi coltivatore diretto, la quale non viene affatto menzionata nella clausola.1.12. Con la richiamata dichiarazione la contribuente ha, quindi,manifestato l'opzione inequivoca di usufruire delle agevolazioni previsteper c.d. "piccola proprietà contadina" solo ed unicamente in qualità diconiuge convivente di un soggetto che aveva chiesto il riconoscimentodella qualità di imprenditore agricolo professionale (IAP) con riserva diacquisirne i requisiti nel termine di ventiquattro mesi dalla presentazionedella relativa istanza.1.13. Pertanto, una volta escluso l’acquisto - da parte del coniuge dellacontribuente - della qualità di imprenditore agricolo professionale neltermine ex art. 1, comma 5 ter, d.lgs. n. 99/2004, con la conseguentedecadenza dall'agevolazione ai sensi della medesima norma, la Unverferthnon può invocare - né, a maggior ragione, l'amministrazione finanziariapuò riconoscere d'ufficio - il trattamento previsto per il coltivatore diretto.1.14. Ciò in applicazione del principio, costantemente enunciato daquesta Corte, secondo cui la sottoposizione di un atto ad una determinataNumero registro generale 19685/2024Numero sezionale 3696/2026Numero di raccolta generale 13554/2026Data pubblicazione 10/05/2026tassazione, ai fini dell'imposta di registro, con il trattamento agevolatorichiesto o, comunque, accettato dal contribuente, comporta, in caso didecadenza dal beneficio, l'impossibilità di invocare - anche se in viasubordinata - altra agevolazione, in quanto i poteri di accertamento evalutazione del tributo si esauriscono nel momento in cui l'atto vienesottoposto a tassazione e non possono rivivere, sicché la decadenzadell'agevolazione concessa in quel momento preclude qualsiasi altroaccertamento sulla base di altri presupposti di diritto o di fatto (tra letante, Cass. 2288/2024; 17411/2023; 33288/2022; 14935/2022;13500/2021; 24655/2018; 10099/2017; 8409/2013; 14601/2003).1.15. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, il ricorso va, quindi,accolto e la sentenza impugnata cassata.1.16. Non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa puòessere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, ultimaparte, cod. proc. civ., col rigetto del ricorso originario per decadenza dellacontribuente dal regime fiscale agevolato ex art. 1, comma 5 ter, d.lgs. n.99/2004.2. L’andamento processuale del giudizio giustifica la compensazionedelle spese dei gradi di merito, mentre, per il presente giudizio dilegittimità, le spese, da liquidarsi in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendonel merito, rigetta l'originario ricorso; compensa le spese dei gradi dimerito e condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione, in favore dell’Agenziadelle Entrate, delle spese del presente giudizio legittimità, liquidate in euro3.500,00, oltre spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 29 aprile 2026.Il PresidenteMILENA BALSAMO