CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2023
Cassazione n. 06463/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] - condannato in primo e secondo grado per il reato di cui all'art. 6, comma 6, della legge n. 401 del 1989, perché contravveniva all'obbligo di presentazione nell'orario prestabilito come prescrittogli in DASPO - ha proposto ricorso per cassazione, denunciando vizi della motivazione e la violazione degli artt. 85, 88, 89, cod. pen., in relazione alla mancata acquisizione di una consulenza medico-legale effettuata nell'ambito di altro procedimento, che si era concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione per incapacità di intendere e di volere; acquisizione che avrebbe dovuto essere ritenuta rilevante, trattandosi di vizio permanente e non temporaneo la cui incidenza avrebbe dovuto essere apprezzata anche nel presente procedimento. Considerato che il motivo di doglianza è inammissibile, perché formulato in modo non specifico e perché riproduttivo di una doglianza già esaminata e motivatamente disattesa dai giudici di merito; che, con argomentazione assolutamente logica e coerente, in totale continuità con il giudice di primo grado, la Corte d'appello evidenzia come la richiesta di rinnovazione istruttoria, avente ad oggetto un documento che la difesa avrebbe potuto già produrre nel giudizio di primo grado, abbia, in ogni caso, una finalità esplorativa, perché fa riferimento ad un periodo assai risalente nel tempo rispetto al reato per il quale si procede; che, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod, proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2023 Il Consigliere estensore D E t' k) 1 11, l' II Pre idente