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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 06855/2026

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 5250/2022r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , i l qual e chied e di voler ricevere le comunicazioni alproprio indirizz o di posta elettronica certificata indicato, elettivamente domiciliato in Roma, Largo di [OSCURATO:PERSONA], n. 11, presso lo studio legale Rinaldi e Associati. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] n. 10 della [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata – 2RG n. 5250/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio avverso la sentenza della Corte di appello di Messina n. 3 03 /20 2 1 , depositata in data 9/7/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio; [OSCURATO:PERSONA]:

1. [OSCURATO:PERSONA] richiedeva l’emissione del decreto ingiuntivo per la somma di euro 144.609,16, nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 10 della [OSCURATO:SOCIETA], per l’espletamento delle visite di sorveglianza sanitaria a i propri dipendenti, giusta convenzione sottoscritta tra la Cattedra di [OSCURATO:PERSONA] r iale dell’Università di Messina, nella persona del prof. [OSCURATO:PERSONA] e l’Asl.

Precisava che la Asl, dopo l’espletamento delle visite, aveva annullato in via di autotutela tale convenzione. 2.Proponeva opposizione la Asl n.10 della [OSCURATO:SOCIETA] , che eccepiva il difetto di legittimazione attiva del [OSCURATO:PERSONA].

3. Il tribunale di Messina, con sentenza n.2501/2014, depositata il 12/12/2014, accoglieva l’opposizione, rigettando le eccezioni di carenza di legittimazione attiva e di incompetenza per territorio formulate dallaopponente.

In particolare per il tribunale la Asl aveva erroneamente eccepito il difetto di legittimazione; infatti, «allorché si lamenti che il soggetto che avanza una pretesa non sia titolare di essa, la questione dedotta non attiene alla legittimazione ma al difetto di titolaritàdal lato attivo della pretesa suddetta».

Il tribunale teneva conto dell’annullamento in autotutela della delibera n. 182 del 2002, che regolava il rapporto professionale tra l’AziendaSanitaria e [OSCURATO:PERSONA], titolare della Cattedra universitaria, avvenuto con la delibera n.1496 del 13/8/2002. 3RG n. 5250/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

4. Avverso tale sentenza proponeva appello il [OSCURATO:PERSONA].

4.1. Con il primo motivo di impugnazione l’appellante deduceva che il provvedimento emesso in autotutela non eliminava la delibera con efficacia ex tunc.

4.2. Con il secondo motivo evidenziava che l’adozione del provvedimento in autotutela presupponeva l’esistenza di specifiche ragioni di pubblico interesse.

4.3. Con il terzomotivo di impugnazione censurava la sentenza del tribunale, che avrebbe dovuto disapplicare il provvedimento emesso in autotutela.

5. La Corte d’appello di Messina, con la sentenza n. 303/2021, pubblicata il 9/7/2021, rigettava l’appello.

Premetteva che il tribunale aveva rigettato l’eccezione di difetto di legittimazione del [OSCURATO:PERSONA]; tuttavia,l’argomentazione utilizzata dal tribunale aveva lasciato «intonsa la questione di merito, circa la titolarità -in capo al [OSCURATO:PERSONA] - del diritto di credito azionato, che il tribunale non ha affrontato, consapevole dell’orientamento giurisprudenziale all’epoca vigente, ossia della non rilevabilità d’ufficio della questione».

In sostanza, il tribunale aveva affermato semplicemente «che c’è la legittimazione attiva del [OSCURATO:PERSONA], perché egli si era presentato come titolare della pretesa, ragion per cui andava rigettata l’eccezione di difetto di legittimazione attiva», ma nulla aveva statuito in merito alla diversa questione della titolarità del rapporto.

Per tale ragione, la Corted’appello rilevava d’ufficio la questione in ordine alla titolarità del rapporto.

Nella specie, il [OSCURATO:PERSONA] non era titolare del diritto di credito fatto valere, in quanto nella delibera n.182 del 2002, contenente la convenzione con la Asl, si leggeva che i rapporti attenevano alla [OSCURATO:PERSONA] r iale della Facoltà di Medicina e Chirurgia 4RG n. 5250/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio dell’Università di Messina, tanto che veniva approvata la convenzione con l’Università.

Il fatto che poi, per norme interne all’Università di Messina gli importi dovuti all’Asl spettassero al medico che di fatto aveva eseguito materialmente le prestazioni oggetto di convenzione, era circostanza che non incideva sulla titolarità del diritto.

Laconvenzione era intervenuta tra la Asl n. 10 e l’U niversità di Messina.

6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA].

7. È rimasta intimata l’Università di Messina. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la «violazione e falsa applicazione dell’art.81 e 112 c.p.c., in relazione all’art.360, primo comma, numeri 3 e 4, c.p.c., per violazione o falsa applicazione di norma di diritto, nullità della sentenza».

Il ricorrente deduce che il tribunale di Messina, con la sentenza di prime cure, ha evidenziato che la legitimatio ad causamè concetto del tutto differente da quello relativo alla titolarità attiva e passiva del rapporto controverso.

Il primo attiene alla coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che proponeva la domanda ed il soggetto che nella causa stessa è affermato titolare del diritto, mentre, ove si contesta l’estraneità del soggetto attivo o passivo al rapporto controverso, si controverte sulla titolarità attiva o passiva del rapporto litigioso; tale accertamento appartiene al giudizio di merito della controversia, con evidenti conseguenze in tema di rilevabilità d’ufficio e decadenza.

Avrebbe dunque errato la Corted’appello, ove ha asserito che il giudice di primo grado non ha statuito sulla titolarità, in capo al ricorrente, della pretesa azionata. 5RG n. 5250/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] contrario, dall’esame della motivazione della sentenza di primo grado, risulta non solo che il giudice di primo grado si era espresso sulla posizione soggettiva del [OSCURATO:PERSONA], ma anche che avesse «fatto le dovute distinzioni con istituti differenti».

Tra l’altro,la Asl n. 10 della [OSCURATO:SOCIETA], nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, avrebbe svolto «una mera difesa e non una eccezione in senso stretto, come tale non rilevabile d’ufficio».

Il ricorrente richiama anche la pronuncia di questa Corte, a sezioni unite, n. 2951 del 2016, per la quale la difesa , con cui il convenuto si limita a dedurre che l’attore non è titolare del diritto azionato,è una mera difesa.

2. Con il secondo motivo di impugnazione si deduce la «violazione e falsa applicazione degli artt. 81 e 112 c.p.c., in relazione all’art.360, primo comma, n. 5, c.p.c., per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe valutato l’art. 7 della convenzione di cui alla delibera n.182 del 2002, ove si prevedeva che il [OSCURATO:PERSONA] fosse formalmente autorizzato della stessa [OSCURATO:PERSONA] a provvedere ad emettere le fatture relative all’attività svolta.

3. I duemotivi, che vanno affrontati congiuntamente per strette ragioni di connessione, sono infondati.

3.1. Deve premettersi che questa Corte, a sezioni unite (Cass., Sez.U., 16 febbraio 2016, n. 2951), ha tracciato la linea di demarcazione tra la legittimazione ad agire e la titolarità del diritto fatto valere in giudizio.

La legittimazione ad agire in giudizio, ai sensi dell’art. 81 c.p.c., spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto «assumendo» di esserne titolare, sicché la parte è il soggetto «che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio 6RG n. 5250/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio nome, è proposta», utilizzando la tesi della «prospettazione», nel senso che al fine di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, deve valutarsi «la domanda, nella quale l’attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio».

La titolarità del diritto che la parte ha prospettato come suo, attiene invece al «merito della causa».

La legittimazione ad agire manca ogni volta in cui dalla stessa «prospettazione» della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all’attore.

La titolarità del diritto sostanzialeattiene invece al merito della causa, quindi alla fondatezza della domanda.

La carenza di legittimazione ad agire può essere rilevata d’ufficio dal giudice, e, allo stesso modo, anche la titolarità del diritto fatto valere in giudizio può essere rilevata d’ufficio dal giudice.

La questione della titolarità del diritto può essere negata dal convenuto con una mera difesa e cioè con una presa di posizione negativa che, contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta alla decadenza ex art. 167 c.p.c.

Pertanto, la questione della titolarità del diritto può essere sollevata d’ufficio dal giudice.

3.2. Va, poi, evidenziato che, nel giudizio di appello, il principio previsto dall'art. 346 c.p.c., secondo cui le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado si intendono rinunciate se non sono espressamente riproposte, si riferisce alle sole questioni rilevabili ad istanza di parte, ma non anche a quelle rilevabili d'ufficio, stante il potere (dovere) del giudice del gravame di rilevarle in via officiosa ai sensi dell'art. 345, comma 2, c.p.c., quand'anche non espressamente riproposte, a meno che le stesse non siano state respinte in primo grado con pronuncia espressa o implicita, essendo in tal caso necessario proporre appello incidentale al fine di evitare 7RG n. 5250/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio la formazione del giudicato interno, che ne preclude ogni riesame, anche officioso (Cass., sez. 2, 28 marzo 2022, n. 9844).

E’ evidente, che non vi sia stato alcun accertamento in prime cure in ordine alla titolarità passiva del rapporto.

Lo stesso ricorrente riporta uno stralcio della motivazione del giudice di prime cure, dal quale emerge nitidamente che il tribunale si è pronunciato esclusivamente sulla eccezione di difetto di legittimazione passiva, ma non sulla questione relativa alla titolarità del rapporto controverso.

Si legge, infatti, nello stralcio riportato che «la legitimatio ad causam è concetto assolutamente differente da quello relativo alla titolarità attiva e passiva del rapporto controverso, poiché mentre il primo attiene “alla coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che proponeva domanda ed il soggetto che nella causa stessa è affermato titolare del diritto e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello che nella domanda è affermato soggetto passivo del diritto comunque violatore di quel diritto […] allorquando, invece, si contesta l’estraneità del soggetto attivo o passivo al rapporto controverso -e quindi si controverte sulla titolarità passiva (o attiva) del rapporto litigioso, e cioè sulla identificabilità o meno del deducente come soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall’attore […] –tale accertamento appartiene al giudizio di merito della controversia, con evidenti conseguenze in tema di rilevabilità d’ufficio e decadenza».

Non v’è dubbio, dunque, che il tribunale ha riportato con precisione la differenza tra difetto di legittimazione attiva - fondata sul principio della prospettazione - e difetto di titolarità attiva del rapporto controverso.

Il tribunale, dunque, si è soffermato esclusivamente sul difetto di legittimazione attiva in capo al [OSCURATO:PERSONA]. 8RG n. 5250/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] trova conferma anche nella sentenza della Corted’appello di Messina.

3.3. La Corte territoriale, in particolare, ha ritenuto che il tribunale ha rigettato l’eccezione di difetto di legittimazione del [OSCURATO:PERSONA] «come proposta dall’opponente Asl, affermando che erroneamente la Asl ha eccepito il difetto di legittimazione; infatti, allorché si lamenti che il soggetto che avanza la pretesa non sia titolare di essa, la questione dedotta non attiene alla legittimazione ma al difetto di titolarità dal lato attivo della pretesa suddetta».

Per la Corte d’appello, dunque – correttamente - «con siffatta argomentazione […] è rimasta intonsa la questione di merito, circa la titolarità - in capo al [OSCURATO:PERSONA] - del diritto di credito azionato, che il tribunale non ha affrontato, consapevole dell’orientamento giurisprudenziale all’epoca vigente, ossia della non rilevabilità d’ufficio della questione».

Ha precisato la Corte di merito che «il primo giudicante ha affermato semplicemente che c’è la legittimazione attiva del [OSCURATO:PERSONA], perché egli si è rappresentato come titolare della pretesa, ragion per cui andava rigettata l’eccezione di difetto di legittimazione attiva (situazione che ricorre quando ci si rappresenta non titolare della pretesa azionata: es. locatario che agisce per la tutela [tipica] del proprietario), sollevata dalla controparte, mentre nulla ha statuito in merito alla diversa questione della coincidenza (o meno) dalla lato attivo tra il [OSCURATO:PERSONA], che ha agito in giudizio, e l’effettivo titolare della pretesa, o meglio non ha statuito sulla titolarità -in capo al [OSCURATO:PERSONA] - della pretesa azionata».

4. Quanto al merito, risulta inammissibile la censura del ricorrente, in quanto pretende una diversa valutazione degli elementi istruttori, già sufficientemente effettuata dalla Cortedi merito, non consentita in questa sede. 9RG n. 5250/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

4.1. Senza contare che, nella specie, la questione attiene all’interpretazione della convenzione stipulata tra la Asl e l’Università, approvata con la delibera n.182 del 2002 da parte della Asl.

La Corte d’appello ha proposto una interpretazione di tale scrittura, del tutto plausibile, che non può essere inficiata da una diversa lettura, evidentemente contrastante con quella del giudice di secondo grado, proposta dalla ricorrente in questa sede, senza peraltro indicare i criteri ermeneutici eventualmente errati utilizzati dalla Corted’appello, da mettere a confronto con ulteriori e diversi criteri di interpretazione che il ricorrente avrebbe dovuto prospettare e indicare specificamente.

Pertanto, non può essere superato quanto riportato dalla sentenza della Corte d’appello, con riferimento alla delibera n. 182 del 2002 dell’Asl, contenente la convenzione per l’esecuzione delle prestazioni professionali fatturate, da cui emerge che «valutato che questa Azienda intende mantenere i rapporti con la C attedra di IgieneIndustriale della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Messina e, per l’effetto è necessario trasferire la Convenzione dal [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” a lla suindicata Università di Messina….DELIBERA… approvare la Convenzione con la Cattedra di [OSCURATO:PERSONA], diretta dal professor [OSCURATO:PERSONA], della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Messina…».

La Corte di merito ha dunque concluso, in modo condivisibile, che «nessun rapporto diretto vi è tra la Asl 10 [OSCURATO:SOCIETA] ed il dott. [OSCURATO:PERSONA], ma tra la prima e l’Università degli Studi di Messina, [OSCURATO:PERSONA] industriale, alla quale ultima - come si legge nello schema di convenzione a firma del [OSCURATO:PERSONA] (apposta sotto la 10RG n. 5250/2022 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio dicitura “Cattedra di [OSCURATO:PERSONA] r iale [OSCURATO:PERSONA] di Messina”) allegato alla delibera n.182/2002, spettava di fatturare».

5. Peraltro, l’art. 7 della convenzione, riportato dalla ricorrente nel motivo di impugnazione per cassazione, non risulta trascritto interamente, sicché non consente neppure di comprendere la reale portata della censura.

Tra l’altro, tale clausola contrattuale non risulta esaminata dalla Corted’appello, che non ne fa alcuna menzione, sicché sarebbe stato onere del ricorrente indicare in quale fase processuale la questione fosse stata portata all’attenzione del giudice delle parti, dovendosi reputare la questione anche caratterizzata da novità.

6. Si legge nell’art.7, nella parte trascritta, che «la Cattedra di [OSCURATO:PERSONA] r iale del [OSCURATO:PERSONA] di Messina, nella persona del Prof. [OSCURATO:PERSONA] provvederà a fatturare con cadenza mensile i compensi maturati per le prestazioni fornite e l’Asl n. 10 di Palmi (RC) si impegna a provvedere al saldo di quanto dovuto nel termine di 60 giorni dall’emissione della fattura».

Come si vede, si fa riferimento proprio all’[OSCURATO:PERSONA] quale controparte contrattuale, a prescindere dal soggetto legittimato ad emettere fatture.

7. Non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva da parte dell’AziendaSanitaria.

P.Q.M rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 5250/2022r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , i l qual e chied e di voler ricevere le comunicazioni alproprio indirizz o di posta elettronica certificata indicato, elettivamente domiciliato in Roma, Largo di [OSCURATO:PERSONA], n. 11, presso lo studio legale Rinaldi e Associati. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] n. 10 della [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata – 2RG n. 5250/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio avverso la sentenza della Corte di appello di Messina n. 3 03 /20 2 1 , depositata in data 9/7/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio; [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] richiedeva l’emissione del decreto ingiuntivo per la somma di euro 144.609,16, nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 10 della [OSCURATO:SOCIETA], per l’espletamento delle visite di sorveglianza sanitaria a i propri dipendenti, giusta convenzione sottoscritta tra la Cattedra di [OSCURATO:PERSONA] r iale dell’Università di Messina, nella persona del prof. [OSCURATO:PERSONA] e l’Asl. Precisava che la Asl, dopo l’espletamento delle visite, aveva annullato in via di autotutela tale convenzione. 2.Proponeva opposizione la Asl n.10 della [OSCURATO:SOCIETA] , che eccepiva il difetto di legittimazione attiva del [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il tribunale di Messina, con sentenza n.2501/2014, depositata il 12/12/2014, accoglieva l’opposizione, rigettando le eccezioni di carenza di legittimazione attiva e di incompetenza per territorio formulate dallaopponente. In particolare per il tribunale la Asl aveva erroneamente eccepito il difetto di legittimazione; infatti, «allorché si lamenti che il soggetto che avanza una pretesa non sia titolare di essa, la questione dedotta non attiene alla legittimazione ma al difetto di titolaritàdal lato attivo della pretesa suddetta». Il tribunale teneva conto dell’annullamento in autotutela della delibera n. 182 del 2002, che regolava il rapporto professionale tra l’AziendaSanitaria e [OSCURATO:PERSONA], titolare della Cattedra universitaria, avvenuto con la delibera n.1496 del 13/8/2002. 3RG n. 5250/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 4. Avverso tale sentenza proponeva appello il [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Con il primo motivo di impugnazione l’appellante deduceva che il provvedimento emesso in autotutela non eliminava la delibera con efficacia ex tunc. 4.2. Con il secondo motivo evidenziava che l’adozione del provvedimento in autotutela presupponeva l’esistenza di specifiche ragioni di pubblico interesse. 4.3. Con il terzomotivo di impugnazione censurava la sentenza del tribunale, che avrebbe dovuto disapplicare il provvedimento emesso in autotutela. 5. La Corte d’appello di Messina, con la sentenza n. 303/2021, pubblicata il 9/7/2021, rigettava l’appello. Premetteva che il tribunale aveva rigettato l’eccezione di difetto di legittimazione del [OSCURATO:PERSONA]; tuttavia,l’argomentazione utilizzata dal tribunale aveva lasciato «intonsa la questione di merito, circa la titolarità -in capo al [OSCURATO:PERSONA] - del diritto di credito azionato, che il tribunale non ha affrontato, consapevole dell’orientamento giurisprudenziale all’epoca vigente, ossia della non rilevabilità d’ufficio della questione». In sostanza, il tribunale aveva affermato semplicemente «che c’è la legittimazione attiva del [OSCURATO:PERSONA], perché egli si era presentato come titolare della pretesa, ragion per cui andava rigettata l’eccezione di difetto di legittimazione attiva», ma nulla aveva statuito in merito alla diversa questione della titolarità del rapporto. Per tale ragione, la Corted’appello rilevava d’ufficio la questione in ordine alla titolarità del rapporto. Nella specie, il [OSCURATO:PERSONA] non era titolare del diritto di credito fatto valere, in quanto nella delibera n.182 del 2002, contenente la convenzione con la Asl, si leggeva che i rapporti attenevano alla [OSCURATO:PERSONA] r iale della Facoltà di Medicina e Chirurgia 4RG n. 5250/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio dell’Università di Messina, tanto che veniva approvata la convenzione con l’Università. Il fatto che poi, per norme interne all’Università di Messina gli importi dovuti all’Asl spettassero al medico che di fatto aveva eseguito materialmente le prestazioni oggetto di convenzione, era circostanza che non incideva sulla titolarità del diritto. Laconvenzione era intervenuta tra la Asl n. 10 e l’U niversità di Messina. 6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA]. 7. È rimasta intimata l’Università di Messina. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la «violazione e falsa applicazione dell’art.81 e 112 c.p.c., in relazione all’art.360, primo comma, numeri 3 e 4, c.p.c., per violazione o falsa applicazione di norma di diritto, nullità della sentenza». Il ricorrente deduce che il tribunale di Messina, con la sentenza di prime cure, ha evidenziato che la legitimatio ad causamè concetto del tutto differente da quello relativo alla titolarità attiva e passiva del rapporto controverso. Il primo attiene alla coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che proponeva la domanda ed il soggetto che nella causa stessa è affermato titolare del diritto, mentre, ove si contesta l’estraneità del soggetto attivo o passivo al rapporto controverso, si controverte sulla titolarità attiva o passiva del rapporto litigioso; tale accertamento appartiene al giudizio di merito della controversia, con evidenti conseguenze in tema di rilevabilità d’ufficio e decadenza. Avrebbe dunque errato la Corted’appello, ove ha asserito che il giudice di primo grado non ha statuito sulla titolarità, in capo al ricorrente, della pretesa azionata. 5RG n. 5250/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] contrario, dall’esame della motivazione della sentenza di primo grado, risulta non solo che il giudice di primo grado si era espresso sulla posizione soggettiva del [OSCURATO:PERSONA], ma anche che avesse «fatto le dovute distinzioni con istituti differenti». Tra l’altro,la Asl n. 10 della [OSCURATO:SOCIETA], nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, avrebbe svolto «una mera difesa e non una eccezione in senso stretto, come tale non rilevabile d’ufficio». Il ricorrente richiama anche la pronuncia di questa Corte, a sezioni unite, n. 2951 del 2016, per la quale la difesa , con cui il convenuto si limita a dedurre che l’attore non è titolare del diritto azionato,è una mera difesa. 2. Con il secondo motivo di impugnazione si deduce la «violazione e falsa applicazione degli artt. 81 e 112 c.p.c., in relazione all’art.360, primo comma, n. 5, c.p.c., per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe valutato l’art. 7 della convenzione di cui alla delibera n.182 del 2002, ove si prevedeva che il [OSCURATO:PERSONA] fosse formalmente autorizzato della stessa [OSCURATO:PERSONA] a provvedere ad emettere le fatture relative all’attività svolta. 3. I duemotivi, che vanno affrontati congiuntamente per strette ragioni di connessione, sono infondati. 3.1. Deve premettersi che questa Corte, a sezioni unite (Cass., Sez.U., 16 febbraio 2016, n. 2951), ha tracciato la linea di demarcazione tra la legittimazione ad agire e la titolarità del diritto fatto valere in giudizio. La legittimazione ad agire in giudizio, ai sensi dell’art. 81 c.p.c., spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto «assumendo» di esserne titolare, sicché la parte è il soggetto «che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio 6RG n. 5250/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio nome, è proposta», utilizzando la tesi della «prospettazione», nel senso che al fine di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, deve valutarsi «la domanda, nella quale l’attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio». La titolarità del diritto che la parte ha prospettato come suo, attiene invece al «merito della causa». La legittimazione ad agire manca ogni volta in cui dalla stessa «prospettazione» della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all’attore. La titolarità del diritto sostanzialeattiene invece al merito della causa, quindi alla fondatezza della domanda. La carenza di legittimazione ad agire può essere rilevata d’ufficio dal giudice, e, allo stesso modo, anche la titolarità del diritto fatto valere in giudizio può essere rilevata d’ufficio dal giudice. La questione della titolarità del diritto può essere negata dal convenuto con una mera difesa e cioè con una presa di posizione negativa che, contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta alla decadenza ex art. 167 c.p.c. Pertanto, la questione della titolarità del diritto può essere sollevata d’ufficio dal giudice. 3.2. Va, poi, evidenziato che, nel giudizio di appello, il principio previsto dall'art. 346 c.p.c., secondo cui le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado si intendono rinunciate se non sono espressamente riproposte, si riferisce alle sole questioni rilevabili ad istanza di parte, ma non anche a quelle rilevabili d'ufficio, stante il potere (dovere) del giudice del gravame di rilevarle in via officiosa ai sensi dell'art. 345, comma 2, c.p.c., quand'anche non espressamente riproposte, a meno che le stesse non siano state respinte in primo grado con pronuncia espressa o implicita, essendo in tal caso necessario proporre appello incidentale al fine di evitare 7RG n. 5250/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio la formazione del giudicato interno, che ne preclude ogni riesame, anche officioso (Cass., sez. 2, 28 marzo 2022, n. 9844). E’ evidente, che non vi sia stato alcun accertamento in prime cure in ordine alla titolarità passiva del rapporto. Lo stesso ricorrente riporta uno stralcio della motivazione del giudice di prime cure, dal quale emerge nitidamente che il tribunale si è pronunciato esclusivamente sulla eccezione di difetto di legittimazione passiva, ma non sulla questione relativa alla titolarità del rapporto controverso. Si legge, infatti, nello stralcio riportato che «la legitimatio ad causam è concetto assolutamente differente da quello relativo alla titolarità attiva e passiva del rapporto controverso, poiché mentre il primo attiene “alla coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che proponeva domanda ed il soggetto che nella causa stessa è affermato titolare del diritto e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello che nella domanda è affermato soggetto passivo del diritto comunque violatore di quel diritto […] allorquando, invece, si contesta l’estraneità del soggetto attivo o passivo al rapporto controverso -e quindi si controverte sulla titolarità passiva (o attiva) del rapporto litigioso, e cioè sulla identificabilità o meno del deducente come soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall’attore […] –tale accertamento appartiene al giudizio di merito della controversia, con evidenti conseguenze in tema di rilevabilità d’ufficio e decadenza». Non v’è dubbio, dunque, che il tribunale ha riportato con precisione la differenza tra difetto di legittimazione attiva - fondata sul principio della prospettazione - e difetto di titolarità attiva del rapporto controverso. Il tribunale, dunque, si è soffermato esclusivamente sul difetto di legittimazione attiva in capo al [OSCURATO:PERSONA]. 8RG n. 5250/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] trova conferma anche nella sentenza della Corted’appello di Messina. 3.3. La Corte territoriale, in particolare, ha ritenuto che il tribunale ha rigettato l’eccezione di difetto di legittimazione del [OSCURATO:PERSONA] «come proposta dall’opponente Asl, affermando che erroneamente la Asl ha eccepito il difetto di legittimazione; infatti, allorché si lamenti che il soggetto che avanza la pretesa non sia titolare di essa, la questione dedotta non attiene alla legittimazione ma al difetto di titolarità dal lato attivo della pretesa suddetta». Per la Corte d’appello, dunque – correttamente - «con siffatta argomentazione […] è rimasta intonsa la questione di merito, circa la titolarità - in capo al [OSCURATO:PERSONA] - del diritto di credito azionato, che il tribunale non ha affrontato, consapevole dell’orientamento giurisprudenziale all’epoca vigente, ossia della non rilevabilità d’ufficio della questione». Ha precisato la Corte di merito che «il primo giudicante ha affermato semplicemente che c’è la legittimazione attiva del [OSCURATO:PERSONA], perché egli si è rappresentato come titolare della pretesa, ragion per cui andava rigettata l’eccezione di difetto di legittimazione attiva (situazione che ricorre quando ci si rappresenta non titolare della pretesa azionata: es. locatario che agisce per la tutela [tipica] del proprietario), sollevata dalla controparte, mentre nulla ha statuito in merito alla diversa questione della coincidenza (o meno) dalla lato attivo tra il [OSCURATO:PERSONA], che ha agito in giudizio, e l’effettivo titolare della pretesa, o meglio non ha statuito sulla titolarità -in capo al [OSCURATO:PERSONA] - della pretesa azionata». 4. Quanto al merito, risulta inammissibile la censura del ricorrente, in quanto pretende una diversa valutazione degli elementi istruttori, già sufficientemente effettuata dalla Cortedi merito, non consentita in questa sede. 9RG n. 5250/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 4.1. Senza contare che, nella specie, la questione attiene all’interpretazione della convenzione stipulata tra la Asl e l’Università, approvata con la delibera n.182 del 2002 da parte della Asl. La Corte d’appello ha proposto una interpretazione di tale scrittura, del tutto plausibile, che non può essere inficiata da una diversa lettura, evidentemente contrastante con quella del giudice di secondo grado, proposta dalla ricorrente in questa sede, senza peraltro indicare i criteri ermeneutici eventualmente errati utilizzati dalla Corted’appello, da mettere a confronto con ulteriori e diversi criteri di interpretazione che il ricorrente avrebbe dovuto prospettare e indicare specificamente. Pertanto, non può essere superato quanto riportato dalla sentenza della Corte d’appello, con riferimento alla delibera n. 182 del 2002 dell’Asl, contenente la convenzione per l’esecuzione delle prestazioni professionali fatturate, da cui emerge che «valutato che questa Azienda intende mantenere i rapporti con la C attedra di IgieneIndustriale della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Messina e, per l’effetto è necessario trasferire la Convenzione dal [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” a lla suindicata Università di Messina….DELIBERA… approvare la Convenzione con la Cattedra di [OSCURATO:PERSONA], diretta dal professor [OSCURATO:PERSONA], della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Messina…». La Corte di merito ha dunque concluso, in modo condivisibile, che «nessun rapporto diretto vi è tra la Asl 10 [OSCURATO:SOCIETA] ed il dott. [OSCURATO:PERSONA], ma tra la prima e l’Università degli Studi di Messina, [OSCURATO:PERSONA] industriale, alla quale ultima - come si legge nello schema di convenzione a firma del [OSCURATO:PERSONA] (apposta sotto la 10RG n. 5250/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio dicitura “Cattedra di [OSCURATO:PERSONA] r iale [OSCURATO:PERSONA] di Messina”) allegato alla delibera n.182/2002, spettava di fatturare». 5. Peraltro, l’art. 7 della convenzione, riportato dalla ricorrente nel motivo di impugnazione per cassazione, non risulta trascritto interamente, sicché non consente neppure di comprendere la reale portata della censura. Tra l’altro, tale clausola contrattuale non risulta esaminata dalla Corted’appello, che non ne fa alcuna menzione, sicché sarebbe stato onere del ricorrente indicare in quale fase processuale la questione fosse stata portata all’attenzione del giudice delle parti, dovendosi reputare la questione anche caratterizzata da novità. 6. Si legge nell’art.7, nella parte trascritta, che «la Cattedra di [OSCURATO:PERSONA] r iale del [OSCURATO:PERSONA] di Messina, nella persona del Prof. [OSCURATO:PERSONA] provvederà a fatturare con cadenza mensile i compensi maturati per le prestazioni fornite e l’Asl n. 10 di Palmi (RC) si impegna a provvedere al saldo di quanto dovuto nel termine di 60 giorni dall’emissione della fattura». Come si vede, si fa riferimento proprio all’[OSCURATO:PERSONA] quale controparte contrattuale, a prescindere dal soggetto legittimato ad emettere fatture. 7. Non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva da parte dell’AziendaSanitaria. P.Q.M rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei
Decreto Cassazione n. 06855/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris