Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2023

Cassazione n. 18145/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge in ordine al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e precisamente della perizia sul peso della merce sequestrata, e con il secondo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, e alla concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti sulla contestata recidiva, per i reati di cui agli artt. 291 bis, comma 2, D.P.R. 43/1973 e artt. 1, 67, 70 del D.P.R. 633/1972; Considerato che la prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 2 e 3 della sentenza gravata, laddove ha affermato, ponendosi in rapporto di continuità con la sentenza di primo grado, che non occorre disporre una perizia sul peso della merce in sequestro per ritenere che 528 pacchetti di sigarette raggiungano un peso superiore a 10 chilogrammi, in quanto un pacchetto di sigarette pesa all'incirca tra 30/ 40 grammi.

Pertanto i giudici di merito hanno ritenuto non necessaria ai fini della decisione l'assunzione di nuovi mezzi di prova.

Considerato che anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento in primis alla concessione "benevola" da parte del giudice di prime cure delle circostanze attenuanti generiche, non essendo emersi elementi favorevoli ed avendo la Corte d'appello tenuto conto della condotta processuale della ricorrente, la quale non ha posto in essere un comportamento collaborativo.

Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 Il onsigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge in ordine al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e precisamente della perizia sul peso della merce sequestrata, e con il secondo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, e alla concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti sulla contestata recidiva, per i reati di cui agli artt. 291 bis, comma 2, D.P.R. 43/1973 e artt. 1, 67, 70 del D.P.R. 633/1972; Considerato che la prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 2 e 3 della sentenza gravata, laddove ha affermato, ponendosi in rapporto di continuità con la sentenza di primo grado, che non occorre disporre una perizia sul peso della merce in sequestro per ritenere che 528 pacchetti di sigarette raggiungano un peso superiore a 10 chilogrammi, in quanto un pacchetto di sigarette pesa all'incirca tra 30/ 40 grammi. Pertanto i giudici di merito hanno ritenuto non necessaria ai fini della decisione l'assunzione di nuovi mezzi di prova. Considerato che anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento in primis alla concessione "benevola" da parte del giudice di prime cure delle circostanze attenuanti generiche, non essendo emersi elementi favorevoli ed avendo la Corte d'appello tenuto conto della condotta processuale della ricorrente, la quale non ha posto in essere un comportamento collaborativo. Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 Il onsigliere e
Sentenza Cassazione n. 18145/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris