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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05397/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Trieste ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 483 cod. pen. e 46 d.P.R. 445/2000 (fatto commesso in Pordenone il 3 novembre 2015); - che l'atto di impugnativa consta di due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che denuncia violazione dell'art. 583 cod. pen. (rectius, art. 483 cod. pen.), con specifico riferimento all'erronea applicazione della legge penale in punto di elemento soggettivo del delitto di falso ideologico commesso dal privato, è inammissibile in ragione della conclamata indeterminatezza ed aspecificità delle deduzioni articolate a sostegno, in quanto sviluppate tramite argomentazioni astratte e, comunque, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata, che si appalesa completa e congrua in relazione al punto oggetto della presente censura (vedasi pagg. 5 - 6); - che il secondo motivo, con il quale ci si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che, alla stregua del pluriennale insegnamento impartito da questa Corte, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nel caso che occupa (vedasi pag. 7 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha spiegato come, al fine della concessione del beneficio richiesto, non solo non potesse valorizzarsi la personalità dell'imputato, gravato da plurimi precedenti penali, ma anche che non vi fossero ulteriori elementi positivamente valutabili); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Trieste ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 483 cod. pen. e 46 d.P.R. 445/2000 (fatto commesso in Pordenone il 3 novembre 2015); - che l'atto di impugnativa consta di due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che denuncia violazione dell'art. 583 cod. pen. (rectius, art. 483 cod. pen.), con specifico riferimento all'erronea applicazione della legge penale in punto di elemento soggettivo del delitto di falso ideologico commesso dal privato, è inammissibile in ragione della conclamata indeterminatezza ed aspecificità delle deduzioni articolate a sostegno, in quanto sviluppate tramite argomentazioni astratte e, comunque, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata, che si appalesa completa e congrua in relazione al punto oggetto della presente censura (vedasi pagg. 5 - 6); - che il secondo motivo, con il quale ci si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che, alla stregua del pluriennale insegnamento impartito da questa Corte, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nel caso che occupa (vedasi pag. 7 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha spiegato come, al fine della concessione del beneficio richiesto, non solo non potesse valorizzarsi la personalità dell'imputato, gravato da plurimi precedenti penali, ma anche che non vi fossero ulteriori elementi positivamente valutabili); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa del
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