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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2023

Cassazione n. 21786/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 28 gennaio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 21 febbraio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di truffa.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che alle pagine 1 e 2 della sentenza impugnata ha difatti ampiamente evidenziato le ragioni da cui emergeva la colpevolezza del prevenuto, sottolineando come il racconto reso dalla persona offesa, che lo aveva con certezza identificato in occasione del riconoscimento fotografico, fosse credibile e ampiamente riscontrato, e sconfessando altresì le alternative ricostruzioni genericamente dedotte dalla difesa, prive di alcuna plausibilità; Considerato che la seconda doglianza, che censura il rigetto della richiesta di confronto tra l'imputato e la persona offesa, risulta del tutto generico, oltre che manifestamente infondato, in quanto, a fronte di una sentenza impugnata che a pagina 1 ha fornito corrette argomentazioni circa l'assenza dei presupposti per procedere alla rinnovazione istruttoria mediante confronto, non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen.; Osservato che l'ultimo motivo di ricorso, che censura il trattamento sanzionatorio complessivamente riservato all'imputato, è manifestamente infondato, in quanto la corte di appello ha ampiamente argomentato in ordine ad ognuno dei profili oggetto di doglianza, da un lato evidenziando come il reato in esame fosse espressione di spiccata capacità a delinquere, alla luce dei precedenti penali, anche specifici, di cui l'imputato è gravato, e dall'altro l'impossibilità di ridurre ulteriormente la pena, peraltro determinata in misura di gran lunga inferiore alla media edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243), neppure attraverso la concessione delle attenuanti generiche, stante l'assenza di resipiscenza e di elementi positivamente valutabili (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986), nonché in relazione alla generica deduzione inerente alla attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. fry P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 febbraio 2023 Il Consigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 28 gennaio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 21 febbraio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di truffa. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che alle pagine 1 e 2 della sentenza impugnata ha difatti ampiamente evidenziato le ragioni da cui emergeva la colpevolezza del prevenuto, sottolineando come il racconto reso dalla persona offesa, che lo aveva con certezza identificato in occasione del riconoscimento fotografico, fosse credibile e ampiamente riscontrato, e sconfessando altresì le alternative ricostruzioni genericamente dedotte dalla difesa, prive di alcuna plausibilità; Considerato che la seconda doglianza, che censura il rigetto della richiesta di confronto tra l'imputato e la persona offesa, risulta del tutto generico, oltre che manifestamente infondato, in quanto, a fronte di una sentenza impugnata che a pagina 1 ha fornito corrette argomentazioni circa l'assenza dei presupposti per procedere alla rinnovazione istruttoria mediante confronto, non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen.; Osservato che l'ultimo motivo di ricorso, che censura il trattamento sanzionatorio complessivamente riservato all'imputato, è manifestamente infondato, in quanto la corte di appello ha ampiamente argomentato in ordine ad ognuno dei profili oggetto di doglianza, da un lato evidenziando come il reato in esame fosse espressione di spiccata capacità a delinquere, alla luce dei precedenti penali, anche specifici, di cui l'imputato è gravato, e dall'altro l'impossibilità di ridurre ulteriormente la pena, peraltro determinata in misura di gran lunga inferiore alla media edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243), neppure attraverso la concessione delle attenuanti generiche, stante l'assenza di resipiscenza e di elementi positivamente valutabili (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986), nonché in relazione alla generica deduzione inerente alla attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. fry P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2023 Il Consigliere esten