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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 luglio 2021

Cassazione n. 39420/2021

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ORDINANZA sul ricorso n. 23636/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, alla via Ludovisi n. 36, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] d'Italia, in persona del Governatore in carica, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Nazionale n. 91, presso gli uffici della propria Avvocatura, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma, al viale Europa n. 190, presso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende - controricorrente - nonché contro Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, domiciliato per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n12, presso l'Avvocaturd Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge - controricorrente nonché contro Ministero dell'Economia e delle Finanze - intimato - avverso la sentenza n. 4183/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 27/02/2018;Ad. 02/07/2021 CC R.G.N. 23636/2018; estensore: C. Valle udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 02/07/2021, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue [OSCURATO:PERSONA] La materia del contendere dalla fase di merito aveva ad oggetto un pignoramento presso terzi per crediti da ritardato espletamento di attività giudiziaria, di cui alla legge n. 89 del 24/03/2001 (cd. legge Pinto), con richiesta di partecipazione, da parte del creditore interveniente [OSCURATO:PERSONA], alla distribuzione della somma ricavata nella procedura esecutiva iniziata da altro creditore procedente, [OSCURATO:PERSONA].

In detta procedura esecutiva, recante n. 6089 del 2013 Tribunale di Roma, promossa da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero della Giustizia e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sia la [OSCURATO:PERSONA] d'Italia e che [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. avevano reso dichiarazioni positive con riferimento al credito del procedente principale, con successivo accantonamento delle somme necessarie al soddisfacimento ma con esclusione del credito dell'interveniente Romeo.

Il giudice dell'esecuzione aveva, pertanto, distribuito le somme ritenendo carente di legittimazione passiva il Ministero dell'Economia e delle Finanze, escludendo le somme accantonate dalla [OSCURATO:PERSONA] d'Italia, con la conseguenza che la distribuzione era effettuata solo con riferimento alle somme di cui alla dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in esito ad accertamento di obbligo del terzo e con esclusione del credito del Romeo.

A seguito dell'esclusione, da parte del giudice dell'esecuzione, dell'intervento, [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione agli atti esecutivi.Ad. 02/07/2021 CC R.G.N. 23636/2018; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] di Roma, quale giudice dell'opposizione, l'ha rigettata con sentenza n. 4183 del 27/02/2018.

Avverso la sentenza in unico grado ricorre, con atto affidato a tre motivi, [OSCURATO:PERSONA].

Resistono con separati controricorsi la [OSCURATO:PERSONA] d'Italia, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e il Ministero della Giustizia.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze non ha svolto attività difensiva.

Il P.G. non ha preso conclusioni per l'adunanza camerale del 2 luglio 2021, svoltasi con le modalità di cui all'art. 23, comma 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, alla quale il Collegio ha trattenuto il ricorso in decisione. [OSCURATO:PERSONA] Nell'imminenza dell'adunanza camerale il ricorrente, a mezzo del proprio difensore, ha depositato memoria nella quale ha dichiarato che il suo credito era stato soddisfatto e ha chiesto che fosse dichiarata cessata la materia del contendere.

Le controparti costituite non hanno preso posizione sulla detta richiesta.

La causa deve, pertanto, essere decisa, al solo fine della regolazione delle spese di lite, non constando una rinuncia delle controricorrenti ad esse o che le parti abbiano raggiunto un accordo stragiudiziale, sulla base del criterio della cd soccombenza virtuale.

La vicenda è analoga a quelle decise dalle sentenze di questa Corte nn. 25026 del 08/10/2019 e 29027 del 13/11/2018 che hanno entrambe rigettato i ricorsi avverso le sentenze sulle opposizioni agli atti esecutivi in controversie del tutto analoghe, ove non identiche.Ad. 02/07/2021 CC R.G.N. 23636/2018; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] primo motivo è di violazione e (o) falsa applicazione dell'art. 5 quinquies della

I. n. 89 del 24/03/2001 come introdotto dall'art. 6, comma 6, del d.l. n. 35 del 08/04/2013 conv. con modif. in I. n. 64 del 06/06/2013 e dell'art. 12 preleggi, in relazione agli artt. 499, comma 4, e 500 cod. proc. civ.

Il secondo motivo è di violazione dell'art 112 cod. proc. civ. in relazione all'art. 55, comma 2 bis del d.l. n. 83 del 2012 conv. con modif. in legge n. 134 del 2021 per omessa pronuncia sulla ritenuta carenza di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze (art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.).

Il terzo motivo è di violazione degli artt. 547 e 548 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per l'omessa procedura di mancata dichiarazione del terzo.

Su tutti e tre i motivi, sulla base delle motivazioni diffusamente esposte dalle richiamate sentenze nn. 25026/2019 e 29027/2018 (e segnatamente di questa), la soccombenza del ricorrente risulta evidente.

Ciò segnatamente in quanto (pag. 8 e segg. sentenza n. 29027 del 2018) l'intervento nel processo esecutivo è una modalità di esercizio dell'azione esecutiva.

Pertanto, quanto meno per analogia iuris, nel silenzio della legge le norme dettate per l'esercizio dell'azione esecutiva nelle forme ordinarie debbono applicarsi anche all'esercizio dell'azione esecutiva nella forma dell'intervento.

Esso, inoltre, sarà soggetto alle norme che disciplinano l'azione esecutiva al momento in cui viene compiuto, e non al momento in cui venne notificato il pignoramento da parte del creditore che per primo avviò l'esecuzione forzata.

Il ricorso, pertanto, scrutinato ai soli fini della soccombenza virtuale, risulta ampiamente infondato.Ad. 02/07/2021 CC R.G.N. 23636/2018; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] spese di lite, sulle quali deve provvedersi sulla base del richiamato criterio della soccombenza virtuale, devono essere riconosciute in favore di ciascuna parte controricorrente e sono liquidate come da dispositivo.

Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi — tipici — del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 06888 del 03/04/2015) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 23175 del 12/11/2015 Rv. 637676 - 01) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica (da ultimo e in via esaustiva: Cass. n. 20697 del 20/07/2021 Rv. 662193 - 01).

P.Q.M.

Dichiara cessata la materia del contendere; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida per ciascun controricorrente 'n euro , 3.000,00, oltre euro 200,00 per eC;it,e fLe)bane c-i 00;1 "g_LetIC ilft Oehit0 1-lte,b,/ esborsi[ oltre rimborso fo etario a-1 15-5707 oltre CA e IVA in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e oltre spes renotate a debito in favore della [OSCURATO:PERSONA] d'Italia e del Ministero della Giustizia.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 2 luglio 2021.

Il presidente [OSCURATO:PERSONA] EI P nzlzo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso n. 23636/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, alla via Ludovisi n. 36, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] d'Italia, in persona del Governatore in carica, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Nazionale n. 91, presso gli uffici della propria Avvocatura, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma, al viale Europa n. 190, presso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende - controricorrente - nonché contro Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, domiciliato per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n12, presso l'Avvocaturd Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge - controricorrente nonché contro Ministero dell'Economia e delle Finanze - intimato - avverso la sentenza n. 4183/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 27/02/2018;Ad. 02/07/2021 CC R.G.N. 23636/2018; estensore: C. Valle udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 02/07/2021, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue [OSCURATO:PERSONA] La materia del contendere dalla fase di merito aveva ad oggetto un pignoramento presso terzi per crediti da ritardato espletamento di attività giudiziaria, di cui alla legge n. 89 del 24/03/2001 (cd. legge Pinto), con richiesta di partecipazione, da parte del creditore interveniente [OSCURATO:PERSONA], alla distribuzione della somma ricavata nella procedura esecutiva iniziata da altro creditore procedente, [OSCURATO:PERSONA]. In detta procedura esecutiva, recante n. 6089 del 2013 Tribunale di Roma, promossa da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero della Giustizia e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sia la [OSCURATO:PERSONA] d'Italia e che [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. avevano reso dichiarazioni positive con riferimento al credito del procedente principale, con successivo accantonamento delle somme necessarie al soddisfacimento ma con esclusione del credito dell'interveniente Romeo. Il giudice dell'esecuzione aveva, pertanto, distribuito le somme ritenendo carente di legittimazione passiva il Ministero dell'Economia e delle Finanze, escludendo le somme accantonate dalla [OSCURATO:PERSONA] d'Italia, con la conseguenza che la distribuzione era effettuata solo con riferimento alle somme di cui alla dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in esito ad accertamento di obbligo del terzo e con esclusione del credito del Romeo. A seguito dell'esclusione, da parte del giudice dell'esecuzione, dell'intervento, [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione agli atti esecutivi.Ad. 02/07/2021 CC R.G.N. 23636/2018; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] di Roma, quale giudice dell'opposizione, l'ha rigettata con sentenza n. 4183 del 27/02/2018. Avverso la sentenza in unico grado ricorre, con atto affidato a tre motivi, [OSCURATO:PERSONA]. Resistono con separati controricorsi la [OSCURATO:PERSONA] d'Italia, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e il Ministero della Giustizia. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze non ha svolto attività difensiva. Il P.G. non ha preso conclusioni per l'adunanza camerale del 2 luglio 2021, svoltasi con le modalità di cui all'art. 23, comma 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, alla quale il Collegio ha trattenuto il ricorso in decisione. [OSCURATO:PERSONA] Nell'imminenza dell'adunanza camerale il ricorrente, a mezzo del proprio difensore, ha depositato memoria nella quale ha dichiarato che il suo credito era stato soddisfatto e ha chiesto che fosse dichiarata cessata la materia del contendere. Le controparti costituite non hanno preso posizione sulla detta richiesta. La causa deve, pertanto, essere decisa, al solo fine della regolazione delle spese di lite, non constando una rinuncia delle controricorrenti ad esse o che le parti abbiano raggiunto un accordo stragiudiziale, sulla base del criterio della cd soccombenza virtuale. La vicenda è analoga a quelle decise dalle sentenze di questa Corte nn. 25026 del 08/10/2019 e 29027 del 13/11/2018 che hanno entrambe rigettato i ricorsi avverso le sentenze sulle opposizioni agli atti esecutivi in controversie del tutto analoghe, ove non identiche.Ad. 02/07/2021 CC R.G.N. 23636/2018; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] primo motivo è di violazione e (o) falsa applicazione dell'art. 5 quinquies della I. n. 89 del 24/03/2001 come introdotto dall'art. 6, comma 6, del d.l. n. 35 del 08/04/2013 conv. con modif. in I. n. 64 del 06/06/2013 e dell'art. 12 preleggi, in relazione agli artt. 499, comma 4, e 500 cod. proc. civ. Il secondo motivo è di violazione dell'art 112 cod. proc. civ. in relazione all'art. 55, comma 2 bis del d.l. n. 83 del 2012 conv. con modif. in legge n. 134 del 2021 per omessa pronuncia sulla ritenuta carenza di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze (art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.). Il terzo motivo è di violazione degli artt. 547 e 548 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per l'omessa procedura di mancata dichiarazione del terzo. Su tutti e tre i motivi, sulla base delle motivazioni diffusamente esposte dalle richiamate sentenze nn. 25026/2019 e 29027/2018 (e segnatamente di questa), la soccombenza del ricorrente risulta evidente. Ciò segnatamente in quanto (pag. 8 e segg. sentenza n. 29027 del 2018) l'intervento nel processo esecutivo è una modalità di esercizio dell'azione esecutiva. Pertanto, quanto meno per analogia iuris, nel silenzio della legge le norme dettate per l'esercizio dell'azione esecutiva nelle forme ordinarie debbono applicarsi anche all'esercizio dell'azione esecutiva nella forma dell'intervento. Esso, inoltre, sarà soggetto alle norme che disciplinano l'azione esecutiva al momento in cui viene compiuto, e non al momento in cui venne notificato il pignoramento da parte del creditore che per primo avviò l'esecuzione forzata. Il ricorso, pertanto, scrutinato ai soli fini della soccombenza virtuale, risulta ampiamente infondato.Ad. 02/07/2021 CC R.G.N. 23636/2018; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] spese di lite, sulle quali deve provvedersi sulla base del richiamato criterio della soccombenza virtuale, devono essere riconosciute in favore di ciascuna parte controricorrente e sono liquidate come da dispositivo. Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi — tipici — del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 06888 del 03/04/2015) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 23175 del 12/11/2015 Rv. 637676 - 01) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica (da ultimo e in via esaustiva: Cass. n. 20697 del 20/07/2021 Rv. 662193 - 01). P.Q.M. Dichiara cessata la materia del contendere; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida per ciascun controricorrente 'n euro , 3.000,00, oltre euro 200,00 per eC;it,e fLe)bane c-i 00;1 "g_LetIC ilft Oehit0 1-lte,b,/ esborsi[ oltre rimborso fo etario a-1 15-5707 oltre CA e IVA in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e oltre spes renotate a debito in favore della [OSCURATO:PERSONA] d'Italia e del Ministero della Giustizia. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 2 luglio 2021. Il presidente [OSCURATO:PERSONA] EI P nzlzo
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