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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 aprile 2024

Cassazione n. 41730/2024

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecco visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta per l'imputato la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] di Lecco con provvedimento in data 03/04/2024, notificato in data 04/04/2024, alle ore 12:30, imponeva a [OSCURATO:PERSONA] le prescrizioni di cui all'art. 6 della

I. n. 401 del 1989; Il P.M., nel termine di 48 ore prescritto, richiedeva la convalida del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Lecco con provvedimento depositato in data 08.04.2024, alle ore 10:10, convalidava il provvedimento del Questore.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati.

Con il primo motivo deduce violazione del diritto di difesa in punto di accesso agli atti, lamentando che alla difesa del ricorrente era stato impossibile accedere alla Cancelleria per visionare gli atti posti a fondamento della misura di prevenzione di cui all'art. 6 comma 2 I 401/1989 e depositare tempestivamente una memoria difensiva, avendo il Pm richiesto la convalida nel giorno del sabato e provveduto il Giudice per le indagini preliminari alla relativa convalida il successivo giorno del lunedì; l'accesso agli atti era stato negato anche dal Questore, invocando il segreto istruttorio.

Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 6 I 401/1989 e vizio di motivazione, lamentando che il ricorrente non era soggetto assimilabile a quelli indicati nell'art. 6 comma 1, lett, a), b), c), non avendo partecipato ad episodi di violenza, attribuiti ad altro soggetto ed essendo incensurato e già assolto in via definitiva dall'unico precedente analogo.

Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. Il PG ha depositato requisitoria scritta; la difesa del ricorrente ha depositato memoria ex art. 611 cod.pro.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Va osservato che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 512 del 2002, ha affermato che la misura di prevenzione dì cui della L. 13 dicembre 1989, n. 401 art. 6, comma 2 e succ. modif., rientra tra le forme di restrizione della libertà personale, per cui trovano applicazione le garanzie previste dall'art. 13 Cost.

Essa può essere imposta, quindi, solo con atto motivato dell'A.G. e nei soli casi e modi previsti dalla legge (comma 2); in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, è però consentito all'autorità di pubblica sicurezza di adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto (comma 3).Con un'interpretazione costituzionalmente orientata, la sentenza della Corte Cost., quindi, specifica che la misura di prevenzione di cui dell'art. 6 cit., comma 2 (il testo meramente letterale farebbe pensare ad un provvedimento restrittivo della libertà personale attribuito in via esclusiva e non solo provvisoria all'autorità di P.S.) è riconducibile alla previsione dell'art. 13 Cost., comma 3, ribadendo quanto già sostenuto in precedenza (cfr. sent. n. 144 del 1997) e cioè la necessità che il destinatario del provvedimento impositivo della misura abbia "una piena e previa conoscenza dei diritti di difesa di cui può fruire in tale giudizio".

Le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 44273/2004), dopo aver richiamato il contenuto delle decisioni della Corte costituzionale sopraindicate, hanno affermato che il controllo di legalità deve svolgersi su tutti i presupposti legittimanti la misura, vale a dire: a) la pericolosità del soggetto, verificando se i fatti indicati dal Questore possano costituire indizio sicuro della ritenuta pericolosità; b) l'adeguatezza della misura in relazione alla sua durata, la quale se ritenuta eccessiva, può essere anche ridotta ma non aumentata ex officio dal giudice; c) le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il Questore a provvedere.

Quanto al diritto di difesa, hanno ribadito che il soggetto destinatario della misura deve poter interloquire nel procedimento, presentando memorie e deduzioni ed esaminando la documentazione che giustifica l'adozione della misura e che è stata trasmessa dal Questore ("Diversamente la possibilità di presentare memorie o deduzioni sarebbe vanificata dalla mancata conoscenza degli atti e la possibilità di interloquire- già sensibilmente ridotta per un contraddittorio solo cartolare e consentito in termini temporali assai ristretti - sarebbe sostanzialmente elusa).

Perché tale diritto di difesa possa concretamente esercitarsi è necessario che venga riconosciuto al destinatario del provvedimento un congruo termine.

E poiché il P.M. ha il termine di 48 ore (dalla notifica del provvedimento del Questore) per richiedere o meno la convalida del provvedimento del Questore, deve ritenersi che anche l'interessato abbia analogo termine (decorrente ugualmente dalla notifica) che gli consenta di esercitare il suo diritto di difesa (ex plurimis, sez. 3, 11 dicembre 2007 - 17 gennaio 2008, nn. 2471 e 2472).

Il decorso di quarantotto ore tra la notifica del provvedimento di DASPO del Questore all'interessato e la pronuncia del provvedimento di convalida da parte del G.i.p., costituisce, dunque, termine a difesa inderogabile secondo l'interpretazione giurisprudenziale (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, dep. 2021, Rv. 281341-01, e Sez. 3, n. 2471 del 11/12/2007, dep. 2008, Rv. 238537-01).Con riferimento alle modalità di esercizio del diritto di difesa in questione, questa Corte ha già chiarito che il diritto dell'interessato di interloquire e presentare le proprie deduzioni difensive nel procedimento di convalida è assicurato dalla possibilità di esaminare già presso la segreteria del Pubblico Ministero e non soltanto presso la cancelleria del Giudice, il carteggio che lo riguarda (Sez.3, n.7033 del 18/01/2012, 252035; Sez. 3, n. 12806 del 06/11/2015, dep. 2016, D'Amato, Rv. 266480-01, e Sez. 3, n. 32824 del 11/06/2013, Cesare, Rv. 256379-01); è stato, inoltre, affermato che il termine a difesa di 48 ore, assegnato al sottoposto al provvedimento questorile impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di P.S., non è soggetto ad alcuna proroga qualora al suo interno siano inclusi uno o più giorni festivi, in quanto, alla eventuale chiusura al pubblico della segreteria del pubblico ministero e della cancelleria del giudice per le indagini preliminari, l'interessato può ovviare accedendo agli atti che lo riguardano presso la Questura, dove ne esiste copia (Sez. 3, n. 28240 del 07/04/2016, Mazzinghi, Rv. 267197-01) E' più di recedente è stato ribadito che l'esercizio da parte della difesa del diritto di accesso agli atti non è presidiato da termini dilatori predeterminati, sicché è onere di chi vi abbia interesse esercitarlo tempestivamente presso la Questura, la segreteria del pubblico ministero o la cancelleria del giudice per le indagini preliminari (Sez.3,n.12355 del 14/02/2023, Rv. 284235 - 01, che ha rimarcato che "è onere della difesa attivarsi tempestivamente per esercitare il diritto di accesso agli atti, specie quando sono previsti termini a pena di inefficacia per l'adozione del provvedimento, perché eventuali richieste di visione o copia non possono determinare un allungamento dei tempi del procedimento, con il rischio di frustrare le finalità di quest'ultimo.

E, in relazione al procedimento di cui all'art. 6 legge n. 401 del 1989, la legge fissa termini molto brevi per l'adozione del provvedimento di convalida a pena di inefficacia").

Ciò posto, nella specie, il provvedimento del Questore risulta essere stato notificato al ricorrente alle ore 12:30 del giorno 4 aprile 2024, il PM ne ha chiesto la convalida in data 6 aprile 2024, alle ore 12:00 ed il GIP ha convalidato in data 8 aprile 2024, alle ore 10:10.

Risulta, pertanto, rispettato il termine previsto dalla legge a garanzia del diritto di difesa dell'istante, con conseguente possibilità di predisporre in concreto le proprie difese, in considerazione anche della natura urgente del provvedimento. il difensore ha allegato di non aver avuto possibilità di accesso agli atti in Questura ma nulla ha allegato in ordine all'impossibilità di esercitare in tempo utile il proprio diritto di accesso anche presso la segreteria del Pubblico Ministero o la cancelleria del G.i.p., limitandosi a rappresentare, solo con riferimento a tale ultimo ufficio, che nel termine erano inclusi anche giorni festivi.La doglianza proposta risulta, pertanto, come anticipato, manifestamente infondata.

2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

Il ricorrente propone censura generica perché priva di confronto con le argomentazioni contenute nell'ordinanza impugnata (il Gip, nel motivare il provvedimento di convalida ha indicato in maniera specifica la condotta ascrivibile all'interessato e, cioè, la partecipazione all'atto di violenza posto in essere da altro soggetto mediante la sua presenza con rafforzamento del proposito criminoso; inoltre, ha evidenziato che la prescrizione dell'obbligo di presentazione aveva carattere obbligatorio in base al disposto dell'art. 6, comma 5, I n. 401/1989 perché il Limi risultava già destinatario di un DASPO; ha valutato le modalità del fatto contestato al Limi e ritenuto le stesse dimostrative della pericolosità sociale del soggetto).

Va ricordato che i motivi del ricorso per cassazione devono confrontarsi specificamente con le argomentazioni svolte nel provvedimento impugnata, a pena di Aammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181).

Trova, dunque, applicazione il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.2, n.19951 del 15/05/2008, Rv.240109;Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez.2, n.11951 del 29/01/2014, Rv.259425).La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità del ricorso (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecco visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta per l'imputato la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di Lecco con provvedimento in data 03/04/2024, notificato in data 04/04/2024, alle ore 12:30, imponeva a [OSCURATO:PERSONA] le prescrizioni di cui all'art. 6 della I. n. 401 del 1989; Il P.M., nel termine di 48 ore prescritto, richiedeva la convalida del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Lecco con provvedimento depositato in data 08.04.2024, alle ore 10:10, convalidava il provvedimento del Questore. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione del diritto di difesa in punto di accesso agli atti, lamentando che alla difesa del ricorrente era stato impossibile accedere alla Cancelleria per visionare gli atti posti a fondamento della misura di prevenzione di cui all'art. 6 comma 2 I 401/1989 e depositare tempestivamente una memoria difensiva, avendo il Pm richiesto la convalida nel giorno del sabato e provveduto il Giudice per le indagini preliminari alla relativa convalida il successivo giorno del lunedì; l'accesso agli atti era stato negato anche dal Questore, invocando il segreto istruttorio. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 6 I 401/1989 e vizio di motivazione, lamentando che il ricorrente non era soggetto assimilabile a quelli indicati nell'art. 6 comma 1, lett, a), b), c), non avendo partecipato ad episodi di violenza, attribuiti ad altro soggetto ed essendo incensurato e già assolto in via definitiva dall'unico precedente analogo. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Il PG ha depositato requisitoria scritta; la difesa del ricorrente ha depositato memoria ex art. 611 cod.pro.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va osservato che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 512 del 2002, ha affermato che la misura di prevenzione dì cui della L. 13 dicembre 1989, n. 401 art. 6, comma 2 e succ. modif., rientra tra le forme di restrizione della libertà personale, per cui trovano applicazione le garanzie previste dall'art. 13 Cost. Essa può essere imposta, quindi, solo con atto motivato dell'A.G. e nei soli casi e modi previsti dalla legge (comma 2); in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, è però consentito all'autorità di pubblica sicurezza di adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto (comma 3).Con un'interpretazione costituzionalmente orientata, la sentenza della Corte Cost., quindi, specifica che la misura di prevenzione di cui dell'art. 6 cit., comma 2 (il testo meramente letterale farebbe pensare ad un provvedimento restrittivo della libertà personale attribuito in via esclusiva e non solo provvisoria all'autorità di P.S.) è riconducibile alla previsione dell'art. 13 Cost., comma 3, ribadendo quanto già sostenuto in precedenza (cfr. sent. n. 144 del 1997) e cioè la necessità che il destinatario del provvedimento impositivo della misura abbia "una piena e previa conoscenza dei diritti di difesa di cui può fruire in tale giudizio". Le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 44273/2004), dopo aver richiamato il contenuto delle decisioni della Corte costituzionale sopraindicate, hanno affermato che il controllo di legalità deve svolgersi su tutti i presupposti legittimanti la misura, vale a dire: a) la pericolosità del soggetto, verificando se i fatti indicati dal Questore possano costituire indizio sicuro della ritenuta pericolosità; b) l'adeguatezza della misura in relazione alla sua durata, la quale se ritenuta eccessiva, può essere anche ridotta ma non aumentata ex officio dal giudice; c) le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il Questore a provvedere. Quanto al diritto di difesa, hanno ribadito che il soggetto destinatario della misura deve poter interloquire nel procedimento, presentando memorie e deduzioni ed esaminando la documentazione che giustifica l'adozione della misura e che è stata trasmessa dal Questore ("Diversamente la possibilità di presentare memorie o deduzioni sarebbe vanificata dalla mancata conoscenza degli atti e la possibilità di interloquire- già sensibilmente ridotta per un contraddittorio solo cartolare e consentito in termini temporali assai ristretti - sarebbe sostanzialmente elusa). Perché tale diritto di difesa possa concretamente esercitarsi è necessario che venga riconosciuto al destinatario del provvedimento un congruo termine. E poiché il P.M. ha il termine di 48 ore (dalla notifica del provvedimento del Questore) per richiedere o meno la convalida del provvedimento del Questore, deve ritenersi che anche l'interessato abbia analogo termine (decorrente ugualmente dalla notifica) che gli consenta di esercitare il suo diritto di difesa (ex plurimis, sez. 3, 11 dicembre 2007 - 17 gennaio 2008, nn. 2471 e 2472). Il decorso di quarantotto ore tra la notifica del provvedimento di DASPO del Questore all'interessato e la pronuncia del provvedimento di convalida da parte del G.i.p., costituisce, dunque, termine a difesa inderogabile secondo l'interpretazione giurisprudenziale (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, dep. 2021, Rv. 281341-01, e Sez. 3, n. 2471 del 11/12/2007, dep. 2008, Rv. 238537-01).Con riferimento alle modalità di esercizio del diritto di difesa in questione, questa Corte ha già chiarito che il diritto dell'interessato di interloquire e presentare le proprie deduzioni difensive nel procedimento di convalida è assicurato dalla possibilità di esaminare già presso la segreteria del Pubblico Ministero e non soltanto presso la cancelleria del Giudice, il carteggio che lo riguarda (Sez.3, n.7033 del 18/01/2012, 252035; Sez. 3, n. 12806 del 06/11/2015, dep. 2016, D'Amato, Rv. 266480-01, e Sez. 3, n. 32824 del 11/06/2013, Cesare, Rv. 256379-01); è stato, inoltre, affermato che il termine a difesa di 48 ore, assegnato al sottoposto al provvedimento questorile impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di P.S., non è soggetto ad alcuna proroga qualora al suo interno siano inclusi uno o più giorni festivi, in quanto, alla eventuale chiusura al pubblico della segreteria del pubblico ministero e della cancelleria del giudice per le indagini preliminari, l'interessato può ovviare accedendo agli atti che lo riguardano presso la Questura, dove ne esiste copia (Sez. 3, n. 28240 del 07/04/2016, Mazzinghi, Rv. 267197-01) E' più di recedente è stato ribadito che l'esercizio da parte della difesa del diritto di accesso agli atti non è presidiato da termini dilatori predeterminati, sicché è onere di chi vi abbia interesse esercitarlo tempestivamente presso la Questura, la segreteria del pubblico ministero o la cancelleria del giudice per le indagini preliminari (Sez.3,n.12355 del 14/02/2023, Rv. 284235 - 01, che ha rimarcato che "è onere della difesa attivarsi tempestivamente per esercitare il diritto di accesso agli atti, specie quando sono previsti termini a pena di inefficacia per l'adozione del provvedimento, perché eventuali richieste di visione o copia non possono determinare un allungamento dei tempi del procedimento, con il rischio di frustrare le finalità di quest'ultimo. E, in relazione al procedimento di cui all'art. 6 legge n. 401 del 1989, la legge fissa termini molto brevi per l'adozione del provvedimento di convalida a pena di inefficacia"). Ciò posto, nella specie, il provvedimento del Questore risulta essere stato notificato al ricorrente alle ore 12:30 del giorno 4 aprile 2024, il PM ne ha chiesto la convalida in data 6 aprile 2024, alle ore 12:00 ed il GIP ha convalidato in data 8 aprile 2024, alle ore 10:10. Risulta, pertanto, rispettato il termine previsto dalla legge a garanzia del diritto di difesa dell'istante, con conseguente possibilità di predisporre in concreto le proprie difese, in considerazione anche della natura urgente del provvedimento. il difensore ha allegato di non aver avuto possibilità di accesso agli atti in Questura ma nulla ha allegato in ordine all'impossibilità di esercitare in tempo utile il proprio diritto di accesso anche presso la segreteria del Pubblico Ministero o la cancelleria del G.i.p., limitandosi a rappresentare, solo con riferimento a tale ultimo ufficio, che nel termine erano inclusi anche giorni festivi.La doglianza proposta risulta, pertanto, come anticipato, manifestamente infondata. 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Il ricorrente propone censura generica perché priva di confronto con le argomentazioni contenute nell'ordinanza impugnata (il Gip, nel motivare il provvedimento di convalida ha indicato in maniera specifica la condotta ascrivibile all'interessato e, cioè, la partecipazione all'atto di violenza posto in essere da altro soggetto mediante la sua presenza con rafforzamento del proposito criminoso; inoltre, ha evidenziato che la prescrizione dell'obbligo di presentazione aveva carattere obbligatorio in base al disposto dell'art. 6, comma 5, I n. 401/1989 perché il Limi risultava già destinatario di un DASPO; ha valutato le modalità del fatto contestato al Limi e ritenuto le stesse dimostrative della pericolosità sociale del soggetto). Va ricordato che i motivi del ricorso per cassazione devono confrontarsi specificamente con le argomentazioni svolte nel provvedimento impugnata, a pena di Aammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181). Trova, dunque, applicazione il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.2, n.19951 del 15/05/2008, Rv.240109;Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez.2, n.11951 del 29/01/2014, Rv.259425).La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità del ricorso (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna
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