Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28022/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. n. 34752/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata; Esaminati i motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], relativi alla estinzione per prescrizione della contravvenzione contestata al capo 3, commessa 15 agosto 2019, e al giudizio di responsabilità; Ritenuti i motivi inammissibili perché, quanto al primo, tenuto conto delle sospensioni, il reato non era prescritto al momento della pronuncia della sentenza impugnata, e, quanto al secondo, perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volte a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una alternativa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. n. 34752/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata; Esaminati i motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], relativi alla estinzione per prescrizione della contravvenzione contestata al capo 3, commessa 15 agosto 2019, e al giudizio di responsabilità; Ritenuti i motivi inammissibili perché, quanto al primo, tenuto conto delle sospensioni, il reato non era prescritto al momento della pronuncia della sentenza impugnata, e, quanto al secondo, perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volte a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una alternativa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de
Sentenza Cassazione n. 28022/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris