CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 settembre 2024
Cassazione n. 25941/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24228/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp. p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp. p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], N. 54, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti. -controricorrente- avverso l’ ORDINANZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 5266/2022depositata il 03/10/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.- Con ricorso ex art.702 bis c.p.c. e art. 30 d.lgs. n. 150/2011 la società [OSCURATO:PERSONA] et [OSCURATO:SOCIETA] (di seguito, anche “Freyssinet”), con sede secondaria in Belgrado (Serbia), [OSCURATO:PERSONA] n. 104, in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto alla Corte di appello di Roma il riconoscimento e l’esecutività nella Repubblica Italiana della sentenza emessa dal Tribunale di Belgrado n. 17 P 557/2019 del 22/11/2019 nei confronti di Italiana [OSCURATO:SOCIETA]. - Italiana [OSCURATO:SOCIETA] – [OSCURATO:PERSONA]. Italiana [OSCURATO:SOCIETA]., con sede legale in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 14, si è opposta al riconoscimento. La sentenza emessa dal Tribunale di Belgrado n. 17 P 557/2019 del 22/11/2019 nei confronti di Italiana [OSCURATO:SOCIETA]. - Italiana [OSCURATO:SOCIETA] – [OSCURATO:PERSONA] aveva statuito la condanna al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] et [OSCURATO:SOCIETA] della somma di 12.850.297,60 dinari serbi (euro 108.730,82) oltre interessi, sulla base di un contratto avente ad oggetto la fornitura di materiali e la costruzione di strutture murarie di sostegno necessari per la realizzazione di una infrastruttura costituita da un ponte di accesso su ferrovia, una strada e un canale situati in Serbia. La Corte capitolina ha respinto il ricorso con ordinanza pubblicata il 3 ottobre 2023, ravvisando la non sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della sentenza nei confronti della Italiana [OSCURATO:SOCIETA]. ed in particolare i presupposti di cui all’art. 64 lett. b) e c) L. n. 218/1995 in quanto ha ritenuto che questa società non fosse stata parte del processo serbo. [OSCURATO:PERSONA] et [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso chiedendo la cassazione dell’ordinanza in epigrafe con un mezzo. Italiana [OSCURATO:SOCIETA]. ha replicato con controricorso. È stata disposta la trattazione camerale, ai sensi dell’art. 380- bis.1 c.p.c. La Procura generale ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]: Nell’approssimarsi della camera di consiglio, la ricorrente ha depositato atto con cui, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione, sottoscritto per adesione dall’altra parte costituita che ha concordato nella richiesta di compensazione delle spese di lite. L’esame dell’atto di rinuncia al ricorso per cessazione della materia del contendere, sottoscritto da entrambe le parti, con integrale compensazione delle spese, è preliminare all’esame del ricorso. La rinuncia ha i requisiti dell'art. 390 c.p.c. onde va dichiarata l'estinzione del giudizio di cassazione. Alla relativa declaratoria si deve far luogo senza provvedimenti in ordine alle spese di lite, stante l'accordo delle parti in argomento. P.Q.M. - Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.