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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 giugno 2026

Cassazione n. 19005/2026

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controAgenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] dello Stato.-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodel Lazio, n. 4835/2024 depositata il 22/07/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza n. 4835/2024, la Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado del Lazio rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 10072/2022 con cui la CGT di primo grado di Romaaveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso l’avviso diliquidazione n. 2018-003-EM-000006174-0-001 REGISTRO 2018Numero registro generale 27056/2024Numero sezionale 2340/2026Numero di raccolta generale 19005/2026Data pubblicazione 10/06/2026dell’importo di 208,75 euro, richiesto a titolo di imposta di registro erelative sanzioni in relazione ad un provvedimento emesso dal Tribunale diRoma in data 25.10.2018, nell’ambito di un’esecuzione mobiliare.Il giudice di primo grado osservava che nel provvedimento giudiziariola ricorrente era individuata come parte creditrice e che “a tale indicazione(pur se eventualmente inesatta)” si era attenuto l’Ufficio impositore, inapplicazione degli artt. 37 e 57, comma 1, del TUR.Il giudice d’appello confermava la sentenza di primo grado, rilevandoche la contribuente era indicata espressamente nell’atto giudiziario quale“creditore procedente” e che non risultavano “attivate procedure dicorrezione di eventuale errore materiale”, sicché era stata individuatadall’Ufficio come debitrice dell’imposta in forza del sopracitato art. 57, daintendersi riferito, secondo la richiamata pronuncia di questa Corte (n.1925/2008), “a tutti coloro che abbiano preso parte al giudizio, nei cuiconfronti la pronuncia giurisdizionale si è espressa nella parte dispositiva ela cui sfera giuridica sia in qualche modo interessata dagli effetti dellapronuncia, avendo detta norma come sua precipua finalità quella dirafforzare la posizione dell’erario nei confronti dei contribuenti in vistadella proficua riscossione delle imposte, salvo il diritto per ciascuno di essidi rivalersi nei confronti della parte civilmente tenuta al pagamento”.2. [OSCURATO:PERSONA] delegato formulava proposta di definizione del giudizio exart. 380-bis c.p.c., rilevando la manifesta infondatezza del ricorso.3.

L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.4.

La ricorrente avanzava istanza di trattazione in pubblica udienza delricorso, del quale veniva fissata la trattazione in camera di consiglio aisensi dell’art. 380-bis n. 1 c.p.c.5.

La ricorrente depositava inoltre il provvedimento di correzione dierrore materiale del provvedimento tassato, ottenuto nelle more dal GE ememoria illustrativa.Numero registro generale 27056/2024Numero sezionale 2340/2026Numero di raccolta generale 19005/2026Data pubblicazione 10/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONEVa preliminarmente disattesa la richiesta di trattazione del ricorso inpubblica udienza, avendo le Sezioni Unite di questa Corte chiarito che ilCollegio giudicante ben può escludere, nell'esercizio di una valutazionediscrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblicaudienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto daapplicare e qualora non si verta in ipotesi di decisioni aventi rilevanzanomofilattica (Cass.

S.U., n. 14437/2018; Cass.

S.U., n. 8093/2020;Cass., n. 28370/22), come nel caso di specie.Con il primo motivo si deducono la “violazione e falsa applicazionedelle norme di diritto ex art. 360 n. 3 cpc con riguardo agli artt. 77, 94,112, 115 e 116 cpc; art. 2967 cc”, atteso che esisterebbe un giudicatointerno sulla inesatta individuazione della parte processuale tenuta ex art.57 del d.P.R. n. 131/1986 al pagamento dell’imposta di registro relativa alprovvedimento in oggetto (ordinanza di assegnazione del GE).Sostiene la ricorrente che sia il giudice di primo che di secondo gradoavrebbero confermato che l’indicazione della stessa come soggetto passivodella pretesa tributaria era frutto di un errore.

Infatti, il giudice d’appelloavrebbe respinto il ricorso e segnatamente l’eccezione di difetto dilegittimazione passiva della contribuente in quanto l’errore contenutonell’ordinanza di assegnazione oggetto di registrazione - in cui la creditriceprocedente era stata individuata nella Mezulic e non nella persona dallastessa rappresentata ([OSCURATO:PERSONA]) - non era stato oggetto di correzionee che tale prospettata necessità di correzione, avallando la sussistenza delsuddetto difetto di legittimazione passiva, non giustificherebbe il rigettodella domanda, costituendo al più motivo di compensazione delle spesedel giudizio di primo grado.Il motivo è infondato, dovendosi confermare le condivisibiliargomentazioni svolte in merito nella proposta di definizione accelerata,Numero registro generale 27056/2024Numero sezionale 2340/2026Numero di raccolta generale 19005/2026Data pubblicazione 10/06/2026che applica principi di diritto affermati dalla consolidata giurisprudenza diquesta Corte.Va, pertanto, ribadito che non è ravvisabile alcun giudicato internosulla carenza di legittimazione passiva d’imposta della ricorrente, tant’èche, come già chiarito nella PDA, “da un lato, la CTP non ha riconosciuto ildetto difetto (essendosi limitata ad ipotizzarlo in astratto…) e, dall’altro, laCTR non solo ha contestato l’eccezione di parte, ma ha, in senso contrario,affermato che poiché nel caso di specie la contribuente èspecificamente indicata nell’atto giudiziario come “creditore procedente” enon risultano attivate procedure di correzione di eventuale erroremateriale del provvedimento, correttamente l’Ufficio l’ha individuata comedebitrice dell’imposta ”.D’altro canto, il rigetto dell’originario ricorso prima e dell’appello dellacontribuente poi, entrambi fondati sulla dedotta insussistenza dellalegittimazione passiva tributaria della predetta, è evidentementeincompatibile con l’assunto relativo alla formazione di un giudicato inrelazione a tale insussistenza.Va, altresì, ribadita l’inconferenza, già evidenziata dalla PDA, dei“richiami, operati nella rubrica del motivo, all’asserita violazione degli artt.115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., se solo si considera che, in tema di ricorsoper cassazione, la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura soltantonell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una partediversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole discomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivied eccezioni, mentre, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorredenunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamentela regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento delladecisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativafuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nelvalutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza diNumero registro generale 27056/2024Numero sezionale 2340/2026Numero di raccolta generale 19005/2026Data pubblicazione 10/06/2026convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attivitàconsentita dall’art. 116 c.p.c. (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 26739 del15/10/2024)”.Con il secondo motivo si deduce la “violazione delle norme di cui agliartt. 77 e 94 CPC in relazione all’art. 360 n. 3 cpc”, per avere la ricorrentepromosso l’azione esecutiva non in proprio ma quale procuratrice specialedi [OSCURATO:PERSONA], come riscontrabile dalla procura speciale in atti eriprodotta nel ricorso, da cui discenderebbe che l’unico soggettolegittimato passivo a corrispondere l’imposta di registro è [OSCURATO:PERSONA].

Asostegno dell’assunto, la ricorrente riporta l’orientamento dellagiurisprudenza di legittimità secondo cui l’art. 94 c.p.c. consenteeccezionalmente di ritenere responsabile per le spese il rappresentanteanziché il rappresentato o entrambi in solido, laddove ricorrano gravimotivi, da identificarsi con la trasgressione del dovere di lealtà e probità dicui all’art. 88 c.p.c. ovvero nella mancanza della normale prudenza checaratterizza la responsabilità aggravata ex art. 96, comma 2, c.p.c.,insussistenti nel caso di specie.Il motivo è infondato, in ragione delle argomentazioni già svolte nellaproposta di definizione accelerata, che questa Corte ritiene del paricondivisibili.Va preliminarmente rilevato che la richiesta della ricorrente diacquisizione della “certificazione amministrativa attestante la correzionedell’errore materiale dell’ordinanza di assegnazione 6174/18 Trib.

Roma incui definitivamente si attesta che [OSCURATO:PERSONA] ha azionato la stessanon in proprio ma quale procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA]” èinammissibile, non trattandosi di documento rientrante tra quelli (“cheriguardano la nullità della sentenza impugnata e l'ammissibilità del ricorsoe del controricorso”) di cui l’art. 372 c.p.c. consente il deposito nel giudiziodi legittimità.Numero registro generale 27056/2024Numero sezionale 2340/2026Numero di raccolta generale 19005/2026Data pubblicazione 10/06/2026In ogni caso, la produzione appare superflua, atteso che, pur dandoper acquisito che la Mezulic abbia agito in via esecutiva non in proprio maquale procuratrice speciale della Radojca, sulla scorta della procuraspeciale riprodotta nel ricorso per cassazione e che in tale qualità sia stataperciò destinataria dell’ordinanza di assegnazione, la stessa rimanepassivamente legittimata ai fini dell’imposta di registro.A tal proposito, già nella PDA si è evidenziato che dalla specificadisciplina in tema di imposta di registro succedutasi nel tempo (esegnatamente dagli artt. 93, n. 1, del r.d. n. 3269/1923, dall’art. 55 deld.P.R. n. 634/1972 e dall’art. 57 del d.P.R. n. 131/1986) si ricava ilprincipio di diritto secondo il quale debbono considerarsi responsabilisolidali dell’imposta di registro tutte le parti contraenti e, quindi, anche ilrappresentante volontario in sede negoziale, in quanto partecipanteall’atto nonché rientrante tra i soggetti interessati alla registrazione dellostesso, in prosecuzione dell’attività giuridica attribuitagli per mandato (v.Cass., n. 27897/2013; Cass., n. 12287/2009; Cass., n. 6319/2008; Cass.,n. 8754/1992).A tal proposito, la Corte Cost. (sentenza n. 178/1982), nel ribadire ilrilievo del necessario collegamento della responsabilità d’imposta con lacapacità contributiva - la quale non esclude che la legge stabiliscaprestazioni tributarie a carico solidalmente, oltreché del debitoreprincipale, anche di altri soggetti non direttamente partecipi dell'attoassunto come indice di capacità contributiva - ha affermato, in ragionedegli interessi sottesi al rapporto sostanziale che intercorre trarappresentato e rappresentante, la legittimità della facoltà, accordataall'Amministrazione finanziaria, di chiedere il pagamento dell'imposta diregistro al procuratore, in mancanza della quale il recupero del tributodovuto potrebbe presentare ostacoli difficilmente sormontabili, conpregiudizio dei fini di primario interesse pubblico che l'Amministrazionefinanziaria persegue.

Inoltre, con specifico riferimento alle imposteNumero registro generale 27056/2024Numero sezionale 2340/2026Numero di raccolta generale 19005/2026Data pubblicazione 10/06/2026indirette, la Corte Cost. ha più volte ribadito che il necessariocollegamento con la capacità contributiva non esclude che la leggestabilisca prestazioni tributarie a carico solidalmente oltreché del debitoreprincipale, anche di altri soggetti non direttamente partecipi dell'attoassunto come indice di capacità contributiva, dovendo in tali casi lasolidarietà ricollegarsi a rapporti giuridico-economici fra soggetti nondirettamente partecipi e soggetti direttamente partecipi all’atto soggetto aregistrazione, "idonei alla configurazione di unitarie situazioni che possanogiustificare razionalmente il vincolo obbligatorio e la sua causa” (CorteCost., n. 215/2000;, che richiama Corte Cost., n. 226/1984, Corte Cost.,n. 178/1982, Corte Cost., n. 120/1972).Sul piano processuale, questa Corte ha inoltre affermato lasoggettività passiva ai fini dell’imposta di registro in capo alle parti incausa, intese come tutti coloro che abbiano preso parte al giudizio, nei cuiconfronti la pronuncia giurisdizionale si è espressa nella parte dispositiva ela cui sfera giuridica sia in qualche modo interessata dagli effetti di talepronuncia, avendo detta norma come sua precipua finalità quella dirafforzare la posizione dell’erario nei confronti dei contribuenti in vistadella proficua riscossione delle imposte, salvo il diritto di ciascuno dirivalersi nei confronti della parte civilmente tenuta al pagamento (Cass.,n. 1925/2008).Sulla scorta della valorizzazione del rapporto sostanziale intercorrentetra il rappresentato e il rappresentante volontario, operata dalle suddettepronunce della Corte Costituzionale, va del pari ritenuto non irrazionale,né arbitrario, individuare anche nel rappresentante volontario processualeun responsabile di imposta, solidalmente tenuto al relativo adempimento.I precedenti richiamati dal ricorrente (Cass., n. 25790/2014, inmotivazione) e dalla stessa PDA (Cass., n. 21134/2014, peraltro relativaall’ipotesi del falso rappresentato), i quali, in caso di litisconsorziofacoltativo, escludono la solidarietà passiva tributaria del litisconsorte inNumero registro generale 27056/2024Numero sezionale 2340/2026Numero di raccolta generale 19005/2026Data pubblicazione 10/06/2026quanto estraneo al rapporto sostanziale, non riguardano il rappresentanteprocessuale ma la diversa figura del litisconsorte facoltativo, del quale, nelcaso affrontato dalla ordinanza n. 21134/2014, è stata accertata proprio laestraneità al rapporto sostanziale.Detta estraneità, nel caso della rappresentanza processuale volontaria,deve invero ritenersi esclusa in radice, per il combinato disposto degliarticoli 77 e 100 c.p.c., in forza del quale la rappresentanza processualevolontaria può essere conferita solo a chi sia investito di un potererappresentativo (generale o speciale) di natura sostanziale in ordine alrapporto dedotto in giudizio, con conseguente necessità del requisito di“appartenenza” della lite in capo al rappresentante processuale in quantoinvestito anche della rappresentanza sostanziale nel rapporto litigioso(Cass., n. 16323/2023; Cass., n. 91334/2022; Cass., n. 4924/2017; Cass.S.U., n. 24179/2009; Cass. n. 13054/06).

Proprio la pronuncia di questaCorte n. 22072/2022, richiamata dalla ricorrente nella memoriaillustrativa, riconosce, invero, al procuratore speciale costituito in giudiziola soggettività passiva tributaria ai fini dell’imposta di registro, rilevandoche osta alla configurabilità di una rappresentanza meramenteprocessuale “in via di principio quanto desumibile dal combinato dispostodi cui agli articoli 77 e 100 cod.proc.civ.”, atteso che “La rappresentanzaprocessuale volontaria… può essere conferita solo a chi sia investito di unpotere rappresentativo (generale o speciale) di natura sostanziale inordine al rapporto dedotto in giudizio.

Dal menzionato combinato dispostosi evince, in altri termini, la necessità che al rappresentante processualefaccia capo anche il requisito di ‘appartenenza’ della lite appunto perchéinvestito della rappresentanza sostanziale nel rapporto litigioso (Cass.nn.43/17; 13054/06), …”.Poiché, come evidenziato, nel caso della rappresentanza processualevolontaria è esclusa in radice l’estraneità al rapporto sostanziale litigioso,che giustifica l’esenzione dall’imposta, il rappresentante processualeNumero registro generale 27056/2024Numero sezionale 2340/2026Numero di raccolta generale 19005/2026Data pubblicazione 10/06/2026volontario deve ritenersi obbligato in solido al pagamento dell’imposta diregistro.Nella fattispecie in esame, il potere rappresentativo sostanziale dellaricorrente risulta proprio dal tenore della procura speciale riportata nelricorso, con cui la rappresentata attribuisce espressamente allarappresentante il potere di “trattare e definire, nel suo interesse, latotalità delle controversie aventi ad oggetto materia di previdenza edassistenza obbligatoria con l’INPS, l’INAIL, il MINISTERO DEGLI INTERNI,ovvero qualsiasi altro ente previdenziale pubblico e/o privato nelloStato…”, conferendole, in quanto procurator ad negotia, la facoltà di“transigere, conciliare il danno con potere di sottoscrizione della relativaquietanza e di incassare da enti ed assicurazioni pubbliche e/o private ilcorrispettivo dovuto….”, comprendendo il mandato “anche il potere dirappresentanza nel giudizio eventualmente incardinato…” (dalpignoramento presso terzi riprodotto a pg 3 del ricorso risulta azionatodalla Mezulic nella qualità, un credito di 7.024,64 euro verso l’INPS,titolare di un conto corrente presso UNICREDIT, [OSCURATO:PERSONA] E BNL,secondo quanto dedotto dalla ricorrente, terza pignorata nell’ulterioreprocedura esecutiva conclusasi con l’ordinanza tassata “ed in ogni casounica tenuta al pagamento per conto dell’INPS delle somme dovutedall’ente previdenziale a [OSCURATO:PERSONA]”).A dirimente riscontro della sussistenza della responsabilità solidaled’imposta in capo anche al rappresentante processuale volontario,soccorre inoltre il dato testuale dell’art. 57 del d.P.R. n. 131/1986, che,nell’indicare i soggetti obbligati al pagamento, aggiunge “ai soggetti nelcui interesse fu chiesta la registrazione”, anche “le parti in causa”, chedebbono pertanto essere soggetti ulteriori e diversi dai primi, sicché, ovepure la qualifica di “parti in causa” volesse intendersi nella ristrettaaccezione di parti sostanziali del rapporto controverso, esclusi pertanto iNumero registro generale 27056/2024Numero sezionale 2340/2026Numero di raccolta generale 19005/2026Data pubblicazione 10/06/2026rappresentanti processuali, questi rientrerebbero comunque nel novero dei“soggetti nel cui interesse fu chiesta la registrazione”.Pertanto, deve ritenersi sussistente la soggettività passiva tributaria aifini dell’imposta di registro anche della ricorrente, in quantorappresentante processuale volontaria della parte sostanziale.Tale conclusione non può ritenersi in alcun modo infirmatadall’inconferente richiamo, effettuato dalla ricorrente, all’art. 94 c.p.c.,siccome concernente una fattispecie, del tutto diversa, di responsabilità(anche solidale) dei rappresentanti della parte per le spese di lite.Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Ne consegue la condanna dellaricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidatecome da dispositivo, nonché la condanna al pagamento di un’ulterioresomma, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., in favore dellacontroricorrente e al versamento di un’ulteriore somma in favore dellacassa delle ammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di cassazione, che liquida in 400,00 euro per compensiprofessionali, oltre spese prenotate a debito, nonché al pagamento dellasomma di 400,00 euro ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. in favore dellacontroricorrente; condanna la ricorrente al versamento della somma di500,00 euro alla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4,c.p.c.; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/03/2026.Il PresidenteLiberato Paolitto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
controAgenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] dello Stato.-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodel Lazio, n. 4835/2024 depositata il 22/07/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 4835/2024, la Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado del Lazio rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 10072/2022 con cui la CGT di primo grado di Romaaveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso l’avviso diliquidazione n. 2018-003-EM-000006174-0-001 REGISTRO 2018Numero registro generale 27056/2024Numero sezionale 2340/2026Numero di raccolta generale 19005/2026Data pubblicazione 10/06/2026dell’importo di 208,75 euro, richiesto a titolo di imposta di registro erelative sanzioni in relazione ad un provvedimento emesso dal Tribunale diRoma in data 25.10.2018, nell’ambito di un’esecuzione mobiliare.Il giudice di primo grado osservava che nel provvedimento giudiziariola ricorrente era individuata come parte creditrice e che “a tale indicazione(pur se eventualmente inesatta)” si era attenuto l’Ufficio impositore, inapplicazione degli artt. 37 e 57, comma 1, del TUR.Il giudice d’appello confermava la sentenza di primo grado, rilevandoche la contribuente era indicata espressamente nell’atto giudiziario quale“creditore procedente” e che non risultavano “attivate procedure dicorrezione di eventuale errore materiale”, sicché era stata individuatadall’Ufficio come debitrice dell’imposta in forza del sopracitato art. 57, daintendersi riferito, secondo la richiamata pronuncia di questa Corte (n.1925/2008), “a tutti coloro che abbiano preso parte al giudizio, nei cuiconfronti la pronuncia giurisdizionale si è espressa nella parte dispositiva ela cui sfera giuridica sia in qualche modo interessata dagli effetti dellapronuncia, avendo detta norma come sua precipua finalità quella dirafforzare la posizione dell’erario nei confronti dei contribuenti in vistadella proficua riscossione delle imposte, salvo il diritto per ciascuno di essidi rivalersi nei confronti della parte civilmente tenuta al pagamento”.2. [OSCURATO:PERSONA] delegato formulava proposta di definizione del giudizio exart. 380-bis c.p.c., rilevando la manifesta infondatezza del ricorso.3. L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.4. La ricorrente avanzava istanza di trattazione in pubblica udienza delricorso, del quale veniva fissata la trattazione in camera di consiglio aisensi dell’art. 380-bis n. 1 c.p.c.5. La ricorrente depositava inoltre il provvedimento di correzione dierrore materiale del provvedimento tassato, ottenuto nelle more dal GE ememoria illustrativa.Numero registro generale 27056/2024Numero sezionale 2340/2026Numero di raccolta generale 19005/2026Data pubblicazione 10/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONEVa preliminarmente disattesa la richiesta di trattazione del ricorso inpubblica udienza, avendo le Sezioni Unite di questa Corte chiarito che ilCollegio giudicante ben può escludere, nell'esercizio di una valutazionediscrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblicaudienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto daapplicare e qualora non si verta in ipotesi di decisioni aventi rilevanzanomofilattica (Cass. S.U., n. 14437/2018; Cass. S.U., n. 8093/2020;Cass., n. 28370/22), come nel caso di specie.Con il primo motivo si deducono la “violazione e falsa applicazionedelle norme di diritto ex art. 360 n. 3 cpc con riguardo agli artt. 77, 94,112, 115 e 116 cpc; art. 2967 cc”, atteso che esisterebbe un giudicatointerno sulla inesatta individuazione della parte processuale tenuta ex art.57 del d.P.R. n. 131/1986 al pagamento dell’imposta di registro relativa alprovvedimento in oggetto (ordinanza di assegnazione del GE).Sostiene la ricorrente che sia il giudice di primo che di secondo gradoavrebbero confermato che l’indicazione della stessa come soggetto passivodella pretesa tributaria era frutto di un errore. Infatti, il giudice d’appelloavrebbe respinto il ricorso e segnatamente l’eccezione di difetto dilegittimazione passiva della contribuente in quanto l’errore contenutonell’ordinanza di assegnazione oggetto di registrazione - in cui la creditriceprocedente era stata individuata nella Mezulic e non nella persona dallastessa rappresentata ([OSCURATO:PERSONA]) - non era stato oggetto di correzionee che tale prospettata necessità di correzione, avallando la sussistenza delsuddetto difetto di legittimazione passiva, non giustificherebbe il rigettodella domanda, costituendo al più motivo di compensazione delle spesedel giudizio di primo grado.Il motivo è infondato, dovendosi confermare le condivisibiliargomentazioni svolte in merito nella proposta di definizione accelerata,Numero registro generale 27056/2024Numero sezionale 2340/2026Numero di raccolta generale 19005/2026Data pubblicazione 10/06/2026che applica principi di diritto affermati dalla consolidata giurisprudenza diquesta Corte.Va, pertanto, ribadito che non è ravvisabile alcun giudicato internosulla carenza di legittimazione passiva d’imposta della ricorrente, tant’èche, come già chiarito nella PDA, “da un lato, la CTP non ha riconosciuto ildetto difetto (essendosi limitata ad ipotizzarlo in astratto…) e, dall’altro, laCTR non solo ha contestato l’eccezione di parte, ma ha, in senso contrario,affermato che poiché nel caso di specie la contribuente èspecificamente indicata nell’atto giudiziario come “creditore procedente” enon risultano attivate procedure di correzione di eventuale erroremateriale del provvedimento, correttamente l’Ufficio l’ha individuata comedebitrice dell’imposta ”.D’altro canto, il rigetto dell’originario ricorso prima e dell’appello dellacontribuente poi, entrambi fondati sulla dedotta insussistenza dellalegittimazione passiva tributaria della predetta, è evidentementeincompatibile con l’assunto relativo alla formazione di un giudicato inrelazione a tale insussistenza.Va, altresì, ribadita l’inconferenza, già evidenziata dalla PDA, dei“richiami, operati nella rubrica del motivo, all’asserita violazione degli artt.115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., se solo si considera che, in tema di ricorsoper cassazione, la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura soltantonell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una partediversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole discomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivied eccezioni, mentre, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorredenunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamentela regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento delladecisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativafuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nelvalutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza diNumero registro generale 27056/2024Numero sezionale 2340/2026Numero di raccolta generale 19005/2026Data pubblicazione 10/06/2026convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attivitàconsentita dall’art. 116 c.p.c. (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 26739 del15/10/2024)”.Con il secondo motivo si deduce la “violazione delle norme di cui agliartt. 77 e 94 CPC in relazione all’art. 360 n. 3 cpc”, per avere la ricorrentepromosso l’azione esecutiva non in proprio ma quale procuratrice specialedi [OSCURATO:PERSONA], come riscontrabile dalla procura speciale in atti eriprodotta nel ricorso, da cui discenderebbe che l’unico soggettolegittimato passivo a corrispondere l’imposta di registro è [OSCURATO:PERSONA]. Asostegno dell’assunto, la ricorrente riporta l’orientamento dellagiurisprudenza di legittimità secondo cui l’art. 94 c.p.c. consenteeccezionalmente di ritenere responsabile per le spese il rappresentanteanziché il rappresentato o entrambi in solido, laddove ricorrano gravimotivi, da identificarsi con la trasgressione del dovere di lealtà e probità dicui all’art. 88 c.p.c. ovvero nella mancanza della normale prudenza checaratterizza la responsabilità aggravata ex art. 96, comma 2, c.p.c.,insussistenti nel caso di specie.Il motivo è infondato, in ragione delle argomentazioni già svolte nellaproposta di definizione accelerata, che questa Corte ritiene del paricondivisibili.Va preliminarmente rilevato che la richiesta della ricorrente diacquisizione della “certificazione amministrativa attestante la correzionedell’errore materiale dell’ordinanza di assegnazione 6174/18 Trib. Roma incui definitivamente si attesta che [OSCURATO:PERSONA] ha azionato la stessanon in proprio ma quale procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA]” èinammissibile, non trattandosi di documento rientrante tra quelli (“cheriguardano la nullità della sentenza impugnata e l'ammissibilità del ricorsoe del controricorso”) di cui l’art. 372 c.p.c. consente il deposito nel giudiziodi legittimità.Numero registro generale 27056/2024Numero sezionale 2340/2026Numero di raccolta generale 19005/2026Data pubblicazione 10/06/2026In ogni caso, la produzione appare superflua, atteso che, pur dandoper acquisito che la Mezulic abbia agito in via esecutiva non in proprio maquale procuratrice speciale della Radojca, sulla scorta della procuraspeciale riprodotta nel ricorso per cassazione e che in tale qualità sia stataperciò destinataria dell’ordinanza di assegnazione, la stessa rimanepassivamente legittimata ai fini dell’imposta di registro.A tal proposito, già nella PDA si è evidenziato che dalla specificadisciplina in tema di imposta di registro succedutasi nel tempo (esegnatamente dagli artt. 93, n. 1, del r.d. n. 3269/1923, dall’art. 55 deld.P.R. n. 634/1972 e dall’art. 57 del d.P.R. n. 131/1986) si ricava ilprincipio di diritto secondo il quale debbono considerarsi responsabilisolidali dell’imposta di registro tutte le parti contraenti e, quindi, anche ilrappresentante volontario in sede negoziale, in quanto partecipanteall’atto nonché rientrante tra i soggetti interessati alla registrazione dellostesso, in prosecuzione dell’attività giuridica attribuitagli per mandato (v.Cass., n. 27897/2013; Cass., n. 12287/2009; Cass., n. 6319/2008; Cass.,n. 8754/1992).A tal proposito, la Corte Cost. (sentenza n. 178/1982), nel ribadire ilrilievo del necessario collegamento della responsabilità d’imposta con lacapacità contributiva - la quale non esclude che la legge stabiliscaprestazioni tributarie a carico solidalmente, oltreché del debitoreprincipale, anche di altri soggetti non direttamente partecipi dell'attoassunto come indice di capacità contributiva - ha affermato, in ragionedegli interessi sottesi al rapporto sostanziale che intercorre trarappresentato e rappresentante, la legittimità della facoltà, accordataall'Amministrazione finanziaria, di chiedere il pagamento dell'imposta diregistro al procuratore, in mancanza della quale il recupero del tributodovuto potrebbe presentare ostacoli difficilmente sormontabili, conpregiudizio dei fini di primario interesse pubblico che l'Amministrazionefinanziaria persegue. Inoltre, con specifico riferimento alle imposteNumero registro generale 27056/2024Numero sezionale 2340/2026Numero di raccolta generale 19005/2026Data pubblicazione 10/06/2026indirette, la Corte Cost. ha più volte ribadito che il necessariocollegamento con la capacità contributiva non esclude che la leggestabilisca prestazioni tributarie a carico solidalmente oltreché del debitoreprincipale, anche di altri soggetti non direttamente partecipi dell'attoassunto come indice di capacità contributiva, dovendo in tali casi lasolidarietà ricollegarsi a rapporti giuridico-economici fra soggetti nondirettamente partecipi e soggetti direttamente partecipi all’atto soggetto aregistrazione, "idonei alla configurazione di unitarie situazioni che possanogiustificare razionalmente il vincolo obbligatorio e la sua causa” (CorteCost., n. 215/2000;, che richiama Corte Cost., n. 226/1984, Corte Cost.,n. 178/1982, Corte Cost., n. 120/1972).Sul piano processuale, questa Corte ha inoltre affermato lasoggettività passiva ai fini dell’imposta di registro in capo alle parti incausa, intese come tutti coloro che abbiano preso parte al giudizio, nei cuiconfronti la pronuncia giurisdizionale si è espressa nella parte dispositiva ela cui sfera giuridica sia in qualche modo interessata dagli effetti di talepronuncia, avendo detta norma come sua precipua finalità quella dirafforzare la posizione dell’erario nei confronti dei contribuenti in vistadella proficua riscossione delle imposte, salvo il diritto di ciascuno dirivalersi nei confronti della parte civilmente tenuta al pagamento (Cass.,n. 1925/2008).Sulla scorta della valorizzazione del rapporto sostanziale intercorrentetra il rappresentato e il rappresentante volontario, operata dalle suddettepronunce della Corte Costituzionale, va del pari ritenuto non irrazionale,né arbitrario, individuare anche nel rappresentante volontario processualeun responsabile di imposta, solidalmente tenuto al relativo adempimento.I precedenti richiamati dal ricorrente (Cass., n. 25790/2014, inmotivazione) e dalla stessa PDA (Cass., n. 21134/2014, peraltro relativaall’ipotesi del falso rappresentato), i quali, in caso di litisconsorziofacoltativo, escludono la solidarietà passiva tributaria del litisconsorte inNumero registro generale 27056/2024Numero sezionale 2340/2026Numero di raccolta generale 19005/2026Data pubblicazione 10/06/2026quanto estraneo al rapporto sostanziale, non riguardano il rappresentanteprocessuale ma la diversa figura del litisconsorte facoltativo, del quale, nelcaso affrontato dalla ordinanza n. 21134/2014, è stata accertata proprio laestraneità al rapporto sostanziale.Detta estraneità, nel caso della rappresentanza processuale volontaria,deve invero ritenersi esclusa in radice, per il combinato disposto degliarticoli 77 e 100 c.p.c., in forza del quale la rappresentanza processualevolontaria può essere conferita solo a chi sia investito di un potererappresentativo (generale o speciale) di natura sostanziale in ordine alrapporto dedotto in giudizio, con conseguente necessità del requisito di“appartenenza” della lite in capo al rappresentante processuale in quantoinvestito anche della rappresentanza sostanziale nel rapporto litigioso(Cass., n. 16323/2023; Cass., n. 91334/2022; Cass., n. 4924/2017; Cass.S.U., n. 24179/2009; Cass. n. 13054/06). Proprio la pronuncia di questaCorte n. 22072/2022, richiamata dalla ricorrente nella memoriaillustrativa, riconosce, invero, al procuratore speciale costituito in giudiziola soggettività passiva tributaria ai fini dell’imposta di registro, rilevandoche osta alla configurabilità di una rappresentanza meramenteprocessuale “in via di principio quanto desumibile dal combinato dispostodi cui agli articoli 77 e 100 cod.proc.civ.”, atteso che “La rappresentanzaprocessuale volontaria… può essere conferita solo a chi sia investito di unpotere rappresentativo (generale o speciale) di natura sostanziale inordine al rapporto dedotto in giudizio. Dal menzionato combinato dispostosi evince, in altri termini, la necessità che al rappresentante processualefaccia capo anche il requisito di ‘appartenenza’ della lite appunto perchéinvestito della rappresentanza sostanziale nel rapporto litigioso (Cass.nn.43/17; 13054/06), …”.Poiché, come evidenziato, nel caso della rappresentanza processualevolontaria è esclusa in radice l’estraneità al rapporto sostanziale litigioso,che giustifica l’esenzione dall’imposta, il rappresentante processualeNumero registro generale 27056/2024Numero sezionale 2340/2026Numero di raccolta generale 19005/2026Data pubblicazione 10/06/2026volontario deve ritenersi obbligato in solido al pagamento dell’imposta diregistro.Nella fattispecie in esame, il potere rappresentativo sostanziale dellaricorrente risulta proprio dal tenore della procura speciale riportata nelricorso, con cui la rappresentata attribuisce espressamente allarappresentante il potere di “trattare e definire, nel suo interesse, latotalità delle controversie aventi ad oggetto materia di previdenza edassistenza obbligatoria con l’INPS, l’INAIL, il MINISTERO DEGLI INTERNI,ovvero qualsiasi altro ente previdenziale pubblico e/o privato nelloStato…”, conferendole, in quanto procurator ad negotia, la facoltà di“transigere, conciliare il danno con potere di sottoscrizione della relativaquietanza e di incassare da enti ed assicurazioni pubbliche e/o private ilcorrispettivo dovuto….”, comprendendo il mandato “anche il potere dirappresentanza nel giudizio eventualmente incardinato…” (dalpignoramento presso terzi riprodotto a pg 3 del ricorso risulta azionatodalla Mezulic nella qualità, un credito di 7.024,64 euro verso l’INPS,titolare di un conto corrente presso UNICREDIT, [OSCURATO:PERSONA] E BNL,secondo quanto dedotto dalla ricorrente, terza pignorata nell’ulterioreprocedura esecutiva conclusasi con l’ordinanza tassata “ed in ogni casounica tenuta al pagamento per conto dell’INPS delle somme dovutedall’ente previdenziale a [OSCURATO:PERSONA]”).A dirimente riscontro della sussistenza della responsabilità solidaled’imposta in capo anche al rappresentante processuale volontario,soccorre inoltre il dato testuale dell’art. 57 del d.P.R. n. 131/1986, che,nell’indicare i soggetti obbligati al pagamento, aggiunge “ai soggetti nelcui interesse fu chiesta la registrazione”, anche “le parti in causa”, chedebbono pertanto essere soggetti ulteriori e diversi dai primi, sicché, ovepure la qualifica di “parti in causa” volesse intendersi nella ristrettaaccezione di parti sostanziali del rapporto controverso, esclusi pertanto iNumero registro generale 27056/2024Numero sezionale 2340/2026Numero di raccolta generale 19005/2026Data pubblicazione 10/06/2026rappresentanti processuali, questi rientrerebbero comunque nel novero dei“soggetti nel cui interesse fu chiesta la registrazione”.Pertanto, deve ritenersi sussistente la soggettività passiva tributaria aifini dell’imposta di registro anche della ricorrente, in quantorappresentante processuale volontaria della parte sostanziale.Tale conclusione non può ritenersi in alcun modo infirmatadall’inconferente richiamo, effettuato dalla ricorrente, all’art. 94 c.p.c.,siccome concernente una fattispecie, del tutto diversa, di responsabilità(anche solidale) dei rappresentanti della parte per le spese di lite.Il ricorso va, pertanto, rigettato. Ne consegue la condanna dellaricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidatecome da dispositivo, nonché la condanna al pagamento di un’ulterioresomma, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., in favore dellacontroricorrente e al versamento di un’ulteriore somma in favore dellacassa delle ammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di cassazione, che liquida in 400,00 euro per compensiprofessionali, oltre spese prenotate a debito, nonché al pagamento dellasomma di 400,00 euro ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. in favore dellacontroricorrente; condanna la ricorrente al versamento della somma di500,00 euro alla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4,c.p.c.; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/03/2026.Il PresidenteLiberato Paolitto
Sentenza Cassazione n. 19005/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris