CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 maggio 2023
Cassazione n. 21812/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12922/2021R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA];elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] DE Sanctis n. 15, presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( ), che lo rappr esenta e difende, in virtù di procura a margine del ricorso per cassazione; -ricorrente- nei confronti di Agenzia delle Entrate –Riscossione (AdER); -intimata- nonché di [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- OGGETTO: impugnazione estratto di ruolo C.C. 03.05.2023 N. R.G. 12922/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. per la cassazione della sentenza n. 15932/2020resa in grado di appello dal TRIBUNALE di ROMA, depositata il12 novembre 2020; udìta la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 3 maggio2023 dal Consigliere relatore , [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], premesso di essere venuto a conoscenza , in data 5 febbraio 2019,tramite estratto di ruolo, di un proprio debito verso la pubblica amministrazione derivante da cartella di pagamento, convenne [OSCURATO:PERSONA] e Agenzia delle Entrate-Riscossione dinanzi al Giudice di pace di Roma, deducendo : a) che non aveva ricevuto la notifica della cartella; b) che il credito si era estinto per decorso del termine di prescrizionequinquennale tra la data della notificazione dei verbali di accertamento del luglio e settembre 2012 (quest’ultima non oggetto di contestazione) e la data in cui sarebbe stata effettuata la (invece contestata) notifica della cartella. Alla prima udienza del 6 giugno 2019, costituitasi in giudizio solo [OSCURATO:PERSONA], il Giudice di pace rinviò alla successiva udienza del 12 settembre 2019. Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituì in tale seconda udienza, depositando, sull’opposizione dell’attore, la documentazione comprovante l’avvenuta notifica della cartella esattoriale. [OSCURATO:PERSONA] pace, rilevata l’avvenuta regolare notifica della cartella in base alla documentazione depositata d a Agenzia delle Entrate - Riscossione, respinse l’opposizione, sul rilievo della carenza di interesse dell’attore ad impugnare l’estratto di ruolo in assenza di atti esecutivi. 2. Il Tribunale di Roma, ad ì to in appello dal sig. [OSCURATO:PERSONA], nel contraddittorio di entrambi i convenuti,ha rigettato l’impugnazione e ha confermato la sentenzadi prime cure. C.C. 03.05.2023 N. R.G. 12922/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. Il giudice d’appello ha deciso sulla base dei seguenti rilievi: I. la doglianza dell’appellante in ordine all’intempestività e al la conseguente inammissibilità della produzione documentale effettuata in primo grado da Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] ( costituitasi , tardivamente, soltanto all’udienza del 12 settembre 2019) non era fondata, avuto riguardo, per un verso, alla circostanza che nel rito dinanzi al Giudice di pace non è scandita la distinzioneper udienze tra la comparizionedelle parti e la trattazione della causa e, per l’altro, alla previsione dell’art.320,quarto comma, cod. proc. civ., che prevede il potere-dovere del Giudice di pace medesimo di fissare, per una sola volta,una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova , quando l’attivitàsvolta dalle parti in prima udienza lo renda necessario, ameno che non si tratti di documentazione ineren t e ad un presupposto di proponibilità della domanda, la quale deve essere prodotta già con l’atto introduttivo; nel caso di specie, poichél’udienza del 12 settembre 2019 non era stata fissata per la precisazione delle conclusioni,doveva ritenersi che il primo giudice avesse inteso esercitare il potere - dovere processuale previsto dall’art.320, quarto comma, cod. civ., correttamenteescludendo la preclusione alla produzione, da parte della convenuta Agenzia delle Entrate-Riscossione, di documentazione non inerente ad un presupposto di proponibilità della domanda ma funzionale a sorreggerela contestazione della «fondatezza dell’assunto dell’opponente in ordineal fatto che fosse stataproposta la opposizione alla cartella di pagam ento , conosciuta solo attraverso l’estratto di ruolo, recuperandola facoltà di proporre opposizione agli atti esecutivi ed avendo proposto la opposizione entro i venti giorni dall’avvenuto rilascio dell’estrattodi ruolo»; C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 12922/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. II.la documentazione depositata in primo grado da Agenzia delle Entrate-Riscossione, oltre che essere tempestiva (e quindi ammissibile), dimostrava l’avvenuta regolare notifica della cartella di pagamento, in quanto da essa risultava che il notificatore aveva dato atto dell’assenza del destinatario e degli altri soggettidi cui all’art.139 cod. proc. civ., ed aveva, pertanto, provveduto a ll’affissione e al depositopresso la casa comunale , nonché ad inviare la raccomandata con l’avviso di a v venuto deposito in data 14 marzo 2017, così determinando il perfezionamentodell’atto per compiuta giacenza il 24 marzo successivo; III. la prova della regolare notifica della cartella esattoriale escludeva che potesse ritenersi maturata la prescrizione del credito, non essendo decorso il termine quinquennale tra questa notifica (marzo 2017) e quella non contestata dei verbali di accertamento emessi nel luglio e nel settembredel 2012. 3.Avverso la sentenza del Tribunale di Roma propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],sulla base di un unico motivo. Non hanno svolto difese le amministrazioni intimate. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art.380-bis.1. cod. proc. civ.. Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte. Il ricorrente ha depositato due memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso viene denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art.320 cod. proc. civ.. Il ricorrente contesta il giudizio di ammissibilità della produzione documentale effettuata da Agenzia delle Entrate - Riscossione C.C. 03.05.2023 N. R.G. 12922/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. all’udienza del 12 settembre 2019, nel corso del primo grado di giudizio. Deduce, da un lato, che nella fattispecie, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, non si sarebbero integrati i presupposti di cui all’art.320, quarto comma, cod. proc. civ., poiché alla pr ima udienza, stante la contumacia della stessa agenzia conven u ta, non vi erano statedifese svolte dalle parti che avevano determinato la necessità di rinviare ad altra udienza per consentire ulteriori produzioni o richieste di prova. Sostiene, dall’altro lato, che, in ognicaso, la preclusionedi produrre documentazione inerente ai presupposti di proponibilità della domanda, nell’ipotesi contemplata dalla succitata norma codicistica , avrebbe dovuto essere ritenuta operante anche con riguardo alla documentazioneprodotta da Agenzia delle Entrate-Riscossione, avente la funzione di contestare la domanda medesima, dovendo escludersi che la norma possa implicare il rilievo di una decadenza destinata ad operare solo in confronto dell’attore e non anche in confronto del convenuto. 2.Il motivo non può essere scrutinato. Vertendosi in ipotesi di impugnazione avente ad oggetto un estratto di ruolo, deve darsi atto della sopravvenienza del decreto- legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, il cui art. 3-bis ha modificato l’art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, introducendo il comma 4-bis. Ai sensi di questa disposizione, « l 'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che C.C. 03.05.2023 N. R.G. 12922/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». Le Sezioni Unite di questa Corte hanno enunciato il principio secondo il quale “in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3-bis del decreto-legge n. 146 del 2021, come convertito dalla leggen. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio” (Cass., Sez. Un., 06/09/2022, n. 26283). C.C. 03.05.2023 N. R.G. 12922/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 3.Nella fattispecie, il ricorrente non ha depositato documentazione per dimostrare la sussistenza dello specifico interesse ad impugnare l’estrattodi ruolo , come “plasmato” dalla norma sopravvenuta , ma , c o n le due memorie illustrative depositate in vista dell’adunanzacamerale, si è limitato a dedurre che sul la questione dell ’impugnabilità dell’estratto di ruolo sarebbe sceso il giudicato “ implicito ”, per avere essa formato oggettodi discussione tra le parti ed essere stata risolta definitivamente in senso positivo dal giudice del merito. 4.Tali deduzioni si espongono a due ordini di repliche. In primo luogo, questa Corte ha già chiarito che i n tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'applicabilità, anche nei giudizi pendenti, dell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto con l'art. 3-bis del decreto-leggen. 146 del 2021, convertito dalla legge n. 215 del 2021), e della configurazione assunta dall'interesse ad agire in virtù della norma sopravvenuta, rilevante, secondo una concezione dinamica, fino al momento della decisione, trova il suo limite nell’espresso giudicato interno sulla sussistenza dell'interesse (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 4448); pertanto, l’eventuale formazione di un giudicato meramente implicito , in difetto di statuizione po sitiva espressa e non impugnata sulla sussistenza dell’interesse ad agire, non precluderebbe il doveroso rilievo, anche officioso,della carenza di siffatta condizione dell’azione. In secondo luogo, ad abu ndantiam , nella conc reta fattispecie in esame dovre bbe comunque escludersi la formazione del giudicato, anche implicito, atteso che, al contrario, la decisione di rigetto dell’impugnazione e di conferma dellasentenza di primo grado, emessa dal giudice di appello, trova la sua composita ratio decidendi, non solo nel rigetto dell’eccezione di prescrizione del credito sollevata C.C. 03.05.2023 N. R.G. 12922/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. dall’opponente, ma anche nel condiviso giudizio sull’ inammissibilità dell’impugnazione dell’estrattodi ruolo per difetto di interesse. 5.Questo giudizio , espressamente formulato da l giudice di prime cure, non è stato altrettanto espressamente replicato dal giudice di appello, che si è limitato ademettere una statuizione di conferma della sentenza di primo grado; esso, tuttavia, costituisce, ad un tempo , il fondamento della valutazione di ammissibilità della produzione documentalediretta a comprovare la r ituale notifica della cartella (che , per tale ragione, si palesa perfettamente corrett a in iure ) e l’ effetto dell’accertamento di merito (relativoalla esistenza e alla regolarità di tale notifica) reso possibile dalladetta produzione. Il giudice di appello ha infatti giustificato la pro duzione documentale, tacciata di tardività, sul rilievo che essa era diretta, tra l’altro, a sorreggere la contestazione della «fondatezza dell’assunto dell’opponente in ordine al fatto che fosse stata proposta la opposizione alla cartella di pagamento, conosciuta solo attraverso l’estratto di ruolo, recuperando la facoltà di proporre opposizione agli atti esecutivi» (p.6della sentenza impugnata). Nella prospettiva della sentenza di merito , pertanto, la dimostrazione della rituale notifica della cartella di pagamento non rispondevasolo all’esigenza di delibare l’ eccezione di prescrizione ma anche alla diversa esigenza di verificare l’ammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo, in piena conformità al principio, reiteratamente affermato da questa Corte, secondo cui “l'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato, avendo la funzione di recuperare la tutela avverso la cartella invalidamente notificata, non essendo configurabile C.C. 03.05.2023 N. R.G. 12922/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione” (ex plurimis,Cass.07/03/2022, n. 7353; vedi anche Cass. 05/10/2020, n.21289e Cass.21/11/2019, n. 31240). La decisione di conferma della sentenza di primo grado è stata dunque emessa non solo sull’espresso rigetto dell’ eccezione di prescrizione, ma anche sull’implicito rilievo dell’inammiss ibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo, non giustificata, nella fattispecie, dall’esigenza di recuperare la tutela avverso una cartella invalidamente notificata. 6.Escluso che sull’impugnabilità dell’estratto di ruolo si sia formato il giudicato – men che meno di carattere esplicito – deve dunque procedersi al rilievo della originaria carenza di interesse ad agire in capo al ricorrente, la cui assenza, quale mancanza di una necessaria condizione dell’azione, incide sulla stessa proponibilità della domanda. Ne discende la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata (nonché della sentenza di primo grado), perché la domanda non poteva essere proposta(art.382, terzo comma, cod. proc. civ.). 7.Le spese dei gradi di merito vanno compensate, in ragione della sopravvenienza in corso di causa della normativa applicata e del successivo intervento nomofilattico delle Sezioni Unite di questa Corte. 8.Su quelle del giudizio di legittimità non vi è luogo a provvedere, atteso che le parti intimate non hanno svolto difese in questa sede. P.Q.M. La Corte, pronunciando sul rico