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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2024

Cassazione n. 39315/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato l'unico motivo di ricorso sul vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della scriminante di cui all'art. 54 cod. pen.

Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del motivo, meramente reiterativo delle censure formulate in appello, disattese con motivazione congrua ed esaustiva con la quale il ricorso non si confronta.

I giudici hanno correttamente ritenuto irrilevanti ai fini della configurabilità del reato di evasione i motivi e la durata dell'allontanamento (Sez. 6, n. 28118 del 09/06/2015, Rapino, Rv. 263977) e insussistente lo stato di necessità poichè l'ingresso al [OSCURATO:PERSONA] era segnalato alle ore 20.14, ovvero più di un'ora e mezza dopo rispetto al controllo dei militari operato almeno alle ore 18.40 (vedi pag. 3).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA] wispr. e estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato l'unico motivo di ricorso sul vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della scriminante di cui all'art. 54 cod. pen. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del motivo, meramente reiterativo delle censure formulate in appello, disattese con motivazione congrua ed esaustiva con la quale il ricorso non si confronta. I giudici hanno correttamente ritenuto irrilevanti ai fini della configurabilità del reato di evasione i motivi e la durata dell'allontanamento (Sez. 6, n. 28118 del 09/06/2015, Rapino, Rv. 263977) e insussistente lo stato di necessità poichè l'ingresso al [OSCURATO:PERSONA] era segnalato alle ore 20.14, ovvero più di un'ora e mezza dopo rispetto al controllo dei militari operato almeno alle ore 18.40 (vedi pag. 3). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA] wispr. e estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 39315/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris