CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 febbraio 2026
Cassazione n. 23426/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
02/2026 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui si èchiesto pronunciare l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 18 febbraio 2026, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] haconfermato il provvedimento, reso dal g.i.p. in data 7 gennaio 2026, applicativodella custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] inrelazione alla provvisoria imputazione di delitto di ricettazione.2. Avverso l’ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, per iltramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguitoenunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione,in merito al mancato espletamento dell’interrogatorio preventivo, richiesto dalladifesa all’udienza del febbraio 2026.In palese violazione dell’art. 274, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. e conmotivazione ricalcata su quella, di natura puramente congetturale, resa nelprovvedimento genetico, il Collegio del riesame ha rigettato l’eccezione, ritenendosuperfluo valutare la posizione di ogni singolo indagato, dal momento che, secondol’editto accusatorio, i concorrenti avrebbero agito quali parti un gruppo stabilmentededito a delitti contro il patrimonio (segnatamente, furti d’auto e conseguentiricettazioni).In tal modo, le esigenze cautelari sono state affermate, per un verso, sullabase dell’erronea prospettazione di una partecipazione ad associazione, là dove, aessere contestato, è soltanto il concorso nel reato di ricettazione; per altro verso,in maniera illogica, si è ritenuto che i contatti telefonici tra i coindagati fornissero,di per sé, la base per affermare il rischio di inquinamento probatorio.La gravata ordinanza avrebbe, quindi, disatteso i principi espressi dallagiurisprudenza di legittimità, secondo cui «in tema di misure cautelari personali, ilpericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, richiesto dall'art. 274 lett. a),cod. proc. pen., per l'applicazione delle stesse, deve essere concreto e vaidentificato in tutte quelle situazioni dalle quali sia possibile desumere, secondo laregola dell'id quod plerumque accidit, che l'indagato possa realmente turbare ilprocesso formativo della prova, ostacolandone la ricerca o inquinando le relativefonti» (Sez. 6, n. 29477 del 23/03/2017, Giorgi, Rv. 270561-01).2.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazionein relazione al ritenuto rischio di reiterazione del reato e al criterio di scelta dellamisura cautelare. Si rimarca, infine, l’inconferenza del riferimento alla condannariportata per ricettazione, attenendo quest’ultima a una vicenda radicalmentediversa da quella oggetto di attuale contestazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, alla luce delle ragioni di seguito illustrate.2. Il primo motivo è manifestamente infondato, non riscontrando, il Collegio,né i dedotti difetti di logicità ovvero di contradditorietà della motivazione, né leasserite violazione di legge.2.1. Quanto all’eccezione relativa al mancato espletamento dell’interrogatoriopreventivo, deve infatti notarsi come, nella gravata ordinanza si sia premesso che,proprio in vista del tipo di delitto contestato (ricettazione di auto rubate, condottenel cd. cimitero della auto e poi sottoposte a scomposizione) e delle dinamichefattuali che hanno caratterizzato le condotte conteste ai coindagati, ulterioriapprofondimenti di indagine avrebbero potuto indirizzare verso altri furti e altriepisodi di ricettazione. Il successo di tale necessaria intensificazione delle attivitàd’indagine - ha spiegato il Tribunale, con specifico riferimento, ad esempio,all’esigenza di confrontare il numero dei telai con quelli registrati in banche dati,e, ancora, al rilevamento di impronte digitali sulle auto rubate, etc. - sarebbestato irrimediabilmente compromesso, ove gli indagati avessero avuto notizia delprocedimento.La necessità, così evidenziata e motivata, di effettuare ulteriori accertamenti,unitamente all’esigenza di non disperdere il patrimonio conoscitivo fin lì acquisitopresso il cd. cimitero delle auto, rappresentano argomenti che, a parere di questoCollegio, non prestano il fianco alle critiche dedotte. Da ciò conseguel’inammissibilità della censura, alla stregua del principio, secondo cui «in tema dimisure cautelari personali, l'insussistenza e, correlativamente, la sussistenza diesigenze cautelari ostative all'espletamento dell'interrogatorio preventivo ex art.291, comma 1-quater, cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione solo se si traducenella violazione di specifiche norme di legge ovvero nella mancanza o manifestaillogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato»(fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure il provvedimento delTribunale del riesame, che aveva escluso, con congrua motivazione, l'esistenza deipericoli di fuga e di inquinamento probatorio, con conseguente obbligo diprocedere all'interrogatorio anticipato: Sez. 5, n. 40709 del 17/09/2025,Cambareri, Rv. 289036-02).2.2. Neppure può dirsi dotata di pregio la doglianza concernente la lesione delprincipio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, e valorizzato nel motivo inesame, secondo cui «in tema di misure di cautela personale, l'esigenza cautelaredi prevenzione dell'inquinamento probatorio deve riferirsi a condotta propriadell'indagato e non di eventuali concorrenti nel reato» (Sez. 6, n. 10851 del29/01/2007, Tamponi, Rv. 235973-01).La difesa non considera adeguatamente quanto osservato dal Collegio delriesame a proposito dell’attività comune dei coindagati, che senza ‒ come sembrainvece eccepire la difesa ‒ partecipare a un’associazione, cooperavano in sinergiaper la ricettazione delle auto rubate; sicché il pericolo attuale e concreto perl'acquisizione o la genuinità della prova è stato razionalmente riferito alla possibilecondotta di tutti i coindagati, tutti indifferentemente e potenzialmente interessatiad inquinare il quadro probatorio, dato l’interesse comune che li muoveva versole attività illecite oggetto d’indagine.Deve ritenersi, pertanto, che l’ordinanza impugnata abbia operato buongoverno del principio secondo cui «in tema di esigenze cautelari, il pericolo attualee concreto per l'acquisizione o la genuinità della prova, richiesto per l'emissione diuna misura cautelare personale dall'art. 274, lett. a), cod. proc. pen., può essereriferito alle condotte di eventuali coindagati, solo se esse siano volte ad inquinareil quadro probatorio emergente nella fase delle indagini preliminari nell'interessecomune dei coindagati» (Sez. 6, n. 41606 del 05/06/2013, Vivolo, Rv. 257598-01: fattispecie in cui la Corte ha annullato l'ordinanza cautelare impugnata peravere fondato il pericolo di inquinamento probatorio sulle condotte di altricoindagati senza spiegare la connessione di esse con la posizione del ricorrente).3. Il secondo motivo è aspecifico, per mancato confronto con la motivazionedell’avversata ordinanza. Lungi dal valorizzare ‒ come, invece, lamentato ‒unicamente una pregressa condanna per un reato specifico, poi prescritto in gradodi appello, il Tribunale ha bensì rimarcato 1) i numerosi episodi – otto ‒ diricettazione, contestati nel procedimento de quo, di cui l’ultimo commesso nelpassato recente (2025), con conseguente dimostrazione della perseveranza delricorrente nel reiterare il delitto, 2) lo stadio embrionale del procedimento, 3) lapossibilità di co-gestire ‒ anche a distanza, per interposta persona e con l’ausiliodi soggetti estranei alle indagini de quo ‒ l’illecito traffico delle auto rubate.Infine, la prossimità del domicilio dell’indagato a quello interessato dalleescludere l’idoneità del proposto domicilio quale possibile sede per eseguirel’invocata misura degli arresti domiciliari.Con tali decisive osservazioni, il ricorrente non si confronta affatto: dal chederiva l’aspecificità del motivo in esame.4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ‒ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilitàdell’impugnazione (cfr. Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del26/01/2016, Failla, Rv. 267585-01) ‒ al versamento, in favore della Cassa delleammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equodeterminare in euro 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]