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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19897/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 624 bis, 625, co. 1, nn. 2 e 4, 61, n. 5 cod. pen. (capo a) e 61, n. 2, 340 cod. pen. (capo b), uniti dal vincolo della continuazione; considerato che l'unico motivo di impugnazione - con il quale si denuncia il vizio di motivazione in ordine al mancato avviso di cui all'art. 545 bis cod. proc. pen., tramite il quale la Corte avrebbe dovuto informare le parti circa la possibilità di sostituire la pena detentiva irrogata in primo grado - è privo della necessaria specificità, in quanto sostiene in maniera del tutto assertiva la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle pene sostitutive, senza effettivamente indicarli (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); il che esime dal dilungarsi per osservare che, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non è tenuto a proporre, in ogni caso, all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito di un potere discrezionale al riguardo, sicché l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva (Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, S., Rv. 285710 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 624 bis, 625, co. 1, nn. 2 e 4, 61, n. 5 cod. pen. (capo a) e 61, n. 2, 340 cod. pen. (capo b), uniti dal vincolo della continuazione; considerato che l'unico motivo di impugnazione - con il quale si denuncia il vizio di motivazione in ordine al mancato avviso di cui all'art. 545 bis cod. proc. pen., tramite il quale la Corte avrebbe dovuto informare le parti circa la possibilità di sostituire la pena detentiva irrogata in primo grado - è privo della necessaria specificità, in quanto sostiene in maniera del tutto assertiva la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle pene sostitutive, senza effettivamente indicarli (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); il che esime dal dilungarsi per osservare che, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non è tenuto a proporre, in ogni caso, all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito di un potere discrezionale al riguardo, sicché l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva (Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, S., Rv. 285710 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
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