CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 22601/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2025 emessa dalla Corte di appello di Torino; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile; letta la memoria depositata in data 20/05/2026 dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha riformato solo in punto pena la sentenza del 10/01/2024 emessa dal Tribunale di Novara, di condanna del ricorrente in relazione al delitto di oltraggio a pubblico ufficiale. 2. Il ricorrente impugna la sentenza indicata in epigrafe, proponendo tremotivi di ricorso, qui sintetizzati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 341-bis cod. pen. e vizio di motivazione. I giudici di merito hanno ritenuto dimostrata la responsabilità dell'imputato, in difetto di uno dei presupposti previsti dalla fattispecie incriminatrice, non essendovi prova certa della presenza di più persone al momento della formulazione delle frasi offensive rivolte dal ricorrente ai pubblici ufficiali. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 131-bis cod. pen., vizio di motivazione e travisamento per omissione. Il ricorrente lamenta che, nel rigettare uno specifico motivo di appello, la Corte territoriale abbia escluso la possibilità di assolvere l'imputato per particolare tenuità del fatto (applicabile al caso di specie in ragione della formulazione dell'art. 131-bis cod. pen. vigente al momento del fatto), ritenendo ostativo «il comportamento susseguente al reato», qualificato come «privo di ogni oggettiva apprezzabilità». Nell'esprimere tale giudizio, però, la Corte territoriale ha trascurato di valutare documenti prodotti dall'imputato nel corso del giudizio di secondo grado. Sul rilievo di tali produzioni, la Corte di appello non ha speso alcuna parola, determinandosi così un vizio della sentenza per difetto di motivazione, se non per travisamento omissivo e conseguente contraddittorietà processuale. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione e travisamento della prova con riferimento al giudizio di bilanciamento tra circostanze di segno eterogeneo. I giudici di appello hanno riconosciuto le circostanze attenuanti generiche solo in regime di equivalenza rispetto alla recidiva (non qualificata) contestata all'imputato. La mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche è stata motivata in ragione della «insussistenza di atti di assunzione di responsabilità o di resipiscenza e, comunque di ulteriori elementi obiettivi positivamente valutabili». Anche sotto tale profilo, dunque, la motivazione è viziata per carenza e travisamento omissivo, essendo stati trascurati i documenti prodotti nel giudizio di appello (cfr. supra, punto 2.2). 3. Nella requisitoria scritta, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. Il primo motivo è manifestamente infondato, avendo la sentenza dato atto della presenza di altre persone al momento dei fatti e della concreta possibilità che queste abbiano sentito le offese rivolte dal ricorrente ai 2pubblici ufficiali. Il secondo motivo è infondato. Secondo il Procuratore generale, i giudici di merito hanno ritenuto che avesse rilievo assorbente - e implicitamente valutati irrilevanti eventuali fattori sopravvenuti - la gravità del fatto. Il terzo motivo è parimenti infondato, considerato che in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, per il carattere globale del giudizio, il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che hanno indotto a dichiarare la equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata una specifica richiesta della parte, con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa. 4. Il procedimento è stato deciso all'udienza del 27 maggio 2026, in camera di consiglio, in quanto nessuna delle parti ha chiesto la trattazione in pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. La sentenza impugnata e quella di primo grado, sul punto tra loro conformi, danno atto del fatto che, al momento della pronuncia delle frasi offensive, risulta provata la presenza di più automobilisti. La sentenza ricorda altresì che alcuni di loro, nel transitare di fronte alla scena, «hanno abbassato il finestrino al fine di prendere cognizione della discussione in corso». Ne discende che la Corte territoriale ha offerto adeguata motivazione tanto con riferimento al fatto storico della presenza di più persone, quanto con riferimento al fatto che i predetti automobilisti di passaggio hanno avuto la concreta possibilità di percepire le frasi oltraggiose rivolte dal ricorrente all'indirizzo dei pubblici ufficiali. Tale motivazione risulta adeguata ai fini della affermazione di responsabilità per il delitto in contestazione. Questa Corte ha già avuto modo di affermare - con orientamento che deve essere qui ribadito - che «ai fini della configurabilità del reato di oltraggio di cui all'art. 341-bis cod. pen. è sufficiente che le espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale possano essere udite dai presenti, poiché già questa potenzialità costituisce un aggravio psicologico che può compromettere la sua prestazione, disturbandolo mentre compie un atto del suo ufficio, facendogli avvertire condizioni avverse, per lui e per la P.A. di cui fa parte, e ulteriori rispetto a quelle ordinarie» (Sez. 6, n. 19010 del 28/03/2017, Trombetta, Rv. 269828, con riferimento ad espressioni ingiuriose all'indirizzo dei Carabinieri che stavano procedendo ad una legittima attività di controllo a tutela della regolarità della circolazione stradale). 32. Il secondo e il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente. In entrambi, infatti, si deduce l'omessa considerazione di elementi successivi alla commissione del fatto di reato, ai fini dell'eventuale applicazione della causa di non punibilità codificata dall'art. 131-bis cod. pen. (secondo motivo) e ai fini dell'esito del giudizio di bilanciamento tra circostanze di segno eterogeneo, concluso in termini di mera equivalenza (esito che è oggetto di doglianza da parte del ricorrente nel terzo motivo). Detti motivi sono fondati. In ragione della natura del vizio dedotto (un travisamento per omissione e la mancata valutazione di un elemento potenzialmente rilevante per la decisione, che si riflette in un vizio di motivazione), questa Corte è giudice anche del fatto e può accedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01). Il ricorrente deduce - corroborando l'allegazione difensiva con documenti allegati al ricorso - di avere formalizzato le conclusioni scritte previste dall'art. 23- bis, comma 4, legge n. 176/2020, allegando ad esse documenti potenzialmente rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. o suscettibili di valutazione nel giudizio di bilanciamento previsto dall'art. 69 cod. pen. Si tratta di documenti relativi alle condizioni di salute del ricorrente, ma, soprattutto, di una missiva indirizzata da [OSCURATO:PERSONA] in data 22 ottobre 2025 ai due pubblici ufficiali destinatari delle frasi oltraggiose e al Comando di Polizia locale presso il quale questi ultimi operavano. Nella missiva in parola, il ricorrente: manifesta rincrescimento per il proprio comportamento; esprime stima per i due pubblici ufficiali, ai quali porge le sue scuse; offre una somma di danaro a ciascuno dei due pubblici ufficiali e al Comando di Polizia locale «a titolo di risarcimento del danno morale e dell'offesa arrecata». È documentato che detta missiva sia stata trasmessa via PEC e ricevuta dai destinatari. Il contenuto di tale missiva è potenzialmente rilevante tanto ai fini dell'applicazione della particolare tenuità del fatto, quanto ai fini dell'esito che può assumere il giudizio di bilanciamento tra le (pur riconosciute) circostanze attenuanti generiche e la recidiva semplice ritenuta dai giudici di merito (che così hanno diversamente qualificato la recidiva, originariamente contestata come reiterata). L'art. 1, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, infatti, ha modificato il dettato dell'art. 131-bis, comma 1, cod. pen. attribuendo rilievo anche alla «condotta susseguente il reato». Anche con riferimento al giudizio di bilanciamento, la valutazione della condotta susseguente al reato può assumere rilievo, ove ciò porti a ravvisare una 4maggiore consistenza alle attenuanti generiche, sì da poterne eventualmente discendere un diverso esito della comparazione. È dunque evidente che - in astratto - la documentazione allegata alle conclusioni scritte poteva assumere rilievo ai predetti fini. Ciò posto si deve osservare quanto segue. Con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità codificata dall'art. 131-bis cod. pen. la Corte territoriale ha ritenuto ostativo il comportamento susseguente al reato, ritenuto «privo di ogni oggettiva apprezzabilità». Con riferimento al giudizio di bilanciamento tra circostanze di segno eterogeneo, la Corte territoriale fonda il giudizio di equivalenza sulla accertata «insussistenza di atti di assunzione di responsabilità e/o di resipiscenza rispetto a quanto commesso e comunque di ulteriori elementi obiettivi positivamente valutabili». Dalla lettura della sentenza impugnata, emerge dunque che i documenti allegati alle conclusioni scritte - come detto, in astratto rilevanti - non sono stati in alcun modo valutati in concreto, nemmeno per affermarne l'inconsistenza. Sussiste dunque il vizio denunciato con il secondo e con il terzo motivo di ricorso. 3. Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino. Il giudice del rinvio provvederà ad un nuovo giudizio con riferimento alla eventuale applicazione della causa di non punibilità codificata dall'art. 131-bis cod. pen. e, ove si pervenga comunque ad una pronuncia di condanna, ad un nuovo giudizio di bilanciamento tra circostanze di segno eterogeneo; in entrambe le valutazioni, il giudice del rinvio è tenuto a valutare anche la condotta susseguente al reato, anche alla luce della documentazione allegata alle conclusioni scritte presentate in data 14/11/2025 e non esaminate dalla Corte territoriale nel primo giudizio di appello. P.Q.M. Annulla P.Q.MIl Co re stensore [OSCURATO:PERSONA] nte Anna cuoio [OSCURATO:PERSONA] 1 8 G I U 2026 [OSCURATO:PERSONA] Z1Don. ci 1ffeppinci Cirlinel